Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28066 del 16/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28066 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 14400-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
IL VITTORIALE SRL 03040360871 in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
MONTE SANTO 25, presso lo studio dell’avvocato PATERNO’
RADDUSA PIETRO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato FINOCCHIARO PIERGIORGIO, giusta procura a
margine del controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 16/12/2013

avverso la sentenza n. 103/31/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di PALERMO – Sezione Staccata di CATANIA del
25.3.2010, depositata 1’8/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVA,T

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. UMB
APICE.

Ric. 2011 n. 14400 sez. MT – ud. 13-11-2013
-2-

BOGNANNI.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Tributaria
R.G. ric. n. 14400/11

Ricorrente: agenzia delle entrate
Controricorrente: società Il Vittoriale srl.

Ordinanza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione
tributaria regionale della Sicilia, sez. stacc. di Catania, n.
103/31/10, depositata 1’8 aprile 2010, con la quale essa accoglieva l’appello della società Il Vittoriale srl. contro quella
della commissione tributaria provinciale, sicché l’opposizione
della contribuente, relativa al preavviso di fermo di mobili registrati, e quindi della cartella di pagamento, inerente alle imposte Irpeg ed Ilor per gli anni 1996 e 1997, veniva ritenuta fondata. In particolare il giudice di secondo grado osservava che la
notifica degli avvisi di accertamento doveva considerarsi nulla,
dal momento che la relata conteneva una firma illeggibile, con
l’indicazione di “moglie”, senza la specificazione del consegnatario, né della qualifica nel rapporto con la società. Ja cont
ente resiste con controricorso.
Motivi della decisione

2. Innanzitutto vanno esaminate le singole questioni d attere
pregiudiziale sollevate dalla controricorrente, e che – “ictu oculi” – si rivelano del tutto destituite di fondamento.
A) In ordine alla inesistenza di notifica del ricorso, perché
eseguita per conto dell’agenzia del territorio, si rileva che si
tratta di un mero errore materiale, essendo pacifico che l’atto di
gravame è stato proposto dall’agenzia delle entrate, come emerge
dalla stessa intestazione di esso; senza dire poi che ormai, ex
DL. n. 99/12, come convertito nella L. n. 135/12, l’agenzia del
territorio è stata incorporata da quella delle entrate.
1

Oggetto: impugnazione preavviso fermo mobili registrati,

2

B) Circa la presunta tardività del ricorso, va rilevato che
esso risulta consegnato all’ufficio postale il giorno 24.5.2011, e
quindi in tempo utile per l’adempimento, essendo stata la sentenza
gravata pubblicata 1’8.4.2010.
C) In relazione alla mancanza di procura, la questione potreb-

di rappresentanza processuale facoltativa degli enti pubblici da
parte dell’Avvocatura dello Stato, non è necessario che l’ente rilasci una specifica procura all’Avvocatura medesima per il singolo
giudizio, risultando applicabile anche a tale ipotesi, a norma
dell’art. 45 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, la disposizione
dell’art. 1, secondo comma, del r.d. cit., secondo cui gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede senza bisogno di mandato (Cfr.
Cass. Sez. U, Sentenza n. 23020 del 15/11/2005, Sent

2 del

2005).
D) Per quanto attiene poi alla inutilizzabilità del•ocumentazione prodotta dall’agenzia in primo grado in virtù • provvedimento del giudice, va rilevato che si tratta di censura manifestamente infondata, atteso che l’adempimento era stato disposto
dall’autorità procedente, ed inoltre la prova documentale può anche essere offerta persino in grado di appello in materia tributaria, attesane la speciale disciplina rispetto a quella processualcivilistica (V. pure Cass. Sentenze n. 18907 del 16/09/2011, n.
12008 del 2011).
3. Tutto ciò premesso, col motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorrente deduce violazione di norme di legge, in quanto
la CTR non considerava che la notifica degli originari due avvisi
di accertamento alla società n Vittoriale nella sede sociale, come pure presso l’abitazione del legale rappresentate Antonino Mirabella, peraltro ubicata nello stesso complesso di contrada Ronzini n. 30 a Trecastagni, era stata del tutto regolare, perché effettuata a mani di Rosaria Grasso, moglie di tale amministratore,
e peraltro tuttora socia dell’ente, come risulta persino
2

be forse apparire pretestuosa, essendo ben noto che nell’ipotesi

3

nell’anagrafe tributaria, sicché quegli avvisi mai impugnati, come
pure nemmeno la pedissequa successiva cartella, erano ormai definitivi.
Il motivo è fondato, atteso che, com’è noto, ai fini della regolarità della notificazione di atti ad ente munito di personalità

primo comma, cod. proc. civ.), senza che consti la previa infruttuosa ricerca del legale rappresentante e, successivamente, della
persona incaricata di ricevere le notificazioni, è sufficiente che
il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica
destinataria non occasionalmente, ma in virtù di un particolare
rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione
lavorativa, può risultare anche dall’incarico, pur se provvisorio
e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona
giuridica. Ne consegue che, qualora dalla relazione dell’ufficiale
giudiziario risulti la presenza di una persona che si trovava nei
locali della sede, è da presumere che tale persona fosse addetta
alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se
da questa non dipendente, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l’onere di provare che la stessa persona,
oltre a non essere una sua dipendente, non era neppure addetta alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno (Cfr. anche
Cass. Ordinanza n. 14865 del 05/09/2012, Sent. n. 15798 del 2010).
Nella specie poi la stessa Grasso aveva dichiarato all’ufficiale
postale di essere “…incaricata di ricevere l’atto presso la sede”, nonché di essere socia de Il Vittoriale, circostanza del resto risultante persino dall’anagrafe tributaria, co e ev t
dall’agenzia stessa.
Perciò sul punto la sentenza impugnata non Ksulta mi

ata in

modo giuridicamente corretto.
Peraltro si trattava di avvisi di accertamento ormai divenuti
irrimediabilmente definitivi, per essere stati notificati in data
6 giugno 2002, senza essere stati mai impugnati. La cartella di
pagamento era quindi atto consequenziale, ed essa, benché notifi3

giuridica mediante consegna a persona addetta alla sede (art. 145,

4

cata il 24 febbraio 2004, a sua volta non era stata nemmeno impugnata nel prescritto termine di gg. 60, divenendo così anch’essa
definitiva, con la conseguenza perciò che il preavviso di fermo di
beni mobili registrati, notificato alla Il Vittoriale il
12.6.2004, non poteva a sua volta essere oggetto di opposizione

sure di vizi propri di esso. Da tutta questa situazione quindi non
poteva non scaturite la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo, per le varie decadenze in cui la contribuente era
incorsa nella violazione dei termini perentori d’impugnazione. Alla luce poi dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111,
comma secondo, Cost., va rilevato infine che, qualora i giudici di
merito si siano pronunciati su una questione di mero diritto, ossia non richiedente nuovi accertamenti di fatto, ed alcuna questione venga riproposta con ricorso incidentale per cassazione,
come nella specie, la Corte, una volta accolto il ricorso e cassata la sentenza impugnata, può decidere la questione purché su di
essa si sia svolto il contraddittorio, dovendosi ritenere che
l’art. 384, comma secondo, cod. proc. civ, come modificato
dall’art. 12 della legge n. 40 del 2006, attribuisca al giudice di
legittimità stesso una funzione non più soltanto rescindente, ma
ormai anche rescissoria, e che la perdita del grado di merito resti compensata con la realizzazione del principio di speditezza,
(V. pure Cass. SS.UU. n. 13617 del 31/07/2012; Sentenza 513
del 03/03/2011).
4. Ne deriva che il ricorso va accolto, c

cons g

zione della decisione impugnata, senza rinvio, posto

cassala causa

può essere decisa nel merito, atteso che non occorrono ulteriori
accertamenti di fatto, ex art. 384, comma 2 cpc., e rigetto del
ricorso in opposizione della contribuente avverso il preavviso di
fermo di mobili registrati.
5. Quanto alle spese dell’intero giudizio, sussistono giusti
motivi per compensare quelle del doppio grado, mentre le successi4

con riferimento esclusivo ai presupposti di imposizione senza cen-

5

‘ ve seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnat enza rinvio,

spese del doppio grado, e condanna la controricorrente al rimborso
di quelle del presente giudizio, che liquida in euro
3.500,00(tremilacinquecento/00) per onorario, oltre a quelle prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2013.

e, decidendo nel merito, rigetta quello introduttivo; compensa le

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