Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28059 del 14/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 14/10/2021, (ud. 12/05/2021, dep. 14/10/2021), n.28059

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5355-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.A., P.C.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 4857/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 10/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 27145/16, sez. 43, accoglieva il ricorso proposto da P.A. avverso l’avviso di accertamento (OMISSIS) per estimo catastale.

Avverso detta decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva appello, innanzi alla CTR Lazio.

Il giudice di seconde cure, con sentenza 4857/6/2018, dichiarava inammissibile l’impugnazione per tardività.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un motivo.

La contribuente non ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate lamenta l’erroneità della decisione assumendo che l’appello è stato notificato nei termini nell’ultimo giorno utile.

Il motivo è fondato.

La sentenza impugnata ha rilevato che la sentenza di primo grado è stata depositata il 28 novembre 2016 e che l’appello è stato notificato il 29 maggio 2017, cioè con un giorno di ritardo.

La motivazione è erronea poiché la Commissione regionale ha omesso di considerare che il 28 maggio era una domenica e che quindi la scadenza termine, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., comma 3, era prorogata al successivo lunedì 29 maggio.

Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Lazio, in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della presente fase.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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