Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28064 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 21/12/2011, (ud. 04/10/2011, dep. 21/12/2011), n.28064

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Presidente –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2131-2009 proposto da:

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI, in

persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

B.S., B.G., in qualità di eredi della Sig.ra

C.C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE CESARE

PAVESE 141, presso lo studio dell’avvocato MARIA CONCETTA OLIVIERI,

rappresentati e difesi dall’avvocato MORETTI GIUSEPPE, giusta delega

in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 334/2008 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 22/09/2008, r.g.n. 485/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito l’Avvocato SAIRA DI EUGENIO per delega GIUSEPPE MORETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. In data 17.11.2004, C.C. depositava ricorso ex art. 442 c.p.c. presso il Tribunale di Ferrara, Sezione Lavoro, nei confronti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali chiedendo la liquidazione in proprio favore dell’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992, oltre interessi legali, in ragione della contratta epatite C per emotrasfusioni, avvenute nell’anno (OMISSIS) e diagnosticate nel (OMISSIS).

La ricorrente dichiarava di avere inoltrato ai fini di tale indennizzo, in data 6 marzo 2001, la relativa domanda amministrativa e di esser stato sottoposto a visita dal Centro di Militare di medicina Legale. Quest’ultimo, pur riscontrando nesso causale tra le emotrasfusioni sopra indicate e l’infezione contratta dalla sig.ra C., respingeva la domanda, assumendone l’intempestività.

La sig.ra C., dopo aver proposto, ricorso amministrativo ai sensi e per gli effetti della L. n. 210 del 1992, instaurava ricorso giurisdizionale nei confronti del sopraindicato Ministero per l’ottenimento, a suo carico, dell’indennizzi) di cui si tratta.

Si costituiva in giudizio il Ministero della Salute eccependo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva in ragione dell’avvenuto trasferimento di tali competenze alle Regioni, ai sensi del D.P.C.M. 26 maggio 2000. In ragione di ciò indicava come legittimata passiva la sola Regione. Il Ministero chiedeva altresì il rigetto dell’avversa domanda in quanto l’istanza amministrativa di indennizzo era stata presentata oltre il termine triennale di decadenza previsto dalla L. n. 210 del 1992, art. 3, comma 1.

Il Giudice di prime cure riteneva, con la sentenza n. 84/2005, sussistente la legittimazione passiva del Ministero della Salute, tempestiva la domanda di indennizzo e dovuto il pagamento del quantum.

2. Avverso tale sentenza proponeva appello il Ministero della Salute con ricorso del 7.02.2006, lamentando l’erroneità della decisione:

a) laddove non dichiarava il proprio difetto di legittimazione passiva, pur nella considerazione del quadro normativo e giurisprudenziale evidenziato in atti; b) nella parte ove riteneva tempestiva la domanda amministrativa di liquidazione dell’indennizzo.

3. Con la sentenza n. 334, depositata in data 22 settembre 2008, la Corte d’Appello di Bologna, Sez. Lavoro, rigettava l’impugnativa proposta dal Ministero della Salute e confermava la sentenza n. 84/2005, resa in primo grado dal Tribunale di Ferrara, riconoscendo alla sig. C. il diritto alla liquidazione dell’indennizzo L. n. 210 del 1992, ex artt. 1 e 2.

4. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione il Ministero del Lavoro con due motivi.

Resiste con controricorso la parte intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è articolato in due motivi.

Con il primo motivo e il ministero ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 112 del 1998, artt. 114 e 123 nonchè del D.P.C.M. 8 gennaio 2002, art. 3 e del D.P.C.M. 24 luglio 2003, art. 3. Contesta in particolare la legittimazione passiva che la corte territoriale ha ritenuto sussistere nel ministero stesso.

Con il secondo motivo il ministero ricorrente denuncia la violazione della L. n. 210 del 1992, art. 3. Pone il seguente quesito di diritto: “dica codesta suprema corte se la domanda deve essere proposta nell’ordinario termine di prescrizione, a decorrere dal momento in cui l’avente diritto a conoscenza del danno, con la conseguenza che deve ritenersi prescritto il diritto azionato il 6 marzo 2001, per una vaccinazione del 1982, il cui danno era stato accertato nel novembre del 1989.” 2. Il primo motivo del ricorso è infondato avendo le sezioni unite di questa Corte (Cass., sez. un., 9 giugno 2011. n. 12538) affermato che in tema di controversie relative all’indennizzo previsto dalla L. 25 febbraio 1992, n. 210 in favore di soggetti che hanno riportato danni irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, e da questi ultimi proposte per l’accertamento del diritto al beneficio, sussiste la legittimazione passiva del Ministero della salute, in quanto soggetto pubblico che, analogamente, decide in sede amministrativa pronunciandosi sul ricorso di chi chiede la prestazione assistenziale.

3. Il secondo motivo è inammissibile.

La corte d’appello, prestando adesione alla giurisprudenza di questa corte espressa da (Cass., sez. lav., 23 aprile 2003, n. 6500) che ha affermato che il termine di decadenza previsto dalla L. n. 210 del 1992, art. 3 per la proposizione della domanda amministrativa di indennizzo per le patologie derivanti da vaccinazioni non si estende analogicamente alle ipotesi di epatiti post – trasfusionali, in quanto trattasi di norma eccezionale, per la quale vige il divieto di applicazione analogica; ne consegue che, per il caso delle epatiti post – trasfusionali verificatesi prima delle modifiche introdotte dalla L. n. 238 del 1997, la domanda è proponibile nell’ordinario termine di prescrizione decennale, a decorrere dal momento in cui l’avente diritto ha avuto conoscenza del danno, di anche Cass., sez. lav., 17 aprile 2004, n. 7341, che ha affermato che la L. n. 210 del 1992, art. 3, comma 1 nel testo vigente prima che fosse sostituito dalla L. 25 luglio 1997, n. 238, art. 1 – applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, nella quale la domanda della prestazione è stata presentata nel 1997 in relazione ad emotrasfusioni effettuate nel (OMISSIS) – disponeva che i soggetti interessati dovevano presentare domanda entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di dieci anni nei casi di infezione da H1V. termini decorrenti dai momento in cui l’avente diritto risultava aver avuto conoscenza del danno.

Nessun termine di decadenza era previsto per il caso di epatiti post- trasfusionali; solo nel testo sostituito con la L. n. 238 del 1997, art. 1 il termine di decadenza triennale è stato espressamente esteso anche alle epatiti post-trasfusionali. La norma introdotta con la L. n. 238 del 1997, art. 1 ha carattere innovativo e non interpretativo e quindi non è applicabile alle fattispecie verificatesi prima della sua entrata in vigore.

Neppure è sostenibile che il termine di decadenza triennale, ancor prima delle modifiche introdotte dalla L. n. 238 del 1997, fosse applicabile per analogia alle epatiti post-trasfusionali. Questa Corte, con giurisprudenza costante pienamente condivisa dal Collegio, ha ripetutamele affermato che il termine di decadenza previsto dalla L. n. 210 del 1992, art. 3 per la proposizione della domanda amministrativa di indennizzo per le patologie derivanti da vaccinazioni non si estende analogicamente alle ipotesi di epatiti post-trasfusionali, in quanto trattasi di norma eccezionale, per la quale vige il divieto di applicazione analogica, per cui in caso di epatiti verificatesi prima delle modifiche introdotte con L. n. 238 del 1997, la domanda è proponibile nell’ordinario termine di prescrizione decennale, a decorrere dal momento in cui l’avente diritto ha avuto conoscenza del danno.

Ciò posto in diritto, la corte territoriale con riferimento al caso di specie ha ritenuto che il ministero non aveva eccepito la prescrizione e pertanto non ha esaminato il profilo, oggi sollevato dalla ministero con una secondo motivo di ricorso, del decorso meno del termine decennale.

Il ministero non ha invece censurato la ratio decidendi della sentenza impugnata contestando l’affermazione secondo cui l’eccezione di prescrizione in realtà non era mai stata formulata dalla ministero stesso.

4. Il ricorso va quindi ne suo complesso rigettato.

Alla soccombenza consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di cassazione nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate in Euro 30,00 oltre Euro 2.000,00 (duemila) per onorario d’avvocato ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

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