Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28064 del 16/12/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 28064 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
ORDINANZA
INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,
in persona del
legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma,
Via
dei
Portoghesi,
12
è
domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
PISACANE ALDO,
PISACANE ANTONIO, PISACANE LUIGI,
PISACANE MARIA CATERINA, tutti quali eredi di TARANTINO
LIVIO ANNA domiciliati in Lecce,
INTIMATI
AVVERSO
la sentenza n.996/2010 della Commissione Tributaria
Centrale Sezione di Bari – Collegio n. 04, in data
22.03.2010, depositata il 14 giugno 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
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Data pubblicazione: 16/12/2013
Omesso pagamento
Forza maggiore
configurabilità.
RINVIA P.U.
Consiglio del 13 novembre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. dott. Umberto Apice.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
depositata in cancelleria la seguente relazione:
l
–
E’
chiesta
n.996/04/2010,
Collegio
n.04,
la
cassazione della
pronunziata dalla C.T.C.
il
22.03.2010
e
sentenza
di
Bari,
DEPOSITATA
il
14.06.2010.
Con tale decisione, la C.T.C. ha respinto l’appello
dell’Ufficio II.DD. di Lecce e confermato le decisioni
di primo e secondo grado, ritenendo e dichiarando non
dovute solo le componenti accessorie e cioè sopratasse
ed interessi, relativamente ad IRPEF ed ILOR, tenuto
conto che il ritardo nel pagamento delle imposte, era
avvenuto per causa di forza maggiore e, quindi, per
fatto e colpa non riconducibile a parte contribuente.
2 – Il ricorso dell’Agenzia, che riguarda impugnazione
di cartella esattoriale, relativa ad IRPEF ed ILOR ed
accessori dell’anno 1988, è affidato ad un mezzo, con
il quale la decisione viene censurata per violazione e
falsa applicazione degli artt. 75 comma 1 0 del TUIR, 92
comma 10 del dpr n.602/1973 e 5 del D.Lgs n.472/1997,
sostenendosi che l’obbligo fiscale deriva dal disposto
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Nel ricorso iscritto a R.G. n.21977/2011 è stata
di legge e non resta alterato dalle condizioni
oggettive e soggettive del contribuente.
3
Gli
intimati,
quali
eredi
dell’originaria
contribuente, non hanno svolto difese in questa sede.
fatto che nelle more del giudizio è deceduta
l’originaria contribuente e che il ricorso in esame è
stato riassunto nei confronti dei relativi eredi, va
esaminata e definita alla stregua del quadro normativo
di riferimento e del principio secondo cui “La regola
della intrasmissibilita’ delle sanzioni
amministrative agli
eredi,
fissata dall’art. 8 del
d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, che
costituisce un
principio di ordine generale e che rappresenta un
corollario
principio
del
responsabilita’ personale, specificamente
della
codificato
nell’art. 2 del medesimo d.lgs., e’ applicabile,
a norma del successivo articolo 25, ai giudizi in corso
alla data (1 ° aprile 1998) di entrata in vigore
della nuova normativa” ( Cass.n.18862/2005).
5 – Si propone la trattazione del ricorso in camera di
consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis cpc, e la
definizione con il relativo rigetto, per manifesta
infondatezza.I1 Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
3
4 – La questione posta dal ricorso, avuto riguardo al
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che, avuto riguardo alle questioni dedotte,
il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti
occorre rinviare la causa a nuovo ruolo, onde procedere
alla relativa trattazione in sede, in pubblica udienza;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Dispone il rinvio della causa a nuovo per la relativa
trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma il 13 novembre 2013
Il Presidente
per la definizione in sede camerale e che, quindi,