Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28058 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. II, 21/12/2011, (ud. 30/11/2011, dep. 21/12/2011), n.28058

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.C. ved. Se. (c.f. (OMISSIS))

rappresentata e difesa dall’avv. Rizzo Antonino ed elettivamente

domiciliata nello studio dell’avv. Guido Orlando (presso lo studio

dell’avv. Natoli) in Roma, via Cicerone n. 28, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FR.ST.Co.Am. (c.f. (OMISSIS))

rappresentata e difesa dall’avv. Garutti Massimo ed elettivamente

domiciliata presso lo studio del predetto in Roma, viale Di Villa

Grazioli n. 29, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

nonchè nei confronti di:

FR.ST.Gi.Is.;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina n. 316/05,

depositata il 08/06/05 e notificata il 18/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del

30/11/2011 dal Consigliere Dott. Bianchini Bruno;

Udito l’avv. Antonino Rizzo, per la parte ricorrente, che ha

insistito per l’accoglimento del ricorso;

Udito l’avv. Massimo Garutti, per la parte contro ricorrente, che ha

insistito per il rigetto del ricorso;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RUSSO Rosario, che ha concluso per l’accoglimento del

terzo motivo e l’assorbimento degli altri motivi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.C. citò innanzi il Tribunale di Messina le figliastre Gi.Is. e St.Co.Am., chiedendo che fossero ridotte le disposizioni in favore delle medesime contenute nel testamento del defunto marito Fr.St.Ca. in quanto lesive della quota di legittima; le convenute si costituirono deducendo che l’olografo avrebbe contenuto specifiche disposizioni in favore della S., da qualificarsi come legato in sostituzione di legittima, di tal che, non avendo la predetta rinunziato al detto legato, la stessa non avrebbe potuto esercitare l’azione di riduzione. L’adito Tribunale, con sentenza del febbraio 2002 dichiarò aperta la successione di Fr.St.Ca. e, accertato che le disposizioni testamentarie contenevano istituzione di erede nei confronti di tutte e tre le parti, dichiarò che quelle in favore delle figlie del de cujus avevano leso la quota di riserva dell’attrice; dispose pertanto la riduzione delle quote attribuite alle altre eredi secondo un progetto redatto da un CTU. La Corte di Appello di Messina, pronunziando sentenza n. 316/2005, riformò la precedente decisione, ritenendo che la S., essendo stata beneficiata solo di un legato in sostituzione di legittima e non avendo rinunciato per iscritto a detta disposizione patrimoniale, non avrebbe potuto esercitare l’azione di riduzione. La Corte messinese pervenne a tale decisione osservando, in particolare, che alla indicazione delle sole figlie come eredi avrebbe condotto la piana lettura del testamento che tale termine usava solo per costoro, non potendosi quindi aderire alla ricostruzione della volontà del testatore contenuta nella riformata pronunzia, secondo la quale l’appellativo di erede sarebbe stato usato dal defunto come equivalente al termine “discendenti”; dedusse poi il giudice dell’appello che l’attribuzione di beni determinati alla S. – con l’impegno che essi, alla morte di costei, se ancora rimasti nella sua proprietà, sarebbero dovuti passare alla figlie – avrebbe costituito un legato in conto di legittima che sarebbe ipso jure entrato nel patrimonio della beneficiaria la quale allora, per poter esercitare l’azione di riduzione, avrebbe dovuto espressamente rinunciarvi con atto rivestente forma scritta, essendo oggetto del lascito anche beni immobili.

Contro tale decisione la S. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi; Fr.Co.Am.

S. ha proposto a sua volta controricorso; l’altra parte non ha svolto difese; le parti costitutive hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dei criteri di interpretazione di cui all’art. 1362 e 588 c.c. allorchè la Corte distrettuale ha affermato la sussistenza di una disposizione a titolo particolare a favore di essa esponente, basandosi unicamente sulle espressioni usate nel testamento ed omettendo soprattutto di valorizzare il contenuto complessivo dell’atto di ultima volontà nonchè “il vissuto, l’intelligenza, la coscienza e la volontà del testatore ” nonchè “la qualità ed il numero dei successibili; i presupposti di ordine storico sussistenti al momento di formazione delle disposizioni testamentarie” , clementi tutti che, se correttamente intesi, avrebbero dovuto condurre la Corte messinese a rinvenire nel testamento la volontà di attribuire alla seconda moglie ed alle figlie tre quote uguali del proprio patrimonio.

2 – Con il secondo motivo – che in realtà costituisce il completamento argomentativo del precedente – la ricorrente lamenta gli errori di interpretazione della volutas testatotis e quindi vizi nel ragionamento logico seguito dalla Corte di Appello, nel valorizzare in modo non congruo la qualificazione di eredi delle figlie fatta nel testamento, non considerando le particolarità familiari e sociali in cui era maturata la decisione di ultima volontà.

3- I due motivi sopra descritti – da esaminare congiuntamente per la loro indubbia connessione – sono infondati.

3/a – Va innanzi tutto premesso che, essendo stata depositata la sentenza di appello il 26 aprile 2005, prima dunque dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006 che statuiva quale requisito di ammissibilità del ricorso in cassazione la formulazione dei quesiti di diritto, dall’esame della Corte esulerà la particolare strutturazione del ricorso – in cui ogni motivo termina con la proposizione del quesito ex art. 366 bis c.p.c..

3/b – Nel merito si osserva che la ricorrente sindaca il mancato rispetto delle norme di ermeneutica senza però indicare a quale di esse la Corte distrettuale non si sarebbe attenuta, non essendo a ciò sufficiente il richiamo ai requisiti di legge – art. 588 cod. civ. – a che possa aversi istituzione di erede.

3/c – Dal momento che la Corte ha motivato compiutamente in merito ai criteri logici seguiti per scriminare, nell’ambito delle manifestazioni di ultima volontà del testatore, quelle che si riferivano al legato in sostituzione di legittima e quelle che attinevano alla istituzione di erede, è con ciò impedita ogni diversa censura diretta dichiaratamente a far valere una diversa – e più favorevole per la ricorrente – interpretazione dell’atto di ultima volontà.

3/d – E’ altresì da mettere in rilievo che mentre da un lato la S. si lamenta che la Corte territoriale abbia erroneamente valutato il contenuto della volontà del testatore – in quanto non avrebbe valutato la scheda testamentaria nel suo complesso – dall’altro omette di trascrivere per intero il contenuto della medesima, al fine di mettere in grado la Corte di delibare la fondatezza delle censure all’articolazione del ragionamento logico della Corte di Appello, violando dunque il principio di autosufficienza del ricorso.

4 – Con il terzo motivo , la ricorrente assume che il giudice di appello avrebbe violato e male applicato l’art. 551 cod. civ., incorrendo sia nel vizio illustrato dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 sia anche in quello di omessa o insufficiente motivazione, non essendosi pronunziato sulle eccezioni di essa ricorrente in merito alla mancata prova della volontà del defunto di attribuire alla coniuge un legato in sostituzione di legittima ed all’osservanza dei presupposti per l’esercizio dell’azione di riduzione (vale a dire la rinunzia espressa al lascito a titolo parziario), sostenendo che la figura di erede sarebbe stata configurabile anche nel caso di fedecommesso de residuo – tale dovendosi qualificare la disposizione a favore delle denunziante, dal momento che la stessa sarebbe stata onerata a lasciare i beni in oggetto, alle figlie alla propria morte.

5 – Il motivo è, da un lato inammissibile – allorchè prospetta una tesi, mai prima esposