Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28061 del 16/12/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 28061 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

SENTENZA
sul ricorso 7598-2008 proposto da:
MASTROBERARDINO ANTONIO MSTNTN47R26H501V, domiciliato
ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FANI’
DANTE con studio in 65122 PESCARA, VIA EMILIA 7 giusta
delega in atti;
– ricorrente –

2013
2095

contro

BARNERAT LILIANE ODETTE, MAllOTTI RINO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 615/2007 della CORTE D’APPELLO

1

Data pubblicazione: 16/12/2013

..

di

1180/2003;

L’AQUILA,

depositata

il

21/08/2007,

R.G.N.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/11/2013 dal Consigliere Dott. ADELAIDE
AMENDOLA;

Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per il rigetto del ricorso;

2

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

p.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 12 novembre 1999 il notaio Antonio
Mastroberardino convenne innanzi al Tribunale di Pescara Rino
Mazzotti e Liliane Odette Barnerat deducendo di avere rogato, in
data 31 gennaio 1994, un atto pubblico con il quale i convenuti

un appartamento sito in Francavilla al Mare; che con tale
contratto i venditori avevano garantito che l’immobile era
libero da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli; che qualche
anno dopo i coniugi di Leonardo, con atto a rogito notar
Petraroli, lo avevano rivenduto a Francesco Lisanti; che pochi
mesi dopo l’ultima alienazione si era scoperto che il cespite
era gravato da un’ipoteca concessa dal costruttore del
fabbricato (tale Emidio Luciani, dante causa dei Mazzotti) in
favore del Credito Fondiario e Industriale (FONSPA), a garanzia
di un mutuo; che, contrariamente a quanto dichiarato in sede di
stipula, i Mazzotti-Barnerat erano bene a conoscenza di quel
vincolo, che, secondo i patti conclusi con il Luciani, avrebbe
dovuto essere cancellato a cura e spese dello stesso; che
invece, non essendo stato il mutuo estinto, il FONSPA aveva
minacciato di procedere esecutivamente, notificando all’ultimo
acquirente atto di precetto; che il legale del Lisanti, con
lettera raccomandata, aveva informato delle pretese della Banca
i signori Mazzotti-Barnerat, Di Leonardo-Ricci, nonché il notaio
Mastroberardino e il notaio Petraroli, invocandone, quanto ai
,.

primi, la responsabilità per evizione, e denunciandone, quanto

3

avevano venduto ai coniugi Roberto Di Leonardo ed Isabella Ricci

ai

secondi,

la

responsabilità

professionale;

che

egli,

contrattualmente responsabile nei confronti degli acquirenti, al
fine di evitare i ben maggiori danni che sarebbero derivati
dalla sicura evizione dell’immobile, aveva pagato all’Istituto
la somma ancora dovuta, della quale veniva ora a chiedere il

principale e per intero, l’obbligazione di garantire la libertà
dell’immobile, soprattutto alla luce della espressa garanzia
prestata nel contratto di compravendita.
Costituitisi in giudizio, i convenuti contestarono le avverse
pretese, deducendo:

a)

che l’ipoteca, alla scadenza, era stata

rinnovata nei confronti del solo Luciani, originario mutuatario,
sicché era venuto meno il diritto di sequela nei confronti dei
successivi acquirenti;

b)

che conseguentemente la banca non

poteva compulsarli per il pagamento;

c)

che nulla era dovuto al

notaio che quel debito aveva estinto.
Con sentenza del 1 0 luglio 2003 il giudice adito rigettò la
domanda.
Proposto gravame principale dal soccombente, e incidentale dai
coniugi Mazzotti, la Corte d’appello de L’Aquila, in data 21
agosto 2007, li ha respinti entrambi.
Per la cassazione di detta decisione ricorre a questa Corte
Antonio Mastroberardino, formulando tre motivi e notificando
l’atto a Rino Mazzotti e a Liliane Odette Barnerat.
Gli intimati non hanno svolto alcuna attività difensiva.
p.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4

rimborso ai venditori, assumendo che su di essi gravava, in via

l Nel motivare il suo convincimento il giudice di merito,
premesso che, contrariamente alla tesi difensiva svolta
nell’appello incidentale, la rinnovazione dell’ipoteca operata
dalla Banca, prima della scadenza della garanzia, nei confronti
del solo debitore originario, aveva spiegato effetto anche nei

fattispecie non poteva operare la surrogazione legale, nella
particolare articolazione di cui al n. 3 dell’art. 1203 cod.
civ., invocata dall’appellante principale. E invero, benché tale
norma si applicasse certamente anche all’ipotesi in cui più
soggetti erano debitori di un terzo non in virtù di un unico
rapporto, ma in base a titoli autonomi, contrattuali o
extracontrattuali, era pur sempre necessario, ai fini
dell’operatività della previsione in essa contenuta, che
l’accipiens fosse creditore di tutti, di talché quello tra gli
obbligati che avesse proceduto al pagamento si surrogava
automaticamente nei diritti del creditore. Nella fattispecie,
invece, considerato che i coniugi Mazzotti, con atto a rogito
notar Mastroberardino, avevano venduto l’immobile ipotecato a
Isabella Ricci e a Roberto Di Leonardo i quali, a loro volta,
qualche anno dopo, con atto a rogito notar Petraroli, lo avevano
rivenduto a Francesco Lisanti, né il Mastroberardino né i
Mazzotti erano debitori

dell’accipiens

FONSPA, e cioè

dell’Istituto che, a suo tempo, aveva acceso l’ipoteca a
garanzia di un mutuo concesso al costruttore Emidio Luciani. In
tale contesto non poteva trovare applicazione la surrogazione di

5

confronti dei successivi aventi causa, ha osservato che nella

diritto invocata dall’appellante, il quale, dopo aver pagato la
Banca, pretendeva di surrogarsi non già nei diritti della
stessa, ma nella posizione dei Di Leonardo.
Né la domanda poteva essere accolta come rivalsa interna tra
condebitori solidali, ancorché per un titolo diverso, essendo,

con il Mastroberardino, a rispondere dei danni subiti dai Di
Leonardo, rispettivamente, per l’evizione del bene venduto, e
per l’inesatto adempimento dell’opera professionale. E invero,
contrariamente a quanto sostenuto dall’attore, al momento del
pagamento, non esisteva alcuna obbligazione dei Di Leonardo (e
neppure del Mastroberardino) nei confronti dell’Istituto di
credito, obbligazione che sarebbe invece sorta solo ove FONSPA
avesse agito nei confronti del Lisanti; il Lisanti nei confronti
dei Di Leonardo, invece che del solo notaio Pretaroli, i Di
Leonardo nei confronti dei Mazzotti, invece che del solo
Mastroberardino.
Quest’ultimo non aveva conseguentemente il vantato diritto di
regresso, non essendo, i pretesi coobbligati, e segnatamente i
coniugi Mazzotti, gravati da alcuna obbligazione connotata dal
requisito dell’attualità.
Infine la domanda di indebito arricchimento, ritualmente
proposta in appello, era infondata nel merito posto che l’unico
soggetto che, a ben vedere, s’era avvantaggiato del pagamento
del Mastroberardino era il Luciani, il quale, nell’alienare
l’immobile ai Mazzotti, si era obbligato ad estinguere il mutuo

6

secondo la prospettazione attorea, i Mazzotti tenuti / in solido

entro due anni di talché, non avendolo fatto, era esposto
all’azione di rivalsa degli acquirenti, relativamente alle somme
che questi fossero stati costretti a pagare per effetto di
quell’inadempimento.
2.1 Di tale decisione si duole quindi l’impugnante che, con il

n. 3, cod. civ., nonché vizi motivazionali,

ex art. 360, nn. 3 e

5 cod. proc. civ., censura l’affermazione del giudice di merito
secondo cui, ai fini dell’operatività della surrogazione legale,
è necessario che colui che effettua il pagamento sia
direttamente e personalmente obbligato nei confronti
dell’accipiens.

Tale interpretazione del disposto del’art. 1203,

n. 3, cod. civ., sarebbe contraria alla giurisprudenza del
Supremo Collegio, ferma nel ritenere che la surrogazione legale
resta esclusa solo laddove il pagamento del

solvens sia avvenuto

spontaneamente, in assenza non solo di qualsivoglia obbligo
giuridico nei confronti di chiunque, ma anche di ogni interesse.
Ora, nella fattispecie, il Mastraberadino aveva effettuato il
pagamento in quanto contrattualmente responsabile, nei confronti
dei coniugi Di Leonardo, per l’omessa esecuzione delle visure
ipotecarie, e obbligato in via extracontrattuale, nei confronti
del Lisanti, per avere concorso, con la sua omissione, a
determinare l’evento dannoso. In tale contesto il

solvens aveva

certamente interesse all’adempimento, considerato che, se il
FONSPA avesse proceduto all’espropriazione forzata, i danni
sarebbero stati certamente maggiori.

7

primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell’art. 1203,

Né poteva avere rilievo la circostanza che il pagamento era
stato dal Mastroberardino effettuato nelle mani dell’Istituto
piuttosto che in quelle dei suoi creditori, considerato che
l’obbligazione del notaio di risarcire i danni al cliente per
omessa effettuazione delle visure ipotecarie è passibile di

luglio 2006, n. 14813; Cass. civ. 3 gennaio 1994, n. 6).
2.2

Con il secondo mezzo il ricorrente, lamentando violazione

degli artt. 1203, n. 3, 1218, 1227, 1294, 1298, 2043 e 2055 cod.
civ., dei principi in materia di nesso di causalità nonché vizi
motivazionali,

ex art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., critica

la ricostruzione dei rapporti obbligatori effettuata dalla Corte
d’appello e, segnatamente, l’assunto secondo cui i coniugi
Mazzotti non erano debitori né della banca, né del Lisanti, e
che una loro responsabilità risarcitoria era del tutto
eventuale, così pervenendo al rigetto della domanda, anche sotto
il profilo della rivalsa interna tra condebitori solidali. Tali
considerazioni – assume – sarebbero tutte basate sul postulato,
per vero erroneo, che la responsabilità contrattuale o da fatto
illecito dei soggetti coinvolti a vario titolo nell’eziologia di
un evento dannoso debba necessariamente essere accertata in sede
giurisdizionale e che, in mancanza di tanto, l’obbligazione del
primo anello della catena non potrebbe neppure sorgere.
La sentenza impugnata farebbe peraltro malgoverno del materiale
probatorio acquisito, posto che il decidente aveva anzitutto
ignorato che la Banca, creditore ipotecario, aveva notificato

8

esecuzione forzata in forma specifica (confr. Cass. civ. 27

l’atto di precetto al signor Francesco Lisanti e si avviava a
compiere esecuzione forzata sul bene ipotecato. Peraltro
aggiunge

se, come correttamente rilevato dal giudice di

merito, i coniugi Mazzotti-Barnerat non erano debitori della
Banca, neppure lo erano, a ben vedere, gli altri soggetti

costruttore Luciani.
In tale contesto il notaio Mastroberardino non aveva inteso
surrogarsi alla Banca, bensì ai signori Ricci-Di Leonardo, nei
cui confronti aveva assolto all’obbligazione, alla quale era
chiamato insieme ai coniugi Mazzotti-Barnerat, di estinguere il
debito ipotecario. Nella fattispecie non si poneva, invero, un
problema di titolarità del debito,

bensì di titolarità

dell’obbligazione risarcitoria gravante, in solido, su tutti
coloro che avevano concorso a cagionare il danno e che erano
chiamati a risponderne in via contrattuale o extracontrattuale.
In

