Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28059 del 31/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 31/10/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 31/10/2019), n.28059

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3164-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

V.R., C.T.;

– intimati –

avverso la decisione n. 2269/2013 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di

TORINO, depositata il 11/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/07/2019 dal Consigliere Dott. ALDO CRISCUOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

TOMMASO BASILE che ha concluso per l’accoglimento dei ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato PALASCIANO che si riporta agli

scritti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 2269/23/13 depositata in data 11.11.2013 della Commissione Tributaria Centrale sez. di Torino con cui era stata respinta l’impugnativa proposta contro la sentenza della CT di secondo grado di Torino che, a sua volta, aveva respinto l’appello proposto avverso la decisione della CTP di primo grado di Torino che, invece, aveva accolto il ricorso di V.R. e C.T. riguardante l’avviso di liquidazione di imposta e irrogazione delle sanzioni emesso per ii recupero della maggiore imposta di registro in conseguenza dell’intervenuta decadenza dalle agevolazioni di cui alla L. n. 408 del 1949, art. 14, riguardanti l’imposta fissa di registro e la riduzione ai quarto dell’imposta ipotecaria in caso di acquisto di aree edificabili destinate alla costruzione di case di abitazione non di lusso.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo.

V.R. e C.T. non si sono costituiti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’unico motivo di ricorso a mezzo del quale l’AGENZIA ha dedotto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione delle disposizioni del D.L. 11 dicembre 1967, n. 1150, art. 6, e della L. n. 604 del 1954, artt. 3 e 4, del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 38, comma 3, e della L. 2 luglio 1949, n. 408, art. 14, è fondato e va, conseguentemente, accolto.

La questione riguarda la interpretazione della norma del D.L. n. 1150 del 1967, art. 6, convertito nella L. 7 febbraio 1968, n. 26, con particolare riferimento al termine ivi previsto.

In particolare, l’art. 6 citato, prevede che i contribuenti ammessi a fruire in via provvisoria delle agevolazioni della L. n. 408 del 1949, dovevano presentare all’Ufficio preso il quale l’atto era stato registrato, entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori, una denunzia corredata dalla relativa documentazione attestante l’adempimento degli obblighi previsti per la conferma dei privilegi riconosciuti in via provvisoria.

Orbene, nell’interpretare tale norma la Corte ha avuto modo in più occasioni, già da tempo (sent. 19735/2006 ed anche 3543/2018 e sent. 74812018), di precisare che il termine annuale previsto per la presentazione della denunzia di cui al citato D.L. n. 1150, art. 6, corredata della documentazione comprovante l’osservanza delle condizioni previste per poter usufruire in via definitiva delle agevolazioni fiscali concesse in via provvisoria a norma della L. 2 luglio 1949, n. 408, deve considerarsi come perentorio, pur in difetto di una espressa previsione normativa in tal senso, rappresentando per il contribuente non una mera facoltà ma un obbligo da assolvere nel termine di un anno, atteso che malgrado la mancanza di una espressa qualificazione normativa in tal senso, tale termine deve ritenersi posto a pena di decadenza delle agevolazioni concesse in via provvisoria.

In definitiva, quindi, oltre ai casi di decadenza per ragioni sostanziali indicati dalla L. n. 408 del 1949, art. 20, deve ritenersi sussistente anche una specifica causa di decadenza per motivi formali, ricavabile in via interpretativa, consistente nella mancata presentazione della denunzia nei termini di cui al citato art. 6.

A favore della diversa soluzione risultante dalla sentenza impugnata non può valere – ed è, quindi, da ritenere inconferente richiamo alla norma del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 38, in quanto con tale norma il legislatore si è limitato semplicemente ad abolire l’originario obbligo di ultimazione della costruzione entro il biennio dall’inizio dei lavori, senza incidere sugli altri presupposti dell’agevolazione, tra i quali il rispetto dei termine di un anno della denunzia di ultimazione.

La sentenza impugnata va, pertanto, cessata e non essendovi ulteriori accertamenti di fatto da espletare, la causa può essere decisa anche nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 2, con la relazione dell’originario ricorso dei contribuenti.

L’evoluzione della vicenda processuale giustifica una declaratoria di compensazione delle spese delle fasi di merito. Quelle dei presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dei contribuenti.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e respinge l’originario ricorso dei contribuenti. Compensa le spese delle fasi di merito e condanna i contribuenti al pagamento di quelle della fase di legittimità, liquidate in 2.000,00 oltre rimborso spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019

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