Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28059 del 16/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 28059 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

SENTENZA

sul ricorso 29721-2007 proposto da:
SABATINI

LUCIANO

SBTLCN54ROZA245G,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI VOLSCI 10, presso lo
studio dell’avvocato EQUIZI GREGORIO, rappresentato e
difeso dall’avvocato EQUIZI ALEANDRO giusta delega in
atti;
– ricorrente –

013
contro

2088

AMICUCCI GIANFRANCO MCCGFR48D26L025Z, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLE IRIS, presso lo
studio

dell’avvocato

GIOVANNI

DI

1

FILIPPO,

Data pubblicazione: 16/12/2013

rappresentato

e

difeso

dall’avvocato

VALENTINI

ANTONIO giusta delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

MILANO ASSICURAZIONI S.P.A.;

avverso la sentenza n. 501/2007 della CORTE D’APPELLO
di L’AQUILA, depositata il 04/07/2007, R.G.N.
1290/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/11/2013 dal Consigliere Dott. ADELAIDE
AMENDOLA;
udito l’Avvocato GREGORIO EQUIZI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per l’accoglimento; in gradato subordine sulla
necessità del momento di sintesi omologo del quesito
di diritto, rimessione alle S.U. ovvero alla Corte
Conti per sospetta violazione dell’art. 111 della
Costituzione;

2

– intimata –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 15 maggio 1992 Luciano Sabatini
convenne innanzi al Tribunale de L’Aquila Gianfranco Amicucci,
chiedendo il risarcimento dei danni patiti a seguito della
imperfetta esecuzione di un intervento di chirurgica estetica

alla situazione preesistente.
Resistette

il

convenuto,

sostenendo,

tra

l’altro,

che

l’operazione aveva avuto carattere profilattico-curativo. Chiese
ed ottenne di chiamare in causa Milano Assicurazioni s.p.a., al
fine di esserne manlevato, in caso di soccombenza.
La chiamata, costituitasi, contestò le avverse deduzioni.
Con sentenza non definitiva del 2 agosto 2004 il giudice adito
ritenne fondata la pretesa attrice, disponendo la prosecuzione
del giudizio per la liquidazione. Respinse la richiesta di
manleva nei confronti dell’assicuratore.
Proposto gravame dal soccombente, la Corte d’appello, in data 4
luglio 2007, in accoglimento della proposta impugnazione, ha
rigettato la domanda.
Avverso detta pronuncia ricorre per cassazione Luciano Sabatini,
formulando due motivi.
Resiste con controricorso Gianfranco Amicucci.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con il primo motivo l’impugnante denuncia vizi motivazionali

con riferimento alla valutazione della deposizione del teste

3

per ginecomastia bilaterale, con esito peggiorativo rispetto

Mariani, erroneamente valorizzata dal decidente, benché in
contrasto con la documentazione versata in atti.
1.2

Con il secondo mezzo lamenta mancanza, insufficienza e

contraddittorietà della motivazione (ex art. 360, n. 5, cod.
proc. civ.), nonché violazione degli artt. 61, 62, 116,

(ex art. 360, nn. 3 e 4, cod.

proc. civ.), in relazione sia alla affermazione – asseritamente
apodittica – secondo cui le conclusioni del consulente nominato
dal giudice di prime cure erano state adeguatamente confutate
dal consulente di parte; sia al rilievo dirimente attribuito dal
giudice di merito al parere espresso dalla dott.sa Giallonardo
che, chiamata a valutare l’entità del danno subito dal Sabatino,
nel giudizio sul

quantum,

precedente esperto,

aveva contestato le conclusione del

sostenendo che l’intervento aveva avuto

carattere curativo ed era stato correttamente eseguito. Non
avrebbe il giudice di merito considerato che tali affermazioni
tracimavano dal mandato ricevuto dal tecnico ed erano, per
giunta, basate su documenti mai prodotti in giudizio, tanto vero
che era stata ripetutamente eccepita la nullità della perizia.
2 Le critiche, che si prestano a essere esaminate congiuntamente

per la loro evidente connessione, sono, per certi aspetti
inammissibili, per altri infondate.
Va premesso che il ricorso – avuto riguardo alla data della
pronuncia (successiva al 2 marzo 2006 e antecedente al 4 luglio
2009) – è soggetto, in forza del combinato disposto di cui agli
artt. 27, comma 2, del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, e 58 della

4

57, 159, 184 e 194 cod. proc. civ.

156,

legge 18 giugno 2009, n. 69, alla disciplina dettata dagli artt.
360 cod. proc. civ. e segg., come modificati per effetto del
menzionato d.lgs. n. 40 del 2006.
Ad esso si applica pertanto l’art. 366

bis

cod. proc. civ.,

attesa l’univoca volontà del legislatore di assicurare ultra-

(per tutte, v. espressamente Cass. civ. 27 gennaio 2012, n.
1194).
3

Ora, in relazione ai motivi con i quali si denunciano vizi

motivazionali, il secondo periodo dell’articolo 366
proc. civ. prevede che il ricorrente formuli un c.d.

bis

cod.

quesito di

fatto, che indichi cioè, in modo sintetico, evidente e autonomo,
il fatto controverso rispetto al quale la motivazione si assume
omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la
dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a
giustificare la decisione.
Sebbene vi sia stata qualche isolata pronuncia che ha ritenuto
sufficiente un’illustrazione che, libera da rigidità formali, si
concretizzi tuttavia in una esposizione chiara del fatto
controverso o delle ragioni di inidoneità della motivazione
(confr. Cass. civ. n. 4556 del 2009), la giurisprudenza di
questa Corte si è ormai consolidata nel senso che il rispetto
della disposizione processuale richiamata esige un

quid pluris,

e cioè la formulazione di uno specifico passaggio espositivo del
ricorso nel quale tutto ciò risalti in modo non equivoco. Tale
requisito si è affermato non può ritenersi osservato

5

attività a tale norma, anche dopo la sua formale abrogazione

allorquando solo la completa lettura della illustrazione del
motivo, all’esito di una interpretazione svolta dal lettore,
anziché su indicazione della parte ricorrente, consenta di
comprendere il contenuto e il significato delle censure, stante
le esigenze deflattive sottese alla formulazione dell’art. 366-

4

Nella fattispecie le critiche formulate nel primo e nel

secondo motivo, queste ultime nella parte in cui attengono a
pretesi vizi dell’iter argomentativo con il quale il giudice di
merito ha dato conto del suo convincimento, mancano totalmente
di quel momento di sintesi, omologo del quesito di diritto,
richiesto dall’art. 366

bis

cod. proc. civ., nella

interpretazione ormai assurta a diritto vivente, elemento che come testé evidenziato – deve essere separatamente indicato in
una parte del ricorso a ciò specificamente deputata.
Ne deriva che siffatte censure non superano il preventivo vaglio
di ammissibilità.
5 Passando all’esame dei denunciati

errores in iudicando,

va poi

osservato che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte,
dalla quale non v’è ragione di discostarsi, nell’ordinamento
processuale vigente manca una norma di chiusura sulla
tassatività tipologica dei mezzi di prova, di talché si
riconosce al giudice la possibilità di porre a base del proprio
convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a
fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non
smentite dal raffronto critico – riservato al giudice di merito

6

bis cod. proc. civ. (confr. Cass. civ. 14 marzo 2013, n. 6549).

e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente
motivato con le altre risultanze del processo. In tale
contesto si ammette sia che il giudice del merito possa trarre
elementi di convincimento anche dalla parte della consulenza
d’ufficio eccedente i limiti del mandato, ma non sostanzialmente

stata disposta (confr. Cass. civ. 5 marzo 2010, n. 5440; Cass.
civ. 25 marzo 2004, n. 5965), sia che il principio secondo il
quale non è carente di motivazione la sentenza che recepisca per
relationem le conclusioni e i passi salienti di una relazione di
consulenza tecnica d’ufficio di cui dichiari di condividere il
merito, possa trovare applicazione anche con riferimento a
consulenze disposte ed esperite in altro giudizio, con finalità
percipiente, e non solo deducente (confr. Cass. civ., 11 maggio
2012, n. 7364).
6

Nello specifico la Corte territoriale si è avvalsa dei

risultati dell’indagine del consulente nominato nel giudizio sul
quantum

incrociando i dati da essa emergenti con gli esiti

della prova orale espletata nonché con rilievi assolutamente
dirimenti, come l’incompatibilità tra il prospettato carattere
meramente estetico dell’intervento e la circostanza che esso era
stato praticato in regime di convenzione. E, in tale
prospettiva, ha implicitamente, ma inequivocabilmente svalutato,
come frutto di mero errore materiale, la pretesa posteriorità,
rispetto all’intervento, della lettera inviata dal medico
curante al prof. Amicucci, curiosamente mancante di ogni

7

estranea all’oggetto dell’indagine in funzione della quale è

riferimento all’intervento praticato solo pochi mesi prima. Si
ricorda, del resto che, il giudice non è tenuto ad occuparsi
espressamente e singolarmente di ogni allegazione,
prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando
necessario e sufficiente, in base all’art. 132, n 4 cod. proc.

in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo
ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e
i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano
incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter
argomentativo seguito.
Ne deriva che, attraverso la surrettizia deduzione della
violazione delle norme che presiedono alla acquisizione e alla
valutazione delle prove, il ricorrente mira in realtà a
sollecitare una rivalutazione dei fatti, preclusa in sede di
legittimità.
Il ricorso è respinto.
Il ricorrente rifonderà alla controparte vittoriosa le spese del
giudizio, nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento

delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 3.200,00
(di cui euro 200,00 per esborsi), oltre IVA e CPA, come per
legge.
Roma, 13 novembre 2013

civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA