Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28062 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 21/12/2011, (ud. 04/10/2011, dep. 21/12/2011), n.28062

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Presidente –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’, E DELLA RICERCA, in

persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

S.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 901/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 21/12/2006 r.g.n. 423/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 23 marzo 2005 il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) ha appellato la sentenza del Tribunale di Pavia n. 28 del 2005 che, in parziale accoglimento delle domande proposte da S.M., ha dichiarato il diritto della ricorrente ad essere inserita nelle graduatorie permanenti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario redatte D.Lgs. n. 297 del 1994, ex art. 554 per l’anno scolastico 2002/03 con il punteggio complessivo di 25,26, così computando anche il servizio prestato dalla ricorrente quale capo stazione presso le Ferrovie dello Stato dal 1980 al 1985 per complessivi mesi 67 e giorni 20, corrispondenti ad un punteggio di 3,4.

Con la medesima sentenza il MIUR è stato condannato a risarcire alla ricorrente il danno cagionato dalla attribuzione del minor punteggio di 21,86 per complessivi Euro 1.000,00, oltre ad accessori, sul rilievo, che la ricorrente se fosse stata correttamente inserita in graduatoria avrebbe potuto scegliere una sede in Pavia, potendo conseguentemente evitare di sostenere i costi di trasferta.

Il MIUR censura la sentenza rilevando che le Ferrovie dello Stato anche prima dell’entrata in vigore della L. n. 210 del 1985 non potevano essere considerate un’amministrazione dello Stato, requisito indispensabile per l’attribuzione del punteggio previsto dalla tabella A/1 del bando di concorso, essendo un’azienda autonoma e non garantendo quella equivalenza e omogeneità del servizio che giustifica l’attribuzione del punteggio.

Si è costituita in giudizio l’appellata e ha resistito.

Con sentenza del 28 novembre 2006 – 21 dicembre 2006 la Corte d’appello di Milano ha rigettato l’appello confermando la sentenza n. 28/2005 del Tribunale di Pavia e condannando l’appellante a rifondere le spese del grado all’appellata.

2. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione ministero dell’istruzione dell’Università e della ricerca con un unico motivo.

La parte intimata non ha svolto difesa alcuna.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. il ricorso è articolato in un unico motivo con cui denuncia la violazione della disciplina precedente all’entrata in vigore della L. n. 210 del 1985. Secondo il ministero ricorrente i giudici di merito hanno erroneamente ritenuto che la domanda della S. fosse accoglibile per il periodo di servizio prestato alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato anteriormente alla L. n. 210 del 1985.

Infatti prima della trasformazione in ente pubblico economico le Ferrovie dello Stato erano un’azienda autonoma e si differenziavano per la propria autonomia contabile e amministrativa dal Ministero dei trasporti.

2. Il ricorso è inammissibile.

La questione dibattuta nella presente controversia riguarda la portata della disposizione del bando di concorso che attribuisce un punteggio per l’attività svolta alle dipendenze dello Stato. In particolare si controverte se il servizio svolto dalla originaria ricorrente alle dipendenze dell’amministrazione autonoma delle Ferrovie dello Stato possa considerarsi, ai fini del bando, servizio svolto alle dipendenze dello Stato.

Si tratta pertanto di interpretare la clausola del bando in termini più o meno restrittivi per ricomprendere (come hanno ritenuto i giudici di merito) ovvero per escludere (come ritiene il Ministero ricorrente) il servizio prestato alle dipendenze di un’amministrazione autonoma dello Stato.

Determinante quindi è la portata della clausola del bando che il ministero ricorrente non indica nè trascrive nel ricorso (ai sensi dell’art. 366 c.p.c.). nè tanto meno ha depositato il bando di concorso (ai sensi dell’art. 369 c.p.c.).

Pertanto il ricorso appare privo del requisito dell’autosufficienza ed è di conseguenza inammissibile.

3. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile: nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

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