Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28063 del 09/12/2020

Cassazione civile sez. III, 09/12/2020, (ud. 23/07/2020, dep. 09/12/2020), n.28063

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30782-2019 proposto da:

W.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARANTO 90,

presso lo studio dell’avvocato LUCIANO NATALE VINCI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE MARIANI;

– ricorrenti –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), PREFETTO PROVINCIA POTENZA,

QUESTURA POTENZA;

– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di POTENZA, emessa il 06/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/07/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA;

udito l’Avvocato.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente, W.M., cittadino (OMISSIS), è trattenuto in un centro di accoglienza, in attesa della decisione sulla richiesta di protezione internazionale.

Il Questore ha fatto pervenire al Tribunale di Potenza una richiesta di proroga del trattenimento in attesa della decisione della Commissione territoriale, che nel frattempo l’aveva rigettata, ed avverso la cui decisione lo straniero aveva proposto ricorso ed era in attesa di comparizione.

Il ricorrente si era opposto adducendo varie ragioni, tra cui la circostanza di avere impugnato il rifiuto della protezione internazionale, evidenziando che si era alla seconda richiesta di proroga che poteva essere concessa solo in presenza di presupposti determinati (gravi difficoltà nella identificazione e nella reperibilità dei documenti, nonchè difficoltà per l’espatrio).

Il Tribunale ha tuttavia concesso la seconda proroga, ed avverso tale decisione ora il W. ricorre con tre motivi.

Non v’è costituzione del Ministero Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente propone tre motivi di ricorso.

1.- Con il primo motivo lamenta violazione del D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 6, comma 5.

Sostiene che la norma impone al Questore di chiedere la proroga con decreto motivato, anzichè con semplice richiesta depositata in cancelleria, così come avvenuto nel caso presente.

Il Tribunale, di conseguenza, accogliendo la richiesta di proroga così irritualmente formulata, ha violato tale disposizione.

Il motivo è infondato.

La norma citata (nè alcuna altra) prevede che il Questore debba richiedere la proroga con decreto motivato, essendo sufficiente una richiesta motivata.

Altro discorso essendo l’insufficienza di questa motivazione, che pure è dedotta in questo motivo di ricorso, ma che non è però ben documentata, nel senso che non è riportato il testo della richiesta del Questore da cui possa evincersi il difetto di ragioni a suo supporto.

2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 in quanto ritiene che la Questura non ha provato le ragioni che giustificano la proroga, ossia le difficoltà dovute alla identificazione del ricorrente, o comunque le altre ragioni che giustificano la limitazione eccezionale della libertà personale.

3.- Con il terzo motivo si denuncia violazione della L. n. 161 del 2017 nella parte in cui vi sarebbe stato un giudizio di pericolosità sociale del ricorrente meramente presunto, ed anzi erroneamente presunto, non risultando alcun elemento da cui poterlo ricavare.

Questi due motivi possono valutarsi insieme e sono fondati.

Va premesso che la proroga del trattenimento (così come lo stesso trattenimento) dello straniero è una misura del tutto eccezionale, posto che si risolve in una restrizione della libertà personale consentita solo in casi determinati e tassativa.

Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall’art. 13 Cost., l’autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale, non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e a condizioni legislativamente imposte, con l’ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve contenere l’accertamento della sussistenza dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonchè la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Cass. 6064/2019).

Il decreto impugnato non dà conto alcuno, se non apoditticamente, delle ragioni per cui la proroga è stata accolta. Si limita a dare atto che “sussistono segnalazioni di polizia e condanna”, che però non sono di per sè sufficienti a fondare un giudizio di pericolosità che deve essere fatto in concreto (ad esempio, la mera condanna non rileva, se è stata sospesa condizionalmente la pena: Cass. 27739/2018).

Non risultano dunque giustificazioni dell’accertamento (ove mai sia avvenuto) della pericolosità concreta dello straniero.

Inoltre, a parte questa apodittica affermazione, non è dato evincere dal decreto impugnato alcuna altra ragione, di cui il ricorrente lamenta la violazione, che giustificano il trattenimento e che lo rendano funzionale al rimpatrio.

La motivazione deve contenere le ragioni della decisione assunta, ossia la giustificazione di quest’ultima, ed in difetto di tali elementi deve ritenersi mancante e tale da viziare il provvedimento. Il ricorso va dunque accolto.

P.Q.M.

La corte accoglie il secondo e terzo motivo, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Potenza, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2020

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