Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2806 del 07/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 2806 Anno 2014
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 4519-2008 proposto da:
ENEL RETE GAS S.P.A.

(C.F./P.I. 00736240151), in

persona del procuratore pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PARIGI 11, presso
l’avvocato CRISCI STEFANO (STUDIO CARNELUTTI), che
lo rappresenta e difende, giusta procura a margine
2013

del ricorso;
– ricorrente –

1935

contro

COMUNE DI CASSINO, in persona del Sindaco pro

Data pubblicazione: 07/02/2014

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO
24, presso l’avvocato GENTILI AURELIO, che lo
rappresenta e difende, giusta procura a margine del
controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza n. 4810/2007 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/12/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
PIETRO LAMORGESE;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato CRISCI che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

Pz,

2

Svolgimento del processo
Il Tribunale di Cassino, decidendo sull’opposizione a
decreto ingiuntivo n. 273/2000 proposta dal Comune di
Cassino, ha dichiarato la propria incompetenza a decidere
nella controversia con la società Erogasud spa (ora Enel

Rete Gas spa), essendo competente il collegio arbitrale
sulla base di una valida clausola compromissoria; ha
dichiarato nullo il decreto ingiuntivo e condannato la
società a restituire al Comune la somma di £.
1.019.494.000, oltre accessori, e alle spese di lite.
L’appello proposto da Enel Rete Gas è stato dichiarato
inammissibile dalla Corte di appello di Roma, con sentenza
19 novembre 2007, la quale ha ritenuto che la pronuncia del
tribunale dovesse essere impugnata con il regolamento
necessario di competenza e non con l’appello.
L’Enel Rete Gas ricorre per cassazione sulla base di un
unico motivo, illustrato da memoria, cui resiste il Comune
di Cassino.
Motivi della decisione
Nel primo motivo (per violazione dell’art. 42 c.p.c.) la
ricorrente censura l’affermata inammissibilità dell’appello
avverso sentenza declinatoria della competenza in favore

kl,

del collegio arbitrale e chiede, in subordine, di disporre
la conversione del ricorso per cassazione in regolamento di
competenza.

3

Il motivo di ricorso avverso la sentenza della corte di
appello (che è stata correttamente impugnata con ricorso
per cassazione) è infondato alla luce del recente arresto
delle Sezioni Unite che hanno stabilito il principio
secondo cui l’attività degli arbitri rituali, anche alla

legge 5 gennaio 1994 n. 5 e dal d.lgs. 2 febbraio 2006 n.
40, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione
del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una
controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo
si configura come questione di competenza (Cass., sez. un.,
n. 24153/2013), con la conseguenza che la decisione del
Tribunale di Cassino era impugnabile con il regolamento di
competenza.
Il ricorso è rigettato. Sussistono giusti motivi per
compensare le spese del giudizio, tenuto conto della
recente evoluzione giurisprudenziale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; spese compensate.
Roma, 5 dicembre 2014.
L’esterisore

Il Presidente

AMA’

stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA