Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28059 del 09/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 09/12/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 09/12/2020), n.28059

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9750-2017 proposto da:

TELECOM ITALIA S.P.A., TELECOM ITALIA SPARKLE S.P.A., in persona dei

legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio degli avvocati ROBERTO PESSI e

MARCO MARIA VALERIO RIGI LUPERTI, che le rappresentano e difendono;

– ricorrenti –

contro

C.S., e M.A., domiciliati in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato LORENZO BRUNO ANTONIO MOLINARO;

– resistenti con mandato –

avverso la sentenza n. 179/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO

depositata l’11/04/2016, r.g.n. 2839/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/09/2020 dal Consigliere Dott. VALERIA PICCONE.

 

Fatto

RILEVATO

Che con sentenza del 26 aprile 2016, la Corte d’appello di Milano ha respinto l’appello principale e quello incidentale proposti avverso la decisione del locale Tribunale che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto da C.S. e M.A., condannando la società datrice al pagamento della somma di Euro 16.751,09 in favore del M. e Euro 7.273,57 in favore del C. a titolo di differenze retributive dovute all’atto del passaggio dal IV al V livello, spontaneamente riconosciuto dalla società a decorrere dall’1/7/2002;

che la Corte territoriale, confermando la pronuncia di primo grado, ha ritenuto non assorbibile dai successivi incrementi retributivi l’assegno ad personam attribuito ai lavoratori al momento del passaggio dall’Azienda di Stato per i servizi telefonici (ASST) alla società IRITEL s.p.a., e ciò in ragione della finalità di detto assegno, diretto a garantire una complessiva identità tra il livello retributivo di cui il lavoratore avrebbe goduto nel settore pubblico e quello al medesimo spettante a seguito del passaggio al settore privato;

che avverso tale decisione la Telecom Italia s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo;

che C.S. e M.A. hanno presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che, va preliminarmente rilevato come la memoria prodotta dai due intimati debba essere dichiarata inammissibile atteso che la stessa risulta essere stata prodotta in assenza di regolare costituzione mediante controricorso ed essendo stata depositata esclusivamente una procura speciale;

che, con la prima doglianza dell’articolato motivo, in sintesi, si censura la sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione della L. n. 58 del 1992, art. 4 e degli accordi sindacali del 15.3.93 e dell’8.4.93 e del D.M. 29 dicembre 1993, nonchè dell’art. 36 Cost., artt. 2103, 1362, 112,115 e 116 c.p.c., nonchè artt. 2697 e 1462 c.c.;

che il motivo, peraltro formulato in modo promiscuo, contenendo in sè diverse censure, non può trovare accoglimento;

che, come statuito da questa Corte in controversie sovrapponibili a quella in oggetto (Cass. n. 262 del 2019; Cass. n. 7176/2019; Cass. n. 24614/2019), con un orientamento cui si intende dare continuità per le condivisibili argomentazioni poste a fondamento dello stesso, con riguardo alla censura inerente la violazione della L. n. 58 del 1992, art. 4 e al D.M. 29 dicembre 1993, la stessa, pur riferendosi all’art. 4, in sostanza, lamenta solo l’erronea interpretazione degli accordi sindacali attuativi del disposto di cui al comma 5, lett. b), del citato art. 4, che ad essi demanda l’individuazione di un “trattamento economico globalmente non inferiore a quello precedentemente goduto”;

invero, la ratio decidendi della sentenza impugnata riguarda la mancata individuazione, negli accordi citati, della previsione di non assorbibilità dell’assegno ad personam di cui si discute, anche per l’ipotesi di riconoscimento giudiziale di qualifica superiore; che, così individuate le fonti (collettive), deve darsi atto che la censura formulata nell’unico motivo di ricorso, con riferimento all’art. 4, si colloca al di fuori del perimetro di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, riferito solo ai contratti o accordi nazionali di lavoro, sicchè risultano incensurabili (se non per eventuale violazione dei canoni interpretativi di cui agli artt. 1362 c.c. e ss., ma non è questo il caso in oggetto), le ipotetiche violazioni di contratti o accordi – di natura sempre integrativa – come quelli invocati dalla società ricorrente, attivati dalle amministrazioni su singole materie, ancorchè parametrati al territorio nazionale in ragione della sfera di azione dell’amministrazione interessata, che hanno una dimensione decentrata rispetto al comparto e per i quali non è nemmeno previsto, a differenza dei contratti collettivi nazionali, il particolare regime di pubblicità di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 47, comma 8 (Cass. n. 23177 del 2013; Cass. n. 8231 del 2011; Cass. n. 6748 del 2010); che, con specifico riferimento alla dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., nel giudizio di legittimità deve essere tenuta distinta l’ipotesi in cui si lamenti l’omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l’interpretazione che ne abbia data il giudice di merito: nel primo caso, infatti, si verte in tema di violazione dell’art. 112 c.p.c. e si pone un problema di natura processuale per la soluzione del quale la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere all’esame diretto degli atti, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta; nel secondo, invece, poichè l’interpretazione della domanda e la individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento dei fatti riservato, come tale, al giudice di merito, in sede di legittimità va solo effettuato il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata, nei limiti in cui lo stesso è possibile (Cass. 7.7.2006 n. 15603; Cass. 18.5.2012 n. 7932; Cass. 21.12.2017 n. 30684);

che nel caso di specie, nessun difetto di pronunzia – peraltro non meglio individuato – si rinviene nella decisione impugnata che, anzi, esamina funditus tutte le censure;

che va poi rilevato come, in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960), circostanze chiaramente non ricorrenti nel caso di specie;

che, relativamente alla denunziata violazione dell’art. 2697 c.c., va rilevato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, (ex plurimis, Sez. III, n. 15107/2013) la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma e che tale ipotesi non ricorre essendo stati perfettamente rispettati i canoni che presiedono alla distribuzione dell’onere della prova;

che quanto alla deduzione di parte ricorrente circa l’inconfigurabilità della condotta datoriale quale espressione di “comportamento” o “comune intenzione delle parti” da cui desumere, ex art. 1362 c.c., la volontà delle stesse, trattandosi esclusivamente di un indizio da analizzare all’interno di una più complessa vicenda, va rilevato che, conformemente a quanto statuito da questa Corte nella decisione richiamata da parte ricorrente (n. 19750 del 17/07/2008), il giudice di secondo grado ha esaminato in modo complessivo l’intera vicenda, attribuendo valore indiziario alla condotta datoriale e valorizzando, alle pagine 8 e 9 i diversi e numerosi elementi da cui presumere l’esistenza di una comune intenzione delle parti di escludere l’assorbimento del superminimo nei miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, soprattutto con riguardo al diverso trattamento posto in essere da Telecom nei confronti di C. e M. rispetto ad altri dipendenti – trattamento che Telecom non ha saputo spiegare – nel mantenere inalterato l’assegno ad personam nel passaggio al livello superiore evidentemente riconoscendo allo stesso non più natura perequativa ma premiale;

che giova rilevare, al riguardo, che l’interpretazione del regolamento contrattuale è attività riservata al giudice di merito, pertanto sottratta al sindacato di legittimità salvo che per il caso della violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale, tuttavia, non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un’altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (sul punto, ex plurimis, Cass. n. 11254 del 10/05/2018);

che nel caso di specie, alla luce delle suesposte argomentazioni, nessuna violazione delle regole legali di ermeneutica appare commessa dal giudice di secondo grado dovendo reputarsi oggetto di articolata argomentazione la ricorrenza di diversi indizi volti a condurre all’interpretazione adottata, secondo l’id quod plerumque accidit;

che per le considerazioni svolte il ricorso deve essere respinto;

che nulla va disposto in ordine alle spese essendo C. e M. rimasti intimati;

che, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2020

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