definitiva

il

tempestivo

intervento

del

notaio

Mastroberardino aveva evitato che dalla sua iniziale omissione
potesse derivare alcun aggravamento del danno, che era infatti
rimasto circoscritto al pagamento del debito ipotecario,
pagamento al quale i Mazzotti erano, in ogni caso, obbligati.
2.3 Con il terzo motivo, erroneamente rubricato come quarto, il

ricorrente deduce violazione dell’art. 2041 cod. civ. nonché
mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione,
ex art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. Segnatamente l’esponente
contesta l’affermazione del giudice di merito secondo cui

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coinvolti nella vicenda, essendo stato il mutuo contratto dal

l’unico soggetto che si era avvantaggiato del pagamento
effettuato dal notaio era il Luciani, nella sua qualità di
costruttore e contraente del mutuo ipotecario, mentre i coniugi
Mazzotti di nulla si erano arricchiti, avendo titolo per
ripetere dal Luciani le somme che fossero stati costretti a

Sostiene per contro l’impugnante che, a ben vedere, la
responsabilità dell’originario mutuatario, che era regolata
dall’art. 1482, ultimo comma, cod. civ., poteva essere fatta
valere esclusivamente dai Mazzotti-Barnerat, unici soggetti con
i quali lo stesso aveva avuto un vincolo contrattuale, di
talché,

in definitiva,

essi e non altri si sarebbero

ingiustificatamente arricchiti per effetto del pagamento del
Mastroberardino,

essendo esposti al rischio di esperire

inutilmente l’azione

di rivalsa nei confronti del Luciani,

previo esborso della somma necessaria alla cancellazione
dell’ipoteca.
In ogni caso – conclude – l’arricchimento senza causa non era
escluso dalla astratta possibilità dell’arricchito di rivalersi
nei confronti di un terzo di quanto fosse tenuto a pagare.
3

Le critiche svolte nei primi due mezzi, che si prestano a

essere

esaminate

congiuntamente

per

la

loro

evidente

connessione, sono fondate.
Occorre muovere dalla considerazione che la surrogazione, la
quale

realizza

una

variazione

soggettiva

del

rapporto

obbligatorio, mira ad agevolare la soddisfazione del creditore –

10

pagare per effetto del suo inadempimento.

qui inteso come creditore finale – consentendo a colui che paga
di succedere nello
racciplens,

stesso

come dimostra,

diritto di cui era titolare
in maniera inconfutabile,

circostanza che essa ha effetto anche

la

contro i terzi che hanno

prestato garanzia per il debitore (art. 1204 cod. civ.).
Con specifico riferimento alla surrogazione legale

segnatamente a quella prevista dall’art. 1203, primo comma, n.
3, cod. civ., destinata a operare a vantaggio di colui che,
essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito,
aveva interesse di soddisfarlo – le sezioni unite di questa
Corte, chiamate a stabilire se della stessa potesse giovarsi chi
aveva spontaneamente adempiuto il debito di altro soggetto,
hanno dato al quesito risposta negativa, in motivato dissenso
dall’indirizzo giurisprudenziale (espresso da Cass. 28 novembre
1981, n. 6346; Cass. civ. 22 febbraio 1995, n. 1981; Cass. civ.
3 dicembre 2002, n. 171209), secondo il quale, ove un soggetto
abbia adempiuto un debito altrui con la consapevolezza di non
essere debitore, non si configura indebito soggettivo e, di
conseguenza, non essendo ammessa ripetizione, si ha surrogazione
a norma dell’art. 2036, comma 3, cod. civ.
Nel

ritenere

siffatto

orientamento

inficiato

dalla

contraddizione logico-giuridica di escludere, da una parte, la
sussistenza della figura dell’indebito soggettivo, a causa
dell’assenza di un errore nel pagamento; e, dall’altra, di
dichiarare applicabile proprio una disposizione specifica di
tale istituto, in quanto volta a regolare quelle ipotesi in cui

