Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2806 del 02/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 02/02/2017, (ud. 13/12/2016, dep.02/02/2017),  n. 2806

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6430-2013 proposto da:

M.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato PIER LUIGI PANICI,

rappresentato e difeso dall’avvocato TIZIANA AGOSTINI;

– ricorrente –

contro

T.B.L., T.F., T.M., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 33, presso lo studio

dell’avvocato ADOLFO LARUSSA, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati EMILIO BETTI, LEONINO ILARIO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1324/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 08/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/12/2016 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO;

udito l’Avvocato AGOSTINI Tiziana, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato ILARIO Leonino, difensore dei resistenti che ha

chiesto l’accoglimento delle difese in atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IACOVIELLO FRANCESCO MAURO che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso con rinvio.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con ricorso del 5.5.2003 M.E. chiese al Tribunale di Latina – sez. di Terracina – di ingiungere a B.L.T., F. e T.M. il pagamento di 73.310,99 Euro oltre ad accessori, a titolo di corrispettivo per un contratto di appalto.

Il ricorrente avanzò istanza di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 642 c.p.c., con esenzione del termine ex art. 482 c.p.c., seguita dall’inciso “in subordine chiede la riduzione del termine a comparire”.

Il Tribunale respinse l’istanza di concessione della provvisoria esecuzione, ma intimò il pagamento nel termine di 20 gg. “così ridotti come da istanza di parte ritenuta giustificata” e concesse lo stesso termine per proporre opposizione.

Notificato il decreto il 20.5.2003, gli intimati proposero opposizione con citazione notificata il 13.6.2003, spiegando domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni derivanti da vizi delle opere ed il creditore opposto, nel costituirsi, eccepì in via pregiudiziale l’improcedibilità dell’opposizione e della domanda riconvenzionale.

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 250/04, dichiarò inammissibile l’opposizione per tardività, escludendo che l’abbreviazione del termine per proporre opposizione, necessitasse di specifica domanda e ritenendo, in ogni caso, che detta domanda fosse stata formulata seppure con l’impropria istanza di riduzione del termine a comparire, e che vi fossero i giusti motivi per l’accoglimento dell’istanza in relazione a quelli espressi per ottenere la provvisoria esecuzione, con motivazione per relationem. La Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza impugnata, dichiarò la nullità del decreto ingiuntivo opposto.

A fondamento della pronunzia, rilevò anzitutto che il ricorso per ingiunzione recava in calce la richiesta della sola concessione della provvisoria esecuzione con l’esenzione del termine di cui all’art. 482 c.p.c., seguita dall’indicazione delle relative ragioni (prove documentali, manifestata volontà del debitore di non adempiere); più sotto era stata aggiunta a mano la dizione “in subordine si chiede la riduzione del termine a comparire”.

Su tali basi la Corte ritenne che la domanda fosse corredata da una prima istanza, motivatamente volta alla concessione della provvisoria esecuzione, disattesa dal giudice; e da una seconda istanza, che concerneva un istituto – quello del termine a comparire- chiaramente incompatibile con la struttura del procedimento monitorio.

La Corte affermò quindi che la decisione del tribunale – che aveva applicato l’istituto della riduzione termine a comparire alla diversa fattispecie del termine per proporre opposizione ed aveva ritenuto che la motivazione posta a fondamento dell’istanza ex art. 642 c.p.c., legittimasse anche la richiesta di riduzione di termine – costituisse in effetti una violazione del principio di corrispondenza fra il “chiesto” e il “pronunciato”.

Ritenne infine che la declaratoria di nullità del decreto comportasse di per sè la riforma della sentenza impugnata, senza necessità di ulteriore disamina nel merito della pretesa creditoria.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il M. sulla base di due motivi.

B.L., M. e T.F. resistono con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge ex art. 360, n. 3) in relazione all’art. 112 c.p.c. e art. 641 c.p.c., comma 2, nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione rispetto ad un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5).

Lamenta, in particolare, l’erroneità della decisione della Corte di appello in relazione alla ritenuta sussistenza di un vizio di extrapetizione, che censura sotto tre distinti profili, assumendo, in particolare:

(a) che la riduzione del termine per proporre opposizione ex art. 641 c.p.c., comma 2, costituisce espressione del potere discrezionale del giudice e non è subordinata all’istanza della parte;

(b) che in presenza di una richiesta di “riduzione dei termini a comparire” il giudice del monitorio avrebbe dovuto comunque ravvisare un’ istanza di riduzione dei termini per proporre opposizione;

(c) che l’obbligo di motivazione in ordine alla disposta riduzione dei termini poteva comunque ritenersi assolto con il rinvio, anche implicito, agli argomenti rappresentati nel ricorso dal creditore, ancorchè da costui utilizzati per la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge in relazione agli artt. 633 e 645 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, dolendosi del fatto che la Corte, una volta ritenuta la nullità del decreto, abbia comunque omesso di esaminare nel merito la sua pretesa creditoria. Il primo motivo è fondato.

Deve infatti ritenersi la sussistenza, nel caso di specie, della richiesta di riduzione della concessione di un termine ridotto per proporre opposizione, seppure espressa in modo improprio, non potendo attribuirsi altro significato alla richiesta di riduzione dei termini contenuta nel ricorso, come del resto ritenuto dal giudice della fase monitoria, cha tale richiesta ha espressamente richiamato nel provvedimento.

Per l’istanza di abbreviazione dei termini non sono infatti richieste formule sacramentali da parte del ricorrente, posto che l’art. 641 c.p.c., comma 2, la subordina unicamente alla sussistenza di “giusti motivi”, senza che possa attribuirsi rilievo a mere imperfezioni formali ovvero ad espressioni impropriamente adoperate, laddove sia ravvisabile una non equivoca manifestazione di volontà finalizzata ad ottenere la riduzione dei termini suddetti.

Si osserva invece, quanto alla necessaria motivazione della concessione di un termine ridotto, in conformità al più recente indirizzo di questa Corte, che il potere, attribuito al giudice dall’art. 641 c.p.c., comma 2, di ridurre o aumentare il termine entro il quale il debitore può proporre opposizione al decreto ingiuntivo “se concorrono giusti motivi” non si sottrae all’obbligo di motivazione imposto dal primo comma dello stesso articolo (“con decreto motivato”).(Cass. 16455/2004; Cass. 3090/2005).

Tale obbligo di motivazione, peraltro, come non impone al giudice l’esplicazione delle ragioni che hanno determinato l’accoglimento del ricorso, venendo di regola soddisfatto con rinvio ai motivi addotti dal ricorrente, che vengono portati a conoscenza del debitore ingiunto con la notifica dell’atto di ingiunzione, integrando “per relationem” il decreto stesso, così, per i motivi che consentono la modifica della durata del termine ed anche le ragioni che li caratterizzano come “giusti”, comporta che risultino enunciati nel provvedimento, quantomeno con rinvio, ancorchè implicito, alle condizioni che ne giustificano la sussistenza, le quali devono esser specificamente rappresentate dal creditore nel testo del ricorso, sì che possa ritenersi che il giudice le abbia lette, vagliate e, quindi, accolte.

Orbene, nel caso di specie l’obbligo di motivazione della riduzione dei termini risulta essere stato assolto per relationem, con riferimento all’ istanza attorea, ritenuta “giustificata” dal giudice del monitorio, la quale conteneva, non solo l’indicazione della certezza della prova, in quanto fondata su documentazione proveniente dallo stesso debitore e depositata presso la Pubblica Amministrazione (al fine di accedere ad un finanziamento pubblico), ma anche del grave pregiudizio nel ritardo, avendo il debitore manifestato l’intenzione di non pagare, facendo ricorso a veri e propri artifizi, quale l’utilizzo di documenti totalmente diversi da quelli effettivamente depositati presso il Comune.

L’accoglimento del primo motivo assorbe l’esame del secondo e, considerato che non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, con declaratoria di inammissibilità dell’opposizione per tardività della stessa.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, dichiara l’inammissibilità dell’opposizione proposta da B.L.T., M. e T.F. avverso il decreto ingiuntivo notificato il 15 maggio 2003, su ricorso di M.E..

Condanna i resistenti, in solido, alla refusione al ricorrente delle spese dell’intero giudizio, che liquida, quanto al primo grado in 2.224,00 Euro di cui 650,00 Euro per diritti e 1.350,00 Euro per onorari, per il grado di appello in complessivi 3.749,00 Euro, di cui 1.349,00 Euro per diritti e 2.200,00 Euro per onorari, e, quanto al presente giudizio di legittimità, in 4.200,00 euro, di cui 200,00 Euro per rimborso spese vive, oltre ad accessori di legge.

Cosi deciso in Roma, il 13 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017

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