Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28063 del 16/12/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 28063 Anno 2013
Presidente: AMATUCCI ALFONSO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

SENTENZA
sul ricorso 11023-2010 proposto da:
DI

SARNO

ROSA

DSRRS049H60F839K,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI GOZZADINI 30, presso lo
studio dell’avvocato PROSPERINI ALBERTO, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente 2013
213P

contro

COMUNE DI ROMA 02438750586, in persona del Sindaco
GIANNI ALEMANNO, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA VITTORIA COLONNA 32, presso lo studio
dell’avvocato SALUSTRI EMILIO, che lo rappresenta e

1

Data pubblicazione: 16/12/2013

difende unitamente all’avvocato PIETRO BONANNI giusta
delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

IMPRESA GEOMETRA WALTER FREZZA S.A.S.;

Nonché da:
WALTER FREZZA COSTRUZIONI S.R.L. (già IMPRESA FREZZA
GEOMETRA WALTER E C. S.A.S.) 01117640662, in persona
dell’amministratore unico geom. WALTER FREZZA,
considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata
e difesa dall’avvocato CICCOPIEDI SALVATORE giusta
delega in atti;
– ricorrente incidentale contro

COMUNE DI ROMA, DI SARNO ROSA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 1040/2009 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 09/03/2009, R.G.N.
920/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/11/2013 dal Consigliere Dott. FRANCO
DE STEFANO;
udito l’Avvocato ALBERTO PROSPERINI;
udito l’Avvocato EMILIO SALUSTRI;

2

– intimata –

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso principale; rigetto

ricorso incidentale.

3

Svolgimento del processo

1. Rosa Di Sarno convenne in giudizio dinanzi al
tribunale della Capitale il Comune di Roma per conseguirne
la condanna al risarcimento dei danni per le lesioni
personali patite per una caduta su di un marciapiede della

ottenne di chiamare in garanzia l’impresa Geom. W. Frezza
sas, incaricata della manutenzione e della custodia di quel
tratto di strada: e quest’ultima contestò sia la
responsabilità dell’accadimento, sia l’onere di manleva.
Istruita la causa, la domanda fu rigettata, essendosi
ritenuto applicabile alla fattispecie l’art. 2043 cod. civ.
ed esclusa la sussistenza di un’insidia.
La Di Sarno propose appello, notificandolo nei termini
alla chiamata in causa, ma oltre il termine c.d. lungo o
annuale all’originario convenuto Comune; e la Corte di
appello della Capitale dichiarò inammissibile per tardività
il gravame, per la scindibilità delle cause e la carenza di
domande dell’appellante principale nei confronti della
originaria chiamata in causa; al contempo, dichiarò
inammissibile per conseguente tardività l’appello
incidentale del Comune e nulla la costituzione in giudizio
della chiamata in causa.
Per la cassazione di tale sentenza, resa il 9.3.09 col
n.

1040,

ricorre oggi la Di Sarno, dispiegando un

articolato motivo; resiste e dispiega ricorso incidentale, ‘\
articolato su due motivi, la Walter Frezza Costruzioni srl
(già Impresa Frezza geom. Walter & C. sas), succeduta
all’impresa individuale Geom. W. Frezza; notifica altresì a

pubblica via in data 28.5.97; il convenuto chiese ed

sua volta controricorso il Comune di Roma; e, per la
pubblica udienza del 15.11.13, la ricorrente deposita
altresì memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.
Motivi della decisione

2. Questi i temi della controversia sottoposta al vaglio
di questa Corte.
2.1. La ricorrente principale Rosa Di Sarno si duole,
con unitario motivo, di “violazione e falsa applicazione
degli articoli 331, 327 e 324 c.p.c. in relazione all’art.
360 n. 3 c.p.c.”; e lamenta, in sostanza, la declaratoria
di inammissibilità dell’appello per la tardività della
notifica all’originario convenuto principale, nonostante la
tempestività della notifica alla chiamata in garanzia e la
possibilità di considerare inscindibili le cause, tanto da
prospettare la necessità di applicare l’art. 331 cod. proc.
civ.; conclude, poi, con un “adempimento ex art. 366-bis
seconda parte c.p.c.”, diffondendosi ad illustrare le
peculiarità della fattispecie, la regola che ritiene
malamente applicata e quella che invoca doversi applicare
correttamente.
2.2. Dal canto suo, la ricorrente incidentale Walter
Frezza Costruzioni srl (già Impresa Frezza geom. Walter &
C. sas), propone due motivi e:
– conclude il primo (rubricato “violazione e falsa
applicazione degli artt. 115 e 350 commi 2 ° e 3 ° c.p.c. in
relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.” e “insufficiente e
contraddittoria motivazione di un punto decisivo della
controversia ex art. 360 c.p.c. n. 3”) soltanto ponendo il
seguente quesito: si

