Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28062 del 16/12/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 28062 Anno 2013
Presidente: AMATUCCI ALFONSO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

SENTENZA

sul ricorso 7294-2008 proposto da:
BISCARDO

LUCIANO

elettivamente

BSCLCN42A03L781D,

domiciliato in ROMA, VIA BUCCARI, 3, presso lo studio
dell’avvocato PROIETTI FABRIZIO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ADELASCO TIZIANO
giusta delega in atti;
– ricorrente –

2 01 3

contro

2123

RAVO EZIO RVAZEI40B21C623F, elettivamente domiciliato
in

ROMA,

VIA TEULADA

52,

presso

lo

studio

dell’avvocato SCARPA ANGELO, rappresentato e difeso

1

Data pubblicazione: 16/12/2013

dagli avvocati PULLANO CARMINE, GERIN PIERO giusta
delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 3099/2006 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 16/01/2007, R.G.N. 4440/2004;

udienza del 15/11/2013 dal Consigliere Dott. FRANCO DE
STEFANO;
udito l’Avvocato TIZIANO ADELASCO;
udito l’Avvocato GIUSEPPE CAPUTO per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso, in subordine per il
rigetto;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Svolgimento del processo

1. L’impugnata sentenza della Corte di appello di Milano
– n. 3099 del 16 gennaio 2007 – confermò, all’esito di due
complesse vicende processuali tra Luciano Biscardo ed Ezio
Ravo, rispettivamente locatario e locatore di un immobile

sentenza del tribunale di quel capoluogo, di condanna del
locatario Biscardo a corrispondere a controparte somme a
titolo di oneri condominiali, disattesa al riguardo
l’eccezione di prescrizione biennale ai sensi dell’art. 6,
quarto comma, della 1. 22 dicembre 1973, n. 841.
In particolare, a seguito dell’incendio del bene e della
corresponsione dell’indennizzo assicurativo direttamente
all’inquilino, nel quadro di una addotta trattativa verbale
di vendita tra le stesse parti del contratto di locazione,
il Biscardo aveva provveduto alla riattazione
dell’immobile, ma, non seguita poi la vendita, aveva
cessato la corresponsione sia del canone che degli oneri
accessori (che pure si era contrattualmente obbligato a
pagare, tranne solo quelli per manutenzione straordinaria).
Tale mora del locatario aveva dato luogo ad almeno due
controversie (in una delle quali il Condominio aveva
ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti del proprietario
e quest’ultimo aveva chiesto ed ottenuto di rivalersi verso
il suo inquilino), a partire da una citazione per convalida
di sfratto per finita locazione notificata dal Ravo al
Biscardo addì 15.11.89, coinvolgendo poi la questione
dell’eventuale somma dovuta dall’uno o dall’altro, a
seconda della differenza tra l’indennizzo assicurativo
3

locato ad uso abitativo in Milano, anche uno dei capi della

incassato e le effettive spese sostenute per il ripristino,
nonché sul rimborso al locatore degli oneri condominiali.
Per la cassazione di tale sentenza, limitatamente al
capo l) del suo dispositivo di conferma del capo 3) del
dispositivo della sentenza n. 7382/04 del Tribunale di

resiste con controricorso il Ravo; e, per la pubblica
udienza del 15.11.13, il ricorrente deposita memoria ai
sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., con la quale

si duole

pure dell’inammissibilità del controricorso.
Motivi della decisione

2. Va premesso che, essendo la sentenza impugnata stata
pubblicata tra il 2.3.06 ed il 4.7.09, alla fattispecie
continua ad applicarsi, nonostante la sua abrogazione (ed
in virtù della disciplina transitoria di cui all’art. 58,
comma quinto, della legge 18 giugno 2009, n. 69) l’art.
366-bis cod. proc. civ. e, di tale norma, la rigorosa
interpretazione elaborata da questa Corte (Cass. 27 gennaio
2012, n. 1194; Cass. 24 luglio 2012, n. 12887; Cass. 8
febbraio 2013, n. 3079). Pertanto:
2.1. i motivi riconducibili ai nn. 3 e 4 dell’art. 360
cod. proc. civ. vanno corredati, a pena di inammissibilità,
da quesiti che devono compendiare: a) la riassuntiva
esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice
di merito; b) la sintetica indicazione della regola di
diritto applicata da quel giudice; c) la diversa regola di
diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta
applicare al caso di specie (tra le molte, v.: Cass. Sez.
Un., ord. 5 febbraio 2008, n. 2658; Cass., ord. 17 luglio
4

Milano, ricorre oggi il Biscardo, affidandosi a due motivi;

2008, n. 19769, Cass. 25 marzo 2009, n. 7197; Cass., ord. 8
novembre 2010, n. 22704); d) questioni pertinenti alla
ratio decidendi,

perché, in contrario, difetterebbero di

decisività (sull’indispensabilità della pertinenza del
quesito, per tutte, v.: Cass. Sez. Un., 18 novembre 2008,

settembre 2011, n. 19792; Cass. 21 dicembre 2011, n.
27901);
2.2. a corredo dei motivi di vizio motivazionale vanno
formulati momenti di sintesi o di riepilogo, che devono
consistere in uno specifico e separato passaggio espositivo
del ricorso, il quale indichi in modo sintetico, evidente
ed autonomo rispetto al tenore testuale del motivo,
chiaramente il fatto controverso in riferimento al quale la
motivazione si assume omessa o contraddittoria, come pure se non soprattutto – le ragioni per le quali la dedotta
insufficienza della motivazione la rende inidonea a
giustificare la decisione (Cass. 18 luglio 2007, ord. n.
16002; Cass. Sez. Un., l ° ottobre 2007, n. 20603; Cass. 30
dicembre 2009, ord. n. 27680);
2.3. infine, è consentita la contemporanea formulazione,
nel medesimo quesito, di doglianze di violazione di norme
di diritto e di vizio motivazionale, ma soltanto alla
imprescindibile condizione che ciascuna sia accompagnata
dai rispettivi quesiti e momenti di sintesi (per tutte:
Cass. sez. un., 31 marzo 2009, n. 7770; Cass. 20 dicembre
2011, n. 27649).
3. Va ora esaminata la preliminare eccezione di nullità
della

notifica

del

controricorso,

in

dipendenza
5

n. 27347; Cass., ord. 19 febbraio 2009, n. 4044; Cass. 28

dell’esecuzione della medesima ad opera di ufficiale
giudiziario incompetente: e tale eccezione è fondata,
risultando il controricorso spedito per la notifica a mezzo
posta dall’ufficiale giudiziario dell’UNEP di Trieste e
quindi, essendo l’atto diretto a Roma, in luogo al di fuori
del mandamento ove ha sede l’ufficio al quale egli è

addetto. La giurisprudenza di questa Corte è tuttora
costante nell’escludere la ritualità della notifica di un
ricorso o di un controricorso eseguita a mezzo posta da un
ufficiale giudiziario incompetente per territorio, non
derogando la normativa sulla notifica a mezzo posta alla
disciplina generale di cui agli artt. 106 e 107 d.P.R. 15
dicembre 1959, n. 1229 (oltre a Cass. 11 febbraio 1995, n.
1544, ovvero a Cass. 8557/98, si veda di recente Cass. 30
agosto 2011, n. 17804): e, se è ammessa la sanatoria della
nullità, tanto avviene a determinate condizioni, che qui
non ricorrono, avendo la controparte espressamente
dichiarato di avvalersi della nullità medesima.
Tuttavia, non contenendo il controricorso alcun gravame
incidentale, la nullità della sua notifica non comporta
modificazioni o limitazioni alla cognizione di questa Corte
in ordine alla materia sottoposta al suo esame.
4. Può quindi esaminarsi il primo motivo di doglianza.
4.1. Al riguardo, il ricorrente deduce “violazione
dell’art. 2938 c.c. in relazione all’art. 345 c.p.c. nel
testo vigente anteriormente alla ‘novella’ di cui all’art.
52 della L. n. 353/1990 entrata in vigore il 30.4.1995 e
quindi impugnabile ex art. 360 l ° comma punto 3 c.p.c.”; e
conclude col seguente quesito di diritto:

Costituisce

6

-/

errore di diritto, per violazione o falsa applicazione
dell’art. 2938 c.c., in relazione all’eccepita prescrizione
biennale ex art. 6 4 0 comma della L. 22.12.1973 n. 841,
l’aver la Corte d’Appello di Milano con la sentenza
impugnata implicitamente statuito, rilevando che

di 1 0 grado, che detta eccezione non poteva essere dedotta
per la prima volta in appello, atteso che al presente
procedimento pendente in l ° grado alla data del 30.4.1995
doveva applicarsi l’art. 345 c.p.c. nel testo vigente
anteriormente alla novella dell’art. 52 della L. n.
353/1990?
4.2. Sul punto, ribatte il controricorrente un difetto
di autosufficienza del ricorso, prospettando una carente
esposizione di elementi e, comunque, l’inammissibilità di
una lettura diversa delle risultanze istruttorie; e si
diffonde nella narrazione dello svolgimento del processo.
4.3. Il motivo è inammissibile, perché assistito da un
quesito privo dei requisiti di cui sopra al punto 2.1: non
solo non è indicata la norma che si lamenta essere stata
malamente applicata, ma soprattutto non vi sono espresse le
peculiarità del caso concreto ed in particolare non si
rileva quando e con quali termini l’eccezione sarebbe stata
formulata e con riferimento a quali delle avverse pretese.
Dirimente è la valutazione della carenza – in violazione
oltretutto del n. 6 dell’art. 366 cod. proc. civ. – nel
ricorso, nonostante il diffuso riferimento a molte delle
domande in ordine alle quali però non sussiste più
controversia, di qualsiasi indicazione della specifica sede
7

l’eccezione non era stata sottoposta al vaglio del giudice

processuale (non bastando quella dell’atto, ma occorrendo
anche l’enunciazione di dove esso si trovi nella produzione
di parte) e della riproduzione del tenore testuale degli
atti di primo grado o di appello – diverso dalla mera
indicazione delle conclusioni, che di per sé si esaurisce

dell’atto cui quelle afferiscono – in cui l’eccezione di
prescrizione sarebbe stata formulata, con compiuta
identificazione dei motivi e soprattutto delle specifiche
somme, con indicazione anche degli effetti che,
dall’eventuale accoglimento dell’eccezione, sarebbero
derivati sul totale della somma oggetto di condanna.
Tanto impedisce al Collegio di identificare il compiuto
ambito di operatività della dispiegata eccezione, come pure
la sua riferibilità a domanda sicuramente avanzata in tempo
anteriore all’entrata in vigore della novella dell’art. 345
cod. proc. civ., in effetti presupposta come applicabile
dalla corte territoriale: e tale lacuna è insormontabile in
questa sede, per il divieto di diretto accesso agli atti in
relazione all’ambito della censura in concreto dispiegata.
5. Va ora esaminato il secondo motivo di doglianza, col
quale il ricorrente deduce un vizio motivazionale ai sensi
dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. in ordine
alla medesima eccezione di prescrizione biennale, riferita
alla richiesta di corresponsione di oneri condominiali.
Rilevato che il controricorrente, sul punto,
sommariamente nega il dedotto vizio motivazionale, va
senz’altro riscontrato che il motivo è inammissibile, per
totale carenza di alcun momento di sintesi o di riepilogo
8

nella riproduzione di argomentazioni svolte nel corpo

secondo quanto disposto dall’art. 366-bis cpv. cod. proc.
civ., dai rigorosi requisiti di cui sopra al punto 2.2.
6. Inammissibili tutti i motivi per violazione dell’art.
366-bis cod. proc. civ., il ricorso va a sua volta
dichiarato inammissibile. Tuttavia, la nullità della

controversia integrano, ad avviso del Collegio, un giusto
motivo di integrale compensazione delle spese del giudizio
di legittimità.
P.

Q.

M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le
spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
terza sezione civile della Corte suprema di cassazione,
addì 15 novembre 2013.

notificazione del controricorso e la peculiarità della

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