11

e

l’eseguito adempimento, pur astrattamente riconducibile alla
fattispecie ipotetica dell’indebito ex

latere creditoris,

difetta tuttavia di una delle condizioni perché il

solvens possa

ripetere quanto pagato – scusabilità dell’errore, persistente
possesso, in capo al creditore, del titolo e delle garanzie del

le sezioni unite hanno confermato il diverso principio secondo
il quale colui che paga sapendo di non essere debitore, non ha
azione in base alle norme sull’indebito soggettivo, in esse
comprese il terzo comma dell’art. 2036 cod. civ., atteso che
tale norma necessariamente richiede la consapevolezza e la
volontà del solvens di pagare un debito proprio anziché altrui.
E invero, ove così non fosse – ha avvertito il Supremo Consesso

credito ovvero mala fede dell’accipiens che se ne sia privato –

r/

.–1

– ove cioè potesse invocarsi la tutela offerta dal comb. disp.
degli artt. 1203 e 2036, comma 3, cod. civ., sul mero
presupposto oggettivo del pagamento non dovuto del debito di
terzi, la surrogazione legale assumerebbe una portata talmente
ampia e generale da privare di gran parte del proprio contenuto
la figura della surrogazione per volontà del creditore e da
rendere sostanzialmente superflua l’articolata disciplina
dettata dal citato art. 1203 cod. civ., per la surrogazione
legale, con l’ulteriore conseguenza che in casi siffatti – e
cioè nell’ipotesi in cui un soggetto abbia estinto una
obbligazione altrui con la consapevolezza di non essere debitore
– chi ha pagato potrà attivare, nel concorso delle condizioni di
legge, la sola tutela di chiusura offerta

12

dall’actio de in rem

verso di cui all’art. 2041 cod. civ. (confr. Cass. civ. sez. un.
29 aprile 2009, n. 9946; ed, espressamente richiamate in
motivazione, Cass. civ. 26 giugno 2008, n. 17497; Cass. civ. 2
agosto 2007, n. 17007; da ultimo, infine, Cass. civ. 29 gennaio
2010, n. 2060 ).
Mette conto evidenziare che l’arresto delle sezioni unite,

pienamente condiviso dal collegio, è in sostanziale continuità
con quel filone giurisprudenziale che, prendendo le distanze sia
dall’orientamento, innanzi richiamato, che riconosceva la
surrogazione legale ex art. 1203, n. 3, cod. civ. anche in caso
di pagamento di indebito soggettivo non assistito dall’azione di
ripetizione, per carenza delle condizioni di legge, sia da
quello che richiedeva, ai fini della operatività dell’istituto,
la sussistenza di un vero e proprio obbligo giuridico del terzo
di pagare il debito altrui, specificamente escludendo che la
surrogazione legale potesse essere invocata anche da colui la
cui obbligazione di pagamento non fosse certa, ma potesse
sorgere solo in via eventuale (confr. Cass. civ. 21 giugno 1971,
n. 1952; Cass. civ. 29 ottobre 1957, n. 4189), ha valorizzato,
sul piano ermeneutico, il requisito

dell’interesse,

elemento che può connotare la posizione del

come

solvens in termini

inidonei al riconoscimento della sussistenza di un già attuale
obbligo di pagamento, ma nondimeno tali da dare a quel requisito
una consistenza, e un corrispondente livello di emersione sul
piano dell’ordinamento, sufficiente ad escludere la spontaneità
dell’adempimento.

L’interesse,

così inteso, diverso da quello

13

4

che presiede all’attribuzione a titolo gratuito e comunque tale
da fungere da spartiacque rispetto alla sfera del giuridicamente
neutro, è in definitiva condizione necessaria e sufficiente per
l’accesso alla surrogazione legale

ex

art. 1203, n. 3, cod.

civ., sempre che il diritto al rimborso trovi titolo in un
solvens

e debitore, preesistente al

pagamento (confr. Cass. civ. 15 marzo 2004, n. 5245).
5 Venendo al caso di specie, la sentenza impugnata è inficiata

da due errori giuridici di fondo: la prospettata necessità, ai
fini dell’operatività della surrogazione legale, che
(nella fattispecie, la banca), sia

l’accipiens

creditore di tutti quei

soggetti, l’uno dei quali, con il pagamento, resta
automaticamente surrogato nei diritti del creditore;

e l’assunto

che il Lisanti, ultimo acquirente dell’immobile ipotecato, al
quale FONSPA aveva notificato atto di precetto, avrebbe potuto
agire per il recupero, ove avesse estinto l’obbligazione rimasta
inadempiuta, solo nei confronti o dei suoi danti causa, i
coniugi Di Leonardo, in via di evizione, o del notaio Petraroli,
in via di responsabilità professionale, di talché, al momento
del pagamento, non esisteva alcuna obbligazione dell’appellante.
6

Trattasi di affermazioni sbagliate, avendo il giudice

a quo

omesso di considerare che, a norma dell’art. 1203, n. 3, cod.
civ., la surrogazione opera non solo a vantaggio di chi sia
obbligato con altri al pagamento del debito, ma anche di chi vi
sia tenuto per altri,

requisito che, nello specifico, aveva una

sua particolare pregnanza, in ragione della riconosciuta

14

rapporto giuridico tra

possibilità di condannare il notaio rogante, che non abbia
adempiuto all’obbligazione di verificare l’esistenza di
iscrizioni ipotecarie relative all’immobile compravenduto, al
risarcimento dei conseguenti danni in forma specifica (confr.
Cass. civ. 27 giungo 2006, n. 14813; Cass. civ. 3 gennaio 1994,

7 Ma anche a prescindere da ciò, dirimente è, in ogni caso, il

rilievo che la norma non impone affatto che il
tenuto al pagamento del debito per la medesima
vantata

dall’accipiens

solvens

sia

causa debendi

nei confronti dell’altro o degli altri

obbligati, né che sia direttamente obbligato nei confronti
dell’accipiens,
interesse,

richiedendo piuttosto la titolarità di un

giuridicamente

qualificato,

alla

estinzione

dell’obbligazione, requisito che, a sua volta, postula
l’esistenza non già di una obbligazione già attuale e liquida, o
comunque giudizialmente accertata, ma solo di un rapporto del
solvens con il debitore preesistente al pagamento.
Sotto quest’ultimo profilo

è poi

sfuggito

alla Corte

territoriale che il Lisanti ben poteva chiamare in giudizio
anche o unicamente il notaio Mastroberardino,

ex art. 2043 cod.

civ., in quanto responsabile o corresponsabile del danno da lui
subito, di talché il pagamento effettuato dal ricorrente non
appare ragionevolmente connotato da quella

spontaneità che, per

quanto innanzi detto, esclude l’operatività della surrogazione
legale.

15

n. 6).

8

Per le ragioni esposte, in accoglimento dei primi due motivi

di ricorso, nei quali resta assorbito il terzo, la sentenza
impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese del
giudizio di cassazione, alla Corte d’appello de L’Aquila in
diversa composizione che, nel decidere, si atterrà al seguente

surrogazione legale di cui all’art. 1203, n. 3, cod. civ., non è
necessario né che il solvens sia tenuto al pagamento del debito
per la medesima

causa debendi

vantata

dall’accipiens

confronti dell’altro o degli altri obbligati, né che il
sia direttamente obbligato nei confronti
richiedendo la norma soltanto che il

nei

solvens

dell’accipiens,

solvens abbia un interesse

giuridicamente qualificato alla estinzione dell’obbligazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il
terzo; cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi
accolti, e rinvia, anche per le spese del giudizio di
cassazione, alla Corte d’appello de L’Aquila in diversa
composizione.
Roma, 13 novembre 2013

principio di diritto: ai fini dell’operatività della

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