Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28058 del 24/11/2017
Civile Sent. Sez. 5 Num. 28058 Anno 2017
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: TRICOMI LAURA
SENTENZA
sul ricorso 23922-2010 proposto da:
TV SERVICE SPA in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAllA
DELLA LIBERTA’ 20, presso lo studio dell’avvocato
FRANCESCO CAROLEO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GIORGIO ALBE’ giusta delega in
calce;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE in persona
del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
Data pubblicazione: 24/11/2017
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente
–
avverso la sentenza n. 14/2010 della COMM.TRIB.REG. dA
VENE, depositata il 24/02/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/09/2017 dal Consigliere Dott. LAURA
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per
l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso.
TRICOMI;
FATTI DI CAUSA
La società TV Service SPA ricorre con quattro motivi per la cassazione
della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, in
pagamento per IVA, IRPEG ed IRAP relativa all’anno di imposta 2001,
così ha statuito «accoglie in parte l’appello dell’Ufficio e, in parziale
riforma dell’impugnata sentenza, rigetta per il resto il ricorso del
contribuente, confermando la legittimità del provvedimento
impugnato». Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Giova premettere che in primo grado la controversia si era
conclusa con l’accoglimento parziale dell’impugnazione della
contribuente e con la conferma della solo somma dovuta per IVA e
delle sanzioni ridotte ad 1/3, oltre interessi come per legge; avverso
tale decisione aveva proposto appello solo l’Agenzia.
1.2. Primo motivo – Nullità del procedimento per ultrapetizione
(Art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ.).
La ricorrente sostiene che la pronuncia impugnata, secondo il
contenuto decisorio evincibile dalla lettura del dispositivo, si connota
per una ultrapetizione nella parte in cui statuisce “rigetta nel resto il
ricorso del contribuente, confermando la legittimità dei provvedimenti
impugnati” in quanto si spinge a valutare la legittimità della cartella
in merito agli importi per IRPEG ed IRAP, relative sanzioni ed
accessori, che invece risultavano non dovuti in ragione della sentenza
di primo grado, passata in giudicato poiché sul punto non era stato
proposto appello dall’Amministrazione.
1.3. Secondo motivo – Nullità della sentenza per insanabile contrasto
tra motivazione e dispositivo (art.360, primo comma, n.4, cod. proc.
epigrafe indicata, che, in controversia concernente la cartella di
civ. ) in merito ai provvedimenti impugnati ed all’oggetto della
statuizione.
1.4. Terzo motivo -Contraddittoria e/o insufficiente motivazione circa
il fatto controverso e decisivo per il giudizio costituito dalla
“legittimità dei provvedimenti” (art.360, primo comma, n.5, cod.
1.5. Quarto motivo – Omessa o insufficiente motivazione circa un
fatto controverso e decisivo per il giudizio individuato nella “carenza
di motivazione della cartella di pagamento” (art.360, primo comma,
n.5, cod. proc. civ. ).
2.1. Il primo motivo è fondato e va accolto, posto che la sua
fondatezza è espressamente riconosciuta dalla stessa controricorrente
(fol. 2 del controricorso).
Ciò posto va osservato che la motivazione della sentenza appare così
confusa e priva di riferimenti oggettivi al contenuto della cartella, al
quale ricollegare le statuizioni, che non si ravvisa altra alterativa che
cassarla con rinvio, per il riesame e la compiuta motivazione.
2.2. I restanti motivi vanno dichiarati assorbiti.
2.3. In conclusione, il ricorso va accolto sul primo motivo, assorbiti gli
altri; la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla CTR del Veneto
in diversa composizione per il riesame e la statuizione sulle spese del
giudizio di legittimità.
P.Q.M.
proc. civ. ).
– Accoglie il ricorso sul primo motivo, assorbiti gli altri;
– Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Veneto in
diversa composizione per il riesame e la statuizione sulle spese
del giudizio di legittimità.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Così deciso in Roma, il 14 settembre 2017.
IL 2
4 NOV 2017