Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28064 del 09/12/2020

Cassazione civile sez. III, 09/12/2020, (ud. 23/07/2020, dep. 09/12/2020), n.28064

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32048-2019 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARANTO 90,

presso lo studio dell’avvocato LUCIANO NATALE VINCI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE MARIANI;

– ricorrenti –

e contro

PREFETTO PROVINCIA MILANO, QUESTURA MILANO;

– intimati –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di MILANO, depositata il

26/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/07/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita;

udito l’Avvocato.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente, M.A., ha proposto ricorso avverso un decreto di espulsione emesso in attesa della decisione sulla protezione internazionale, eccependo vizi formali dell’atto (mancanza di sottoscrizione, termine per l’emissione). Il Giudice di pace ha fissato l’udienza di comparizione alla quale è il ricorrente nè il suo difensore si sono presentati.

Il Giudice, ritenendo applicarsi le norme sul rito ordinario, ha fatto riferimento all’art. 181 c.p.c ed ha cosi cancellato la causa dal ruolo a cagione della mancata comparizione delle parti.

Il ricorrente impugna questa decisione con un solo motivo di ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Il ricorrente, con l’unico motivo, denuncia violazione della L. n. 286 del 1998, artt. 13, 13 bis e art. 127 c.p.c. Sostiene che nel procedimento riguardante lo straniero, ed avente ad oggetto l’opposizione a decreto di espulsione, non è necessaria la partecipazione delle parti e dei relativi difensori, e dunque la loro assenza non comporta cancellazione della causa dal ruolo.

Il motivo è fondato.

E’ costante giurisprudenza di questa corte che in tema di riconoscimento della protezione internazionale dello straniero, nel procedimento di merito in unico grado, così come, prima delle modifiche di cui al D.L. n. 13 del 2017, nel giudizio di reclamo avanti alla corte d’appello, in caso di difetto di comparizione della parte interessata alla prima udienza, il giudice, verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto, deve decidere nel merito, non essendo applicabile l’art. 181 c.p.c., comma 1, e restando esclusa la possibilità di una pronunzia di improcedibilità per “disinteresse” alla definizione o di rinvio della trattazione (salvo che, in tal caso, si sia verificata un’irregolarità nelle notificazioni) o di non luogo a provvedere (Cass. 6061/2019; Cass. 23915/2011; Cass. 24168/2010; Cass. 18043/2010; Cass. 27392/2006).

La decisione va dunque cassata con rinvio.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia al Giudice di Pace di Milano, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2020

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