Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28060 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. II, 21/12/2011, (ud. 05/12/2011, dep. 21/12/2011), n.28060

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.L. C.F. (OMISSIS), R.A.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BANCO DI S. SPIRITO 48, presso

lo studio dell’avvocato BARDANZELLU GIOVANNI, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato TRAINA CHIARINI CARLO EMANUELE;

– ricorrenti –

contro

C.M.L.;

– Intimata –

avverso la sentenza n. 416/2004 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 20/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/12/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione (motivo sub. 1).

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con distinti atti con identici motivi R.L. ed A. proponevano opposizione a due d.i. del Pretore di Perugia che aveva rispettivamente ingiunto alla prima il pagamento di L. 12.113.273 ed al secondo di L. 11.033.326 per prestazioni professionali della rag. C.M.L. anche nell’interesse degli eredi P. M..

Gli opponenti contestavano la loro legittimazione perchè gli incarichi erano stati dati solo da R.A., deducevano che per la loro posizione personale avevano pagato con assegni che erano stati respinti e, comunque, chiedevano una determinazione più equa.

Resisteva l’opposta, le cause venivano riunite e con sentenza 9.11.2000 il Tribunale, subentrato al Pretore, revocava i d.i. ma condannava R.L. al pagamento di L. 9.989.445 ed A. di L. 8.909.498 oltre interessi e 2/3 di spese, decisione parzialmente riformata dalla Corte di appello di Perugia, con sentenza 116/04 che determinava il credito nei confronti di L. in Euro 4.332,93 e di A. in Euro 3.775,19, con condanna alla restituzione della differenza percepita in più dalla C. e compensazione delle spese del grado. La Corte perugina riteneva fondato il secondo motivo di appello concernente l’errata applicazione dell’art. 35 della tariffa dei ragionieri dove l’assenza dell’espressione “per il di più” impone di applicare, una volta determinato il valore della pratica un’unica aliquota.

Infondato era l’appello incidentale in assenza di problemi di particolare complessità. Ricorrono i R. con tre motivi, non svolge difese controparte.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si lamentano violazione dell’art. 35 della tariffa e vizi di motivazione per avere la Corte di appello respinto il primo motivo di appello in quanto l’attività svolta non era la mera compilazione del modello e la presentazione all’ufficio del registro ma anche una attività di indagine conoscitiva e valutativa circa le aliquote da applicare, le detrazioni ed esenzioni per una pluralità di cespiti, il loro valore, la pluralità di eredi.

Col secondo motivo si denunziano vizi di motivazione circa il terzo motivo di appello per l’applicazione dei massimi per denunce redditi, ICI e bollettini di versamento, con la considerazione della natura e complessità delle prestazioni e la riconosciuta congruità.

Col terzo motivo si lamentano violazione dell’art. 91 c.p.c. e vizi di motivazione in ordine al quinto motivo che lamentava la condanna ai due terzi di spese. Le prime due censure meritano accoglimento, con assorbimento della terza. La sentenza impugnata ha ritenuto applicabile l’art. 35 della tariffa anzicchè gli artt. 19, 21 e art. 51, lett. b per le mere dichiarazioni, posto che dalla documentazione prodotta risultava non la mera compilazione di un modello e la sua presentazione all’ufficio del registro ma, considerata la pluralità dei cespiti, il loro valore ed il numero degli eredi, un’attività conoscitiva e valutativa circa le aliquote da applicare, le detrazioni ed esenzioni (pagine otto e nove), ed, in relazione al terzo motivo di appello, ha dedotto che non era fondato in quanto, in considerazione della natura e del grado di complessità delle prestazioni rilevabili dalla documentazione in atti, la richiesta era congrua e tale era stata riconosciuta dagli appellanti, che avevano inviato assegni, restituiti per il contrasto insorto circa gli onorari relativa alla pratica Eredi P..

Tale motivazione appare errata per la prima parte in quanto la denunzia di successione in quanto tale non giustifica l’onorario per una pratica ed una attività conoscitiva e valutativa complessa in relazione alla pluralità dei cespiti, al loro valore ed al numero degli eredi, mentre è generica ed insufficiente nella seconda parte.

Donde, come dedotto, l’accoglimento dei primi due motivi, con assorbimento del terzo e la cassazione con rinvio, per un nuovo esame e per le spese, alla Corte di appello di Roma.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, per un nuovo esame e per le spese, alla Corte di appello di Roma.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA