Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28064 del 16/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28064 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

ORDINANZA

INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma,

Via

dei

Portoghesi,

12

è

domiciliata,

RICORRENTE
CONTRO
PISACANE ALDO,

PISACANE ANTONIO, PISACANE LUIGI,

PISACANE MARIA CATERINA, tutti quali eredi di TARANTINO
LIVIO ANNA domiciliati in Lecce,

INTIMATI

AVVERSO
la sentenza n.996/2010 della Commissione Tributaria
Centrale Sezione di Bari – Collegio n. 04, in data
22.03.2010, depositata il 14 giugno 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
1

Data pubblicazione: 16/12/2013

Omesso pagamento
Forza maggiore
configurabilità.
RINVIA P.U.

Consiglio del 13 novembre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. dott. Umberto Apice.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

depositata in cancelleria la seguente relazione:
l

E’

chiesta

n.996/04/2010,
Collegio

n.04,

la

cassazione della

pronunziata dalla C.T.C.
il

22.03.2010

e

sentenza
di

Bari,

DEPOSITATA

il

14.06.2010.
Con tale decisione, la C.T.C. ha respinto l’appello
dell’Ufficio II.DD. di Lecce e confermato le decisioni
di primo e secondo grado, ritenendo e dichiarando non
dovute solo le componenti accessorie e cioè sopratasse
ed interessi, relativamente ad IRPEF ed ILOR, tenuto
conto che il ritardo nel pagamento delle imposte, era
avvenuto per causa di forza maggiore e, quindi, per
fatto e colpa non riconducibile a parte contribuente.
2 – Il ricorso dell’Agenzia, che riguarda impugnazione
di cartella esattoriale, relativa ad IRPEF ed ILOR ed
accessori dell’anno 1988, è affidato ad un mezzo, con
il quale la decisione viene censurata per violazione e
falsa applicazione degli artt. 75 comma 1 0 del TUIR, 92
comma 10 del dpr n.602/1973 e 5 del D.Lgs n.472/1997,
sostenendosi che l’obbligo fiscale deriva dal disposto
2

Nel ricorso iscritto a R.G. n.21977/2011 è stata

di legge e non resta alterato dalle condizioni
oggettive e soggettive del contribuente.
3

Gli

intimati,

quali

eredi

dell’originaria

contribuente, non hanno svolto difese in questa sede.

fatto che nelle more del giudizio è deceduta
l’originaria contribuente e che il ricorso in esame è
stato riassunto nei confronti dei relativi eredi, va
esaminata e definita alla stregua del quadro normativo
di riferimento e del principio secondo cui “La regola
della intrasmissibilita’ delle sanzioni
amministrative agli

eredi,

fissata dall’art. 8 del

d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, che

costituisce un

principio di ordine generale e che rappresenta un
corollario

principio

del

responsabilita’ personale, specificamente

della
codificato

nell’art. 2 del medesimo d.lgs., e’ applicabile,
a norma del successivo articolo 25, ai giudizi in corso
alla data (1 ° aprile 1998) di entrata in vigore
della nuova normativa” ( Cass.n.18862/2005).
5 – Si propone la trattazione del ricorso in camera di
consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis cpc, e la
definizione con il relativo rigetto, per manifesta
infondatezza.I1 Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
3

4 – La questione posta dal ricorso, avuto riguardo al

Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che, avuto riguardo alle questioni dedotte,
il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti

occorre rinviare la causa a nuovo ruolo, onde procedere
alla relativa trattazione in sede, in pubblica udienza;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Dispone il rinvio della causa a nuovo per la relativa
trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma il 13 novembre 2013
Il Presidente

per la definizione in sede camerale e che, quindi,

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