Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28063 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 21/12/2011, (ud. 04/10/2011, dep. 21/12/2011), n.28063

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Presidente –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14499-2007 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’, DELLA RICERCA, CENTRO

SERVIZI AMMINISTRATIVI DI PAVIA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

LOMBARDIA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrenti –

contro

A.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 900/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 21/12/2006 r.g.n. 413/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 22 marzo 2005 il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) ha appellato la sentenza del Tribunale di Pavia n. 19 del 2005 che, in parziale accoglimento delle domande proposte da A.C., ha dichiarato l’illegittimità del D.M. n. 75 del 2001 nonchè del conseguente provvedimento di esclusione della ricorrente dagli elenchi e graduatorie provinciali ad esaurimento per il conferimento di supplenze del personale A.T.A. per l’anno scolastico 2001/2002, con condanna del Ministero convenuto a risarcire alla ricorrente il conseguente danno pari ad Euro 13.886,96 oltre ad accessori.

Ha poi accertato il diritto dell’ A. a veder valutato il periodo dal 17.9.2001 al 31.8.2002 già giuridicamente riconosciutole.

Ha ritenuto il Tribunale che il D.M. 19 aprile 2001, n. 75 in base al quale la ricorrente è stata esclusa dalla graduatoria per mancanza del titolo di studio, vada considerato illegittimo nella parte in cui, pur permettendo al personale dipendente degli enti locali che ha p restato servizio presso le scuole statali la partecipazione al concorso richiedeva, in contrasto con i principi di cui alla L. n. 124 del 1999 e della contrattazione collettiva, il possesso di un titolo di studio diverso e superiore rispetto a quello che veniva richiesto al medesimo personale per lo svolgimento del servizio quando dipendente dell’ente locale.

Riteneva l’appellante Ministero che il primo giudice avesse errato nel ritenere illegittimo il comportamento della P.A., rilevando che il CSA di Pavia, applicando i criteri di cui al D.M. n. 75 del 2001, art. 1, comma 7 aveva correttamente escluso la ricorrente, in possesso del solo diploma di scuola media: soltanto con la nota n. 1008 del 18 marzo 2002 il MIUR, modificando il D.M. n. 75 del 2001, ha riconosciuto che il diploma di scuola media costituisce titolo valido per l’inclusione negli elenchi del personale che abbia prestato servizio alle dipendenze dell’ente locale.

In esecuzione di questa disposizione valevole per il futuro, il CSA ha ripubblicato gli elenchi provinciali in data 10.5.2002, proponendo ad A. una supplenza per il periodo 20.5.2002/26.6.2002, supplenza rifiutata.

Per questi motivi il Ministero censura la condanna al risarcimento del danno.

Ha poi contestato il riconoscimento del periodo 17.9.2001/31.8.2002 come servizio utile ai fini giuridici, poichè il bando di concorso consentiva la valutazione soltanto del servizio prestato.

2. La Corte d’appello di Milano con sentenza del 28 novembre – 21 dicembre 2006 confermava la sentenza n. 19/2005 del Tribunale di Pavia e condannava l’appellante a rifondere all’appellata le spese del grado.

3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione il ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca con un unico motivo.

La parte intimata non ha svolto difesa alcuna.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. il ricorso è articolato in un unico motivo con cui si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.M. n. 75 del 2001, art. 1, comma 7 nonchè della nota n. 1008 del 18 marzo 2002 della del ministero medesimo.

Osserva il ministero ricorrente che il decreto ministeriale citato prevedeva espressamente che i candidati richiedenti l’inclusione negli elenchi di assistente amministrativo dovessero possedere il diploma di maturità o altro diploma specificamente indicato. Invece la ricorrente era in possesso solo del diploma di scuola media. Solo successivamente in data 19 marzo 2002 il ministero con la nota citata modificava la norma del decreto ministeriale riconoscendo che il solo diploma di licenza media costituiva titolo valido per l’inclusione nei predetti elenchi del personale assistente amministrativo.

Secondo il ministero ricorrente questa prescrizione era applicabile soltanto per il futuro.

2. Il ricorso è inammissibile.

L’impugnata sentenza tiene conto del D.M. n. 75 del 2001. Ma considera che il contratto collettivo relativo al quadriennio 1998- 2001 prevedeva espressamente che per il personale ATA che, in ragione dei titoli previsti dal precedente ordinamento, fosse titolare, prima dell’entrata in vigore del contratto stesso, di un rapporto di lavoro a tempo determinato o fosse comunque iscritto nelle graduatorie provinciali degli aspiranti a supplenze, rimanevano comunque validi i titoli medesimi. E’ questa la ratio decidendi della sentenza impugnata che il ministero ricorrente in realtà non sottopone a censura.

Il motivo di ricorso quindi ed il relativo quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., essendo centrati sulla interpretazione della decreto ministeriale suddetto, sono privi di decisività in quanto non si raccordano alla ratio decidendi della sentenza impugnata.

3. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile; nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

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