Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28060 del 31/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 31/10/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 31/10/2019), n.28060

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3838-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 115/2013 della COMM. TRIB. REG. di RARI,

depositata il 28/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/07/2019 dal Consigliere Dott. ALDO CRISCUOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

TOMMASO BASILE che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato PALASCIANO che si riporta agli

scritti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 115 depositata in data 28.6.2013 con la quale la CTR delle Puglie aveva respinto l’appello proposto contro la decisione della CTP di Bari che aveva accolto il ricorso proposto da C.A. avverso l’avviso di liquidazione emesso per il recupero delle ordinarie imposte di registro e ipotecaria sull’atto di compravendita di fondo rustico registrato a (OMISSIS) in data 29.12.2006 con il trattamento tributario agevolato previsto per la formazione della piccola proprietà contadina di cui alla L. 6 agosto 1954, n. 604 sul rilievo che la contribuente non aveva adempiuto all’obbligo di produrre, entro tre anni dalla registrazione dell’atto, il certificato definitivo richiesto dalla L. n. 604 citata, artt. 3 e 4.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo.

C.A. non si è costituita.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’unico motivo di ricorso con il quale l’AGENZIA ha dedotto violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1954, artt. 3 e 4, art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è fondato e va, conseguentemente, accolto.

La Corte ha più volte affermato che in tema di agevolazioni tributarie il contribuente che intenda fruire dei benefici previsti dalla L. n. 604, per la piccola proprietà contadina e che all’atto della registrazione si sia limitato a produrre l’attestazione provvisoria di cui all’art. 4, comma 1, in luogo del certificato previsto dall’art. 3, è tenuto, ai sensi dell’art. 4, comma 2, a presentare il certificato dell’ispettorato attestante il possesso dei requisiti prescritti entro il termine perentorio, stabilito a pena di decadenza, di tre anni dalla registrazione dell’atto (Cass. sent. 29293/2018; ord. 32486/18, ord. 19006/18). In difetto sono dovute le normali imposte e l’azione dell’amministrazione finanziaria per il recupero delle imposte ordinarie si prescrive con il decorso di tre anni dalla scadenza del termine stabilito dal comma precedente.

Orbene, l’espressa previsione nella L. n. 604 del 1954, art. 4, comma 2, secondo cui “in difetto” di tempestiva presentazione di detto certificato “son dovute le normali imposte” e il correlato disposto del comma 3, secondo cui “l’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero” di tali “imposte ordinarie si prescrive con il decorso di tre anni dalla scadenza del termine stabilito dal comma precedente”, ovverosia “dalla scadenza” del termine concesso al contribuente per la presentazione dei “certificato definitivo” recante l’attestazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 2, militano nel senso che il suddetto termine, di natura decadenziale, è destinato a operare in tutte le ipotesi in cui le agevolazioni tributarie sono state richieste e applicate al momento della registrazione in via provvisoria, in quanto cioè assoggettate ad una vera e propria condizione risolutiva costituita dall’inutile decorso dei termine di tre anni assegnato al contriPuente per la presentazione del certificato definitivo, adempimento di parte privata a cui segue il controllo, da parte dell’Ufficio, delle condizioni e dei requisiti per il conseguimento effettivo del beneficio.

Quindi, il contribuente che non adempie a detto obbligo di produzione entro il prescritto termine decadenziale di tre anni dalla registrazione dell’atto perde il diritto ad usufruire dei benefici fiscali salvo che dimostri di essersi attivato per conseguire la documentazione in tempo utile e che il superamento di detto termine sia dovuto all’inerzia degli uffici competenti e non al proprio comportamento negligente nei richiedere o sollecitare il rilascio dei certificato. La Corte ha anche specificato la portata dell’onere di diligenza posto in capo al richiedente il beneficio precisando che la diligenza, che deve essere adeguata alle circostanze concrete, richiede al contribuente non solo di formulare tempestivamente l’istanza, ma anche di seguirne l'”iter”, fornendo la documentazione mancante eventualmente richiesta dall’Ufficio (cass. n. 12479 del 2018).

A tale principio non si è uniformato il giudice dell’appello che ha ritenuto che l’inadempimento da parte della C. dell’obbligo di produrre tempestivamente il prescritto certificato non abbia comportato la perdita del beneficio, pur in difetto di prova da parte della contribuente di essersi attivata diligentemente per conseguire il documento in tempo utile e che il superamento del termine sia dovuto all’inerzia degli uffici competenti. Non ritiene la Corte che possa ritenersi raggiunta la prova sulla base di mere affermazioni della C. – non supportate da elementi oggettivi – secondo cui il certificato definitivo, rilasciatole in data 4 luglio 2009 dall’IPA di (OMISSIS) entro il termine di legge, era andato smarrito e successivamente rimesso dallo stesso IPA in data 21 luglio 2011, oltre, quindi, il termine decadenziale dei tre anni.

La sentenza impugnata va, pertanto, cassata e la causa, non essendovi la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente C..

L’evoluzione della vicenda processuale giustifica una declaratoria di compensazione delle spese delle fasi di merito. Quelle del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della contribuente C.A..

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e respinge l’originario ricorso della contribuente C.A.. Compensa le spese delle fasi di merito e condanna la contribuente al pagamento di quelle della fase di legittimità, liquidate in Euro 2.000,00 oltre rimborso spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019

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