chiede di conoscere se ai sensi
4

dell’art. 350 2 ° e 3 ° coma c.p.c. competa alla Corte
d’Appello già all’udienza di prima comparizione verificare
la rituale costituzione del contraddittorio e, ove occorra,
competa l’obbligo di ordinare alle parti l’integrazione
degli atti e la regolarizzazione della procura e comunque

processuali emergenti dagli atti anche relativi ai
precedenti gradi di giudizio dal quali si evinca l’avvenuta
regolare costituzione in giudizio di una delle parti;
– conclude il secondo (rubricato “violazione e falsa
applicazione degli artt. 115 e 327 c.p.c. in relazione
all’art. 360 n. 3 c.p.c.” e “insufficiente e
contraddittoria motivazione di un punto decisivo della
controversia ex art. 360 c.p.c. n. 3”) soltanto ponendo il
seguente quesito: si

chiede di conoscere se al sensi

dell’art. 327 c.p.c. competa alla Corte d’Appello l’obbligo
di dichiarare inammissibile l’appello proposto allorché
siano già trascorsi un anno e quarantasei giorni dalla
pubblicazione della sentenza.
2.3.

Infine,

il controricorrente Comune di Roma

eccepisce l’inammissibilità del ricorso principale, per
violazione dell’art. 366-bis cod. proc. civ. e, comunque,
nega alla chiamata in causa la qualità di litisconsorte
necessario, sulla quale fondare l’applicabilità dell’art.
331 cod. proc. civ. dedotta in ricorso, in ragione anche
dell’assenza di qualunque domanda da parte di costei nei
confronti della sola controparte nei cui confronti si era
avuta tempestiva notifica del ricorso per cassazione.

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competa l’obbligo di tenere conto delle risultanze

3. È in effetti logicamente preliminare la disamina del
secondo motivo del ricorso incidentale, relativo alla
pretesa tardività anche della prima delle notifiche
dell’appello. Ma esso, a prescindere dall’evidente non
conformità del quesito che lo assiste alla rigorosa

e qui applicabile per essere la gravata sentenza stata
pubblicata tra il 2.3.06 ed il 4.7.09, è manifestamente
infondato: un appello notificato il giorno

lunedì

31.1.05

risulta manifestamente tempestivo, in relazione proprio al
termine annuale, maggiorato dei quarantasei giorni di
sospensione feriale, rispetto alla data di pubblicazione
della sentenza di primo grado del 16.12.03.
4. Può così esaminarsi l’unitario motivo di ricorso
principale.
4.1. Va premesso che è pacifico in giurisprudenza che la
causa seguita alla chiamata in garanzia impropria è
scindibile e indipendente (Cass. 7 febbraio 2012, n. 1680;
Cass. 4 febbraio 2010, n. 2557), salvo il solo caso in cui
il chiamato, lungi dal limitarsi a contrastare la domanda
di manleva, abbia contestato anche il titolo
dell’obbligazione principale, quale antefatto e presupposto
della garanzia azionata, solo in tale ultima ipotesi
ricorrendo una situazione di pregiudizialità-dipendenza tra
cause, che dà luogo a litisconsorzio processuale in fase di
impugnazione (tra le ultime, v. Cass. 16 maggio 2013, n.
11968; Cass. 13 maggio 2009, n. 11055).
In tali casi, è indiscusso che il chiamato possa
contestare il titolo costitutivo del rapporto principale
6

giurisprudenza formatasi sotto il vigore dell’art. 366-bis

esclusivamente nei confronti del convenuto chiamante e, per
di più, al limitato fine di ottenere il rigetto delle
domande da questo proposte contro di lui e non può
conseguentemente impugnare la statuizione della sentenza
relativa al rapporto principale tra attore e convenuto che,

autorità di giudicato (Cass. 17 novembre 1999, n.

12738;

Cass. 11 agosto 2004, n. 15563).
Pertanto, l’eventuale tardiva notifica in relazione ad
uno dei contraddittori in cause scindibili, non essendo
configurabile come integrazione del contraddittorio in
cause inscindibili, introdurrebbe un’impugnazione che

anètreUe

mg

dichiarata inammissibile (Cass. 4 marzo 2002, n. 3103).
In applicazione di tali principi, può effettivamente
concludersi nel senso che:
a) ove il terzo chiamato in una causa di responsabilità
extracontrattuale non abbia mai investito di contestazioni
il titolo di responsabilità diretta tra attrice e
chiamante, la domanda di garanzia impropria resta
scindibile rispetto a quella originaria, con la conseguenza
che la tempestività della notifica dell’appello, da parte
dell’attrice danneggiata soccombente in primo grado, alla
sola chiamata in garanzia non esclude il passaggio in
giudicato del rigetto della domanda nei confronti
dell’originaria convenuta, nel caso in cui l’appello a
quest’ultima sia notificato oltre il termine previsto
dall’art. 327 cod. proc. civ.;
b) al contrario, ove il terzo chiamato in una causa di
responsabilità extracontrattuale abbia invece contestato il
7

se non impugnata da una di tali parti, acquista fra loro

titolo di responsabilità diretta tra attrice e chiamante,
• la domanda di garanzia impropria diviene inscindibile
rispetto a quella originaria, con la conseguenza che la
tempestività della notifica dell’appello, da parte
dell’attrice danneggiata soccombente in primo grado, alla

del rigetto della domanda nei confronti dell’originaria
convenuta, nel caso in cui l’appello a quest’ultima sia
notificato oltre il termine previsto dall’art. 327 cod.
proc. civ.
4.2. Va quindi verificato se, nella fattispecie, la
chiamata in causa abbia o meno contestato il rapporto
principale dedotto in giudizio e, quindi, se le cause
principale e di garanzia, dovessero considerarsi
inscindibili oppure no;e , una volta ricordato che il solo
atto di appello tempestivamente notificato a cura
dell’attrice soccombente in primo grado è quello nei
confronti della chiamata in causa, si avrebbe la seguente
alternativa:
a) ove le cause fossero qualificate scindibili, non si
applicherebbe l’art. 331, ma l’art. 332 cod. proc. civ.; ed
il capo della sentenza sulla causa principale (e sulla
statuizione di rigetto della relativa domanda) sarebbe
passato in giudicato a causa della tardiva notifica
dell’impugnazione all’originaria convenuta, sola
contraddittrice sulla domanda avanzata dall’appellante, con
conseguente correttezza della decisione della corte

territoriale ed infondatezza del ricorso principale;

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sola chiamata in garanzia esclude il passaggio in giudicato

b) ove le cause fossero qualificate invece inscindibili,
si applicherebbe invece l’art. 331 cod. proc. civ. e la
tardività della notifica dell’appello all’originaria
convenuta (e chiamante in causa) non avrebbe alcun effetto
sulla ritualità dell’instaurazione del gravame, una volta

all’originaria chiamata in causa.
4.3. Ora, nella fattispecie, si può procedere alla
disamina degli atti, tanto essendo consentito, nonostante
la diversa qualificazione datane dalla ricorrente,
dall’oggetto effettivo del vizio dedotto (in applicazione
dei principi di Cass. Sez. Un., 24 luglio 2013, n. 17931),
riconducibile alla nullità del procedimento per violazione
di norma processuale (l’art. 331 cod. proc. civ.) e non di
violazione di norma di diritto.
A tale riguardo, è ben vero che – da quanto si ricava
indicato nel ricorso – nessuna domanda l’attrice, pure
soccombente, ha mai dispiegato nei confronti della chiamata
in causa (v. pag. 3, terz’ultimo capoverso, del ricorso per
cassazione della Di Sarno); e tuttavia, si ricava dalla
comparsa di costituzione e risposta della “Frezza geom.
Walter e C. sas” – L’Aquila (alla pag. 3), in causa
iscritta al n. 15777/01 r.g. del Tribunale di Roma per
l’udienza del 15.5.02 e depositata in cancelleria addì
11.2.02, rinvenuta nel fascicolo dell’odierna ricorrente
incidentale, che questo era il tenore delle argomentazioni
da essa sviluppate all’atto di rispondere quale chiamata in

causa in primo grado:

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riscontrata la tempestività della notifica di quello

«IV. In via gradata si contesta, altresì, ogni pretesa
risarcitoria fatta valere dall’attrice, in quanto
assolutamente priva di fondamento.
Si rileva, infatti, in proposito come alla luce di
quanto riferito dall’attore stessa nella narrativa

affatto circostanze di tempo e di luogo tali da far
ritenere che la sig.ra Di Sarno si sia imbattuta in una
particolare insidia non superabile attraverso un’ordinaria
prudenza, ovvero in un pericolo del tutto imprevedibile, al
punto da non poter essere evitato neppure da chi procedesse
avendo cura di prestare un’ordinaria attenzione al proprio
incedere.
La pretesa risarcitoria dell’attrice non risulta,
infatti, suffragata da alcun concreto elemento di prova
circa le effettive condizioni della sede stradale, sulla
quale essa sostiene di esser caduta, né se in concreto
sussistesse una situazione di pericolo effettivamente
dipendente da una omissione ovvero da una negligenza, di
cui la Impresa Frezza debba essere chiamata a rispondere.
In tal senso non è affatto agevole individuare quale sia
il criterio attraverso il quale l’attrice ha inteso
ravvisare con discutibile disinvoltura un legame eziologico
tra la propria rovinosa caduta e lo stato della
pavimentazione stradale, non risultando affatto pacifico
che l’evento lamentato non sia verificato per mera sfortuna
ovvero per cause afferenti all’ambito dei personali
comportamenti dell’attrice stessa ovvero per l’omessa

10

dell’atto di citazione, nel caso di specie non emergano

manutenzione della medesima strada da parte dell’Ente
Comunale deputato a provvedervi».

4.4. Pare obbligato concludere che in tale concreto
contesto, quindi, veniva in considerazione, ad opera della
chiamata e sia pure in subordine, proprio ed appunto la

quale antefatto e presupposto della garanzia azionata:
ovverosia, la chiamata invocava proprio, benché in
subordine, il rigetto della domanda di garanzia impropria
in quanto in alcun caso la chiamante sarebbe stata
responsabile verso l’attrice, pur avendo in via principale,
omisso medio,

negato in radice qualsiasi titolo di una

propria immediata responsabilità e, così, in un primo tempo
senza coinvolgere l’eventuale responsabilità della
chiamante.
Ne consegue che vi era controversia anche tra la Di
Sarno e la sas Geom. Frezza sul ruolo del Comune di Roma
nella causazione dell’evento lamentato dalla prima come
dannoso: e, pertanto, la seconda rivestiva la qualifica di
litisconsorte necessario o, comunque, la causa principale
della Di Sarno contro il Comune e quella di garanzia
impropria di questo contro la sas Geom. Frezza non
rimanevano separate e distinte, ma erano inscindibili.
4.5. Pertanto, in applicazione del principio di diritto
ricordato sopra, al punto 4.1, erra la Corte territoriale
nel ritenere, al contrario, scindibili le cause ed
inapplicabile l’art. 331 cod. proc. civ., sicché scorretta
P

è la conseguente declaratoria di inammissibilità del

11

contestazione del titolo dell’obbligazione principale,

gravame della danneggiata in dipendenza della tempestività
della notifica al solo chiamato in causa.
E tale ultima pronuncia va quindi senz’altro cassata,
tanto che l’appello, una volta qualificato tempestivamente
proposto nei confronti di tutti i litisconsorti necessari

uno solo di essi, andrà riesaminato sotto ogni altro
profilo in rito e nel merito (lasciati peraltro, beninteso,
del tutto impregiudicati).
5. Infine, il residuo motivo di ricorso incidentale è
inammissibile.
5.1. Infatti, richiamata l’ultrattività dell’art. 366bis cod. proc. civ. (in virtù della disciplina transitoria
di cui all’art. 58, comma quinto, della legge 18 giugno
2009, n. 69) e la necessità di continuare ad applicare, di
tale norma, la rigorosa interpretazione elaborata da questa
Corte (Cass. 27 gennaio 2012, n. 1194; Cass. 24 luglio
2012, n. 12887; Cass. 8 febbraio 2013, n. 3079):
i motivi riconducibili ai nn. 3 e 4 dell’art. 360 cod.
proc. civ. vanno corredati, a pena di inammissibilità, da
quesiti che devono compendiare: a) la riassuntiva
esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice
di merito; b) la sintetica indicazione della regola di
diritto applicata da quel giudice; c) la diversa regola di
diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta
applicare al caso di specie (tra le molte, v.: Cass. Sez.
Un., ord. 5 febbraio 2008, n. 2658; Cass., ord. 17 luglio

2008, n. 19769, Cass. 25 marzo 2009, n. 7197; Cass., ord. 8
novembre 2010, n. 22704); d) questioni pertinenti alla

12

in dipendenza della tempestività della notifica anche ad

ratio decidendi,
p

perché, in contrario, difetterebbero di

decisività (sull’indispensabilità della pertinenza del
quesito, per tutte, v.: Cass. Sez. Un., 18 novembre 2008,
n. 27347; Cass., ord. 19 febbraio 2009, n. 4044; Cass. 28
settembre 2011, n. 19792; Cass. 21 dicembre 2011, n.

– a corredo dei motivi di vizio motivazionale vanno
formulati momenti di sintesi o di riepilogo, che devono
consistere in uno specifico e separato passaggio espositivo
del ricorso, il quale indichi in modo sintetico, evidente
ed autonomo rispetto al tenore testuale del motivo,
chiaramente il fatto controverso in riferimento al quale la
motivazione si assume omessa o contraddittoria, come pure se non soprattutto – le ragioni per le quali la dedotta
insufficienza della motivazione la rende inidonea a
giustificare la decisione (Cass. 18 luglio 2007, ord. n.
16002; Cass. Sez. Un., 1 0 ottobre 2007, n. 20603; Cass. 30
dicembre 2009, ord. n. 27680);
– infine, è consentita la contemporanea formulazione,
nel medesimo quesito, di doglianze di violazione di norme
di diritto e di vizio motivazionale, ma soltanto alla
imprescindibile condizione che ciascuna sia accompagnata
dai rispettivi quesiti e momenti di sintesi (per tutte:
Cass. sez. un., 31 marzo 2009, n. 7770; Cass. 20 dicembre
2011, n. 27649).
5.2. E, nella specie, il quesito di diritto manca di
dare conto delle peculiarità del caso concreto e della

regola malamente applicata e, quanto al vizio motivazionale
(oltretutto malamente inquadrato nel n. 3, anziché nel n.

13

27901);

5, dell’art. 360 cod. proc. civ.), mentre difetta del tutto
il c.d. quesito di fatto o momento di sintesi o riepilogo.
5.3. E tanto esime dal considerare, comunque, che, di
per sé sola, la prospettata regolarità di costituzione nei
gradi precedenti di giudizio non può di per sé sola

successivi, in mancanza di espressa allegazione
dell’estensione della procura

ad litem

pure a questi

ultimi: sicché perfino l’omissione imputata alla corte di
appello sul punto sarebbe stata irrilevante ai fini
invocati.
6. In definitiva, rigettato il ricorso incidentale per
l’infondatezza del primo motivo e l’inammissibilità del
secondo, la fondatezza del ricorso principale impone la
cassazione della gravata sentenza, con rinvio alla corte di
appello di Roma, ma in diversa composizione, anche per le
spese del giudizio di legittimità.
P.

Q.

M.

La Corte rigetta il ricorso incidentale ed accoglie il
ricorso principale; cassa la gravata sentenza e rinvia alla
corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche
per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
terza sezione civile della Corte suprema di cassazione,
addì 15 novembre 2013.

considerata comportare analoga regolarità nei gradi

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