Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28063 del 02/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 02/11/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 02/11/2018), n.28063

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21906/2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

SIE DI D.P. & C. SNC, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

G. M. LANCISI 31, presso lo studio dell’avvocato ANNA DI BIANCO,

rappresentato e difesa dall’avvocato ANGELO WALTER CIMA;

– controricorrente –

contro

ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 67/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CAMPOBASSO, depositata il 14/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio no

partecipata del 11/10/2018 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI. R.G.

21906/17.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti la contribuente ha resistito con controricorso, l’Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della CTR del Molise, relativa a una cartella di pagamento per Iva e altro 2009, dove la CTR ha annullato le sanzioni irrogate per l’omesso versamento dell’imposta a causa di una crisi di liquidità non addebitabile alla società contribuente.

L’ufficio deduce la violazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 5 e 6, e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente, i giudici d’appello avevano annullato le sanzioni irrogate per l’omesso versamento dell’imposta, ritenendo che la crisi di liquidità fosse da considerare automaticamente un’esimente e non invece un impedimento per l’assolvimento degli obblighi tributari che deve rivestire il carattere di assoluta insuperabilità, tanto che la contribuente viene richiesto un onere di diligenza nella ricerca delle risorse utili all’assolvimento dei debiti tributari ultroneo rispetto all’ordinario.

Il motivo è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, la sussistenza di una crisi aziendale 11011 costituisce forra maggiore, ai fini dell’operatività dell’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 5″ (Cass. ord. n. 7850/18). In particolare, secondo Cass. ord. n. 22153/17, la nozione di forza maggiore richiede la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all’operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi, dovendo la sussistenza di tali elementi essere oggetto di idonea indagine da parte del giudice, sicchè non ricorre in via automatica l’esimente in esame nel caso di mancato pagamento dovuto alla temporanea mancanza di liquidità, v. anche Cass. ord. n. 3049/18, con riferimenti al concetto di forza maggiore nella giurisprudenza euro unitaria.

Nel caso di specie, la CTR ha omesso di applicare alla vicenda esaminata i superiori principi, tralasciando ogni indagine in ordine all’elemento soggettivo nonchè sui profili dell’elemento oggettivo caratterizzanti l’imprevedibilità ed irresistibilità degli eventi che avrebbero impedito il pagamento dei tributi, nemmeno soffermandosi sull’adozione di idonee precauzioni per evitare la situazione venutasi a creare.

La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale del Molise, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Molise, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA