Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2806 del 06/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 2806 Anno 2018
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

sul ricorso 15236/2012 proposto da:
Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Giulio Caccini n.1,
presso lo studio dell’avvocato Crisci Stefano, che la rappresenta e
difende, giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrente contro

Abafer di Barretta Andrea & C. S.a.s., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Data pubblicazione: 06/02/2018

Oslavia n.39-f, presso lo studio dell’avvocato Canoni Emanuele,
rappresentata e difesa dagli avvocati Pietrosanti Angelo, Pietrosanti
Luca Maria, Pietrosanti Mario Lauro, Pignata Giacomo, giusta procura
a margine del controricorso;
-controricorrente –

depositata il 27/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/09/2017 dal cons. SAMBITO MARIA GIOVANNA C.
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale CARDINO ALBERTO che ha chiesto che Codesta
Suprema Corte voglia rigettare il ricorso.

FATTI DI CAUSA

Con citazione notificata il 13 dicembre 1993, la Abafer di
Barretta Andrea & C. s.a.s. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale
di Roma la S.p.A. Ferrovie dello Stato (ora Rete Ferroviaria Italiana
S.p.A.),chiedendo che fosse dichiarato risolto per inadempimento della
convenuta, che aveva disposto la sospensione dei lavori per 1087
giorni, il contratto di appalto stipulato da Andrea Barretta, e nel quale
essa attrice era subentrata, avente ad oggetto la realizzazione di lavori
di manutenzione di alcune linee ferroviarie, con conseguente
condanna al risarcimento dei danni. Stabilitosi il contraddittorio e
prestata adesione all’eccezione d’incompetenza per territorio del
giudice adito, la causa veniva riassunta innanzi al Tribunale di Napoli,
davanti al quale la committente eccepiva l’improcedibilità e
l’infondatezza della domanda e la decadenza dell’attrice dal diritto ex
artt. 41 e 42 del capitolato di appalto, proponendo altresì domanda
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avverso la sentenza n. 693/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

riconvenzionale. Con sentenza non definitiva del 9 novembre 1999, il
Tribunale di Napoli rigettate le eccezioni preliminari, dichiarava la
responsabilità della convenuta per l’inadempimento delle obbligazioni
contrattuali, ma la decisione veniva riformata dalla Corte d’Appello di
Napoli, che, con sentenza del 6 maggio 2002 dichiarava la decadenza

sospensioni dei lavori e conseguentemente rigettava la domanda di
risoluzione del contratto. In parziale accoglimento del terzo motivo di
ricorso della Abafer, questa Corte, con sentenza n. 388 del 2006,
cassava con rinvio la decisione d’appello, da una parte, ribadendo il
principio secondo cui la risoluzione del contratto d’appalto d’opera
pubblica è ammissibile, qualora sussistano fatti di inadempimento,
comportamenti illegittimi e colposi della p.a. -tali non potendo
configurarsi le sospensioni legittimamente disposte- senza che il
potere dell’appaltatore di dedurre il grave inadempimento del
committente sia condizionato da adempimenti formali riconducibili al

genus della riserva, che riflette solo e sempre i maggiori costi che il
committente potrebbe sopportare a seguito dell’esecuzione dell’opera
e non anche la sorte del contratto, la nullità o la risoluzione medesimo,
e, dall’altra, aggiungendo che la mancata contestazione dei
presupposti giustificativi del provvedimento di sospensione nel verbale
che la dispone o in quello di ripresa, a seconda del carattere originario
o sopravvenuto delle ragioni di illegittimità e del tempo in cui
l’appaltatore ha potuto averne consapevolezza, se non comporta la
decadenza dall’azione può rilevare allo scopo di valutare se la
sospensione debba ritenersi o meno legittima, nella specie, alla
stregua dei presupposti di cui al DM n. 687 del 1981 art. 29, e, quindi,
il difetto di contestazione può assumere rilevanza allo scopo di
accertare l’esistenza di un inadempimento della committente.
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della Abafer dalla pretesa risarcitoria per i danni collegati alle

Con la sentenza n. 639 del 27.2.2012, la Corte napoletana ha
accolto la domanda di risoluzione del contratto ritenendo sussistere la
gravità dell’inadempimento della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., che
ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ai quali la
Abafer ha resistito con controricorso. Il PG ha depositato conclusioni

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con i tre motivi del proposto ricorso, la ricorrente deduce
rispettivamente: I) la violazione e falsa applicazione degli artt. 29 e 5
del Capitolato generale delle Ferrovie dello Stato approvato con DM n.
687 del 1981, nonché vizio di motivazione, per non avere la Corte
territoriale considerato legittime le disposte sospensioni dei lavori ed
infondate le pretese avversarie; II) la violazione e falsa applicazione
dei principi di diritto posti in seno alla sentenza di questa Corte n. 388
del 2006, che aveva disposto il rinvio, dell’art 115 c.p.c. “in ordine
all’accertamento delle sospensioni da ritenere illecito inadempimento”,
oltre che vizio di motivazione; III) la violazione e falsa applicazione
degli artt. 1453-1455 c.c. e 115 c.p.c. “in ordine all’accertamento delle
sospensioni da ritenere illecito inadempimento sotto il profilo della
valutazione del comportamento delle parti e della natura e della
esecuzione del contratto 567”, nonché vizio di motivazione, e
violazione e falsa applicazione dell’art. 1181 c.c. 2. Con essi, la
ricorrente lamenta, in sintesi, che i giudici a quo: a) non hanno tenuto
conto della portata e dell’oggetto del contratto, la cui esecuzione era
per sua natura notevolmente frazionata nel tempo e soggetta ad
interruzioni che non davano diritto ad alcun compenso, tanto che erano
stati pattuiti 1250 giorni per lavori che avrebbero potuto essere
realizzati in appena 200 giorni consecutivi; b) non hanno considerato
che tutte e tre le disposte sospensioni erano legittime, e tale era pure
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scritte e le parti memorie.

quella di cui al verbale del 7.3.1992, unica da loro apprezzata in modo
del tutto erroneo sia nel ritenere che la stessa, originariamente
legittima, fosse divenuta illegittima dopo il periodo di 30 giorni, sia nel
valutarne la portata temporale, non rispondendo al vero che la
sospensione si fosse protratta fino al 13.12.1993, per avere essa

successivo giorno 15, senza che l’appaltatrice riprendesse i lavori sulla
scorta di argomentazioni pretestuose, erroneamente ritenute
giustificabili in considerazione di una supposta, ma inesistente,
antieconomicità della ripresa dei lavori per un solo tratto ed in
violazione del principio di buona fede; c) hanno errato nel non valutare
la mancanza di constestazioni ex adverso in merito alle disposte
sospensioni prima della notifica della citazione introduttiva, come
invece imponeva la sentenza rescindente, e nel non considerare la
mancata iscrizione di riserve né nei verbali di sospensione dei lavori né
in quelli di ripresa; d) hanno errato nel ritenere di non scarsa
importanza l’inadempimento in riferimento alle caratteristiche del
contratto, ed alla già avvenuta esecuzione di gran parte delle
prestazioni, sicchè la sospensione dei lavori non aveva alterato il
sinallagma contrattuale, non avendo integrato dal punto di vista
oggettivo un grave inadempimento e dal punto di vista soggettivo non
avendo provocato, per svariati mesi, alcuna reazione da parte
dell’appaltatrice; e) non hanno erroneamente considerato il numero e
la tipologia dei macchinari effettivamente impiegati nel cantiere,
utilizzati anche in cantieri diversi e comunque presi a nolo, né rilevato
che la Abafer non aveva provato la consistenza delle maestranze
impiegate, essendo suo onere quello di dimostrare il danno.
3. I motivi, da valutarsi congiuntamente, sono in parte
inammissibili ed in parte infondati. 4. Occorre premettere che le
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committente convocato invano Abafer il 6.7.1993 ed averla invitata il

statuizioni rese in seno alla sentenza di cassazione operano non in via
astratta ma agli effetti della decisione finale della causa, e che esse
sono vincolanti, non solo, per il giudice di rinvio (innanzi al quale è
preclusa ex art 394 c.p.c. la formulazione di nuove conclusioni, salvo
che la necessità sorga dalla stessa sentenza di cassazione) ma anche

nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata dal
giudice di rinvio. Nella specie, in base al principio di diritto posto in
seno alla sentenza rescindente, e riassunto in narrativa, ogni qualvolta
si faccia questione di invalidità del contratto e dei modi della sua
estinzione, quale è appunto la risoluzione per inadempimento, le
pretese derivanti dall’inadempimento della stazione appaltante non
incontrano remore procedimentali nell’inosservanza dell’onere di
tempestiva iscrizione, ma seguono i principi generali di cui agli artt.
1453 e 1458 c.c., ed, al riguardo, il contegno della parte adempiente
che non contesti la legittimità della sospensione dei lavori nel verbale
che la dispone o in quello di ripresa, a seconda del carattere originario
o sopravvenuto delle ragioni di illegittimità e del tempo in cui
l’appaltatore ha potuto averne consapevolezza, costituisce un
indicatore della scarsa importanza dell’inadempimento, che il giudice
del merito, cui è demandato il relativo apprezzamento, può porre a
base del suo convincimento, ad un esame complessivo di tutte le
circostanze, oggettive e soggettive.
5. In esecuzione dell’indagine che le era stata demandata la
Corte territoriale ha, anzitutto, ritenuto illegittimo, al lume del disposto
dell’art. 29 del d.m. 687 del 1981, il perdurare della sospensione
disposta 1’8.3.1992 a decorrere dalla data in cui ha affermato esser
cessate le ragioni che inizialmente la avevano sorretta (maggiore
traffico ferroviario dovuto alla competizione elettorale del 1992 -5 e 6
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per questa stessa Corte, quando, come nella specie, venga

aprile- ed al periodo pasquale -Pasqua caduta il 19 aprile) fino alla data
della proposizione della domanda del 13.12.1993; ha, al riguardo,
escluso che sia stata validamente ordinata dalla stazione appaltante la
ripresa dei lavori per il giorno 14 luglio 1993, per essere la
raccomandata, che conteneva il relativo ordine, stata inviata il giorno

mantenuto dalla committente alla richiesta di fissazione di un’ulteriore
data, aggiungendo, ad abundantiam, che l’eventuale inottemperanza a
detto ordine sarebbe stata sorretta dall’inadempimento delle Ferrovie,
che aveva disposto la ripresa per lavori significativamente inferiori
rispetto a quelli oggetto del contratto; ha, infine, affermato che tale
illegittimo protrarsi della sospensione per circa 20 mesi costituiva, per
la sua lunga durata, un inadempimento di non scarsa importanza,
considerai pure le “reazioni” poste in essere dall’appaltatrice, che
aveva inviato numerose raccomandate alla stazione appaltante, volte
a sollecitare la ripresa dei lavori.
6. Ora, nonostante siano state formalmente svolte censure di
violazioni di legge, risultano in realtà formulati, solo, vizi motivazionali,
in quanto le dedotte violazioni di legge deriverebbero non già
dall’erronea ricostruzione della portata precettiva delle disposizioni
asseritamente violate e neppure dall’erronea applicazione di norme che
non dovevano essere applicate, o, viceversa, dalla mancata
applicazione di disposizioni che avrebbero dovuto regolare il caso, ma
sarebbero conseguenti all’erronea ricognizione delle risultanze di
causa, id est dalla ricostruzione dei fatti, riferiti, appunto alla legittimità
della sospensione in relazione alle sue cause, alla durata del relativo
periodo, all’apprezzamento della sussistenza dell’inadempienza della
committente ed della gravità di tale inadempimento, ai fini della
declaratoria di risoluzione. Ed, a tale stregua, i motivi oltre a
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successivo e ricevuta il 17 luglio, ha quindi dato conto del silenzio

presentare profili di novità, laddove iteratamente sottolineano la
questione, mai considerata in precedenza, della modalità frazionata
dell’appalto (argomento che peraltro proverebbe troppo, in quanto tale
natura risulterebbe già considerata nella durata del contratto, pari,
come riporta la ricorrente a 1250 giorni a fronte di opere che, come la

in parte, ad incentrarsi su elementi estranei alla ratio decidendi (in
riferimento alla precedenti sospensioni che non sono state considerate
dalla Corte del merito ed all’argomento svolto ad abundantiam relativo
all’antieconomicità della ripresa di parte dei lavori), muovono da dati
fattuali -durata inferiore della sospensione ed inesistenza di
constestazioni ex adverso- diversi rispetto a quelli accertati dal giudice
del merito, tendendo, in conclusione, ad una diversa valutazione dei
predetti dati ai fini della valutazione dell’importanza
dell’inadempimento e della declaratoria di risoluzione, compito che
tuttavia è rimesso in via esclusiva al giudice del merito, è del tutto
estraneo al presente giudizio di legittimità ed è insindacabile in questa
sede quando, ed il caso ricorre nella specie, l’accertamento sia sorretto
da argomenti logici ed adeguatamente motivati, alla stregua del
disposto dell’art. 360, co 1 n. 5 c.p.c., applicabile ratione temporis. 7.
Le questioni relative al danno patito dall’appaltatrice sono, infine, del
tutto fuori tema nell’ambito del presente giudizio -in cui si discute della
sola statuizione risolutoria- e, dunque, correttamente non valutate
dalla Corte territoriale, apparendo solo il caso di precisare che, secondo
la giurisprudenza di questa Corte, una volta risolto il contratto, non
vengono più in rilevo le inadempienze delle parti rispetto ad obblighi
nascenti da un contratto ormai più non esistente, ma il danno
emergente ed il lucro cessante dovuti all’inadempimento della stazione
appaltante devono esser dedotti e dimostrati secondo le regole
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stessa riferisce, avrebbero potuto esser eseguite in soli 200 giorni), ed,

ordinarie, senza che sia, in particolare, possibile trasformare tout court
in poste risarcitorie le inadempienze dedotte con le riserve (cfr. Cass.
n. 22277 del 2016).
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi
C 10.200,00, di cui C 200,00 per spese vive, oltre a spese generali e
ad accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 13 settembre 2017
Il Presidente

P.Q.M.

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