Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28062 del 09/12/2020

Cassazione civile sez. III, 09/12/2020, (ud. 23/07/2020, dep. 09/12/2020), n.28062

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29851-2019 proposto da:

A.M.W., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO

II 4, presso lo studio dell’avvocato MARIA ROSARIA FARINA,

rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO COSEANO;

– ricorrenti –

e contro

PREFETTURA UTG UDINE;

– intimati –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di UDINE, depositata il

11/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/07/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita;

udito l’Avvocato.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente, A.M.W., proviene dal (OMISSIS), regione del (OMISSIS). E’ entrato in Italia da Tarvisio, ha subito chiesto il permesso di soggiorno, che gli è stato però negato; ha poi chiesto il riconoscimento della protezione internazionale, ma anche questa richiesta, prima dalla Commissione territoriale e poi dal Tribunale di Trieste, è stata respinta. A seguito di questi rigetti, è stato dunque emesso provvedimento di espulsione, al quale il ricorrente si è opposto davanti al Giudice di pace, che però ritenuta l’espulsione un atto dovuto, dopo che sia il permesso di soggiorno che la stessa protezione internazionale erano stati respinti, ha rigettato l’opposizione.

Ricorre A.M.W. con due motivi.

Non v’è costituzione del Ministero.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

p..- Il Giudice di Pace, a fronte del motivi con cui il ricorrente ha contestato la redazione del provvedimento di espulsione in lingua da lui non conosciuta (l’inglese) ha ritenuto che la traduzione in una lingua veicolare fosse sufficiente anche a causa dell’assenza dell’interprete di lingua Urdu, quella parlata dal ricorrente.

p..- Quest’ultimo propone ricorso con due motivi.

Con il primo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7 ritenendo nullo il provvedimento di espulsione se non redatto in lingua conosciuta non essendo in tal caso sufficiente la lingua veicolare, anche per via del fatto che egli, interrogato sulla lingua in cui avrebbe voluto ricevere le comunicazioni, ha indicato espressamente quella Urdu.

Il motivo è fondato.

Invero, nullo il provvedimento di espulsione tradotto in lingua veicolare per l’affermata irreperibilità immediata di traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l’amministrazione non affermi, ed il giudice ritenga plausibile, l’impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dallo straniero per la sua rarità, ovvero l’inidoneità di tale testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta (Cass. 13323/ 2019).

Il Giudice di pace ha ritenuto sufficiente la lingua veicolare in quanto l’interprete della lingua Urdu non si trovava presso la Prefettura che ha emesso il provvedimento ma presso la Questura, ossia ha invocato l’immediata irreperibilità del traduttore (ma non va taciuto che comunque presso la Questura ve ne era uno), e nient’altro. Motivo dunque non idoneo, senza altre ragioni a suo sostegno, a giustificare il ricorso all’inglese, lingua veicolare non conosciuta dal ricorrente.

5.- Il secondo motivo denuncia omesso esame di un fatto controverso e rilevante.

Il ricorrente aveva prospettato una ragione a sostegno del suo diritto a non essere respinto (non refoulement), ossia la mutata situazione del (OMISSIS), cui era stata negata indipendenza, e dove a seguito di tale dichiarazione, era divenuto acceso un clima di violenze e di repressioni militari.

Il Giudice di Pace non avrebbe tenuto conto di questo fatto.

Anche questo motivo è fondato.

Il ricorrente dimostra di avere introdotto la questione, ossia di aver riportato fonti dalle quali si ricavava che sin dal 2017 la situazione della sua regione era mutata, essendo insorto un conflitto armato al confine tra (OMISSIS) e India, cessato nel 2018 e ripreso nel 2019.

Questa situazione era indicata come attuale, al momento della opposizione al decreto. Il Giudice di Pace ha omesso di valutare questo fatto, ritenendo semplicemente che, rispetto alla sentenza che ha rigettato la richiesta di protezione internazionale, non fosse stato allegato alcun fatto nuovo.

Il ricorso va pertanto accolto.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Giudice di Pace di Udine, in composizione diversa, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2020

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