Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2806 del 09/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/02/2010, (ud. 27/10/2009, dep. 09/02/2010), n.2806

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Fallimento ITALCASA s.n.c. di A. e M. Costantino, in persona del

curatore M.F., elettivamente domiciliato in Roma, via

Salaria 400, presso lo studio dell’avvocato Giovanni Passalacqua,

rappresentato e difeso dall’avv.to Bottari Nicola, come da procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate,

rappr.ti e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, dom.ti in

Roma via dei Portoghesi 12;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 6/19/03 della Commissione tributaria regionale

di Venezia, emessa il 12 febbraio 2003, depositata il 9 aprile 2003,

R.G. 970/02;

udita la relazione della causa svolta nella udienza del 27 ottobre

2009 dal relatore, Dott. Giacinto Bisogni;

udito l’Avvocato Paolo Gentili per l’Avvocatura Generale dello Stato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Sorrentino Federico che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate di Padova (Ufficio Padova 1) notificava al curatore del Fallimento Italcasa s.n.c. di Costantino A. e Costantino M., avv. M.F., un avviso di rettifica IVA con il quale in riferimento all’anno 1996 si chiedeva il pagamento di una maggiore IVA pari a L. 30.666.000 oltre sanzioni e interessi. La rettifica era basata su processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza.

Contro tale atto dell’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso la curatela fallimentare rilevando che l’atto era privo di motivazione e che il processo verbale di constatazione della Guardia di finanza era ignoto alla curatela.

La C.T.P. padovana ha accolto il ricorso. La C.T.R. ha invece accolto l’appello dell’Amministrazione finanziaria con il quale si faceva valere l’irrilevanza della mancata notifica del p.v.c. alla curatela fallimentare, in quanto tale verbale era stato redatto e notificato al legale rappresentante della società Italcasa all’epoca in bonisf e si deduceva la validità della motivazione per relationem prima della entrata in vigore dello Statuto del contribuente.

Ricorre per cassazione il Fallimento ITALCASA s.n.c. affidandosi a tre motivi di impugnazione.

Si difendono con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2 e art. 118 disp. att. c.p.c.. La curatela ricorrente lamenta la carenza della motivazione.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, artt. 6 e 7. Secondo la curatela ricorrente la mancata comunicazione al curatore del verbale di constatazione su cui si è basato l’accertamento viola le predette disposizioni dello Statuto del contribuente che devono considerarsi principi generali dell’ordinamento tributario e come tali applicabili anche agli atti dell’amministrazione finanziaria precedenti all’entrata in vigore dello Statuto.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56. Secondo la curatela ricorrente l’avviso di rettifica non contiene nella sua motivazione l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, comma 5, devono giustificarne l’emanazione.

I tre motivi di ricorso possono essere esaminati unitariamente per la loro connessione logico-giuridica.

Si ritiene che gli stessi siano infondati in quanto, in primo luogo, non può non rilevarsi quanto già affermato dalla sentenza impugnata circa la continuità della gestione amministrativa della società e di quella da parte del curatore e da tale rilievo discende, logicamente, il contenuto della decisione. E’ pacifico che il verbale di constatazione era stato notificato alla società e come tale ben poteva essere conosciuto dal curatore facendo parte logicamente della documentazione amministrativa della società di cui egli ha preso possesso al momento della sua immissione nella carica di curatore del fallimento. Per altro verso, al momento della notifica dell’avviso di rettifica, il curatore ben poteva chiedere alla Amministrazione finanziaria di prendere visione del verbale qualora lo stesso non fosse stato reperibile fra gli atti presi in consegna dalla curatela.

Non risulta che il curatore in questo giudizio abbia fatto valere il rifiuto da parte dell’Amministrazione finanziaria a fargli prendere visione ed ad estrarre copia del processo verbale.

Va richiamata la giurisprudenza applicabile ratione teaporis al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56 secondo la quale, in tema di contenzioso tributario, l’avviso di accertamento – che ha carattere di “provocatici ad opponendum” e soddisfa l’obbligo di motivazione, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56, ogni qualvolta l’Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'”an” ed il “quantum debeatur” – deve ritenersi correttamente motivato ove faccia riferimento ad un processo verbale di constatazione della guardia di finanza regolarmente notificato o consegnato all’intimato (Cassazione civile n. 6232 del 18 aprile 2003) . Più in generale la giurisprudenza di legittimità afferma che in tema di accertamento dell’IVA, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56 (nel testo, applicabile “ratione temporis”, anteriore alle modificazioni introdotte dal D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, art. 2 in attuazione dello “Statuto del contribuente”), l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento può essere assolto anche mediante rinvio ad altri atti conosciuti o conoscibili da parte del contribuente, ed in particolare al verbale redatto dalla Guardia di finanza nell’esercizio dei poteri di polizia tributaria: pertanto, in caso d’impugnazione, il giudice di merito deve accertare, motivando adeguatamente sul punto, se detto verbale sia stato posto nella sfera di conoscenza del contribuente, ritenendo presente che tale presupposto deve considerarsi “in re ipsa” quando il riferimento attiene a verbali di ispezione o verifica redatti alla presenza del contribuente, o a lui comunicati o notificati nei modi di legge (Cassazione civile n. 2462 del 5 febbraio 2007).

Le disposizioni di cui alla L. n. 212 del 2000 non possono quindi essere invocate nel presente giudizio perchè le stesse non risultano applicabili ratione temporis mentre non si rinviene nel comportamento dell’amministrazione un comportamento cosi gravemente lesivo dell’obbligo di allegazione e motivazione dell’atto tale da menomare il diritto del contribuente alla conoscenza del suo contenuto e della sua motivazione.

Il ricorso va pertanto respinto. Sussistono giusti motivi, in relazione alla peculiarità della fattispecie e all’esito dei gradi del giudizio di merito, per compensare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2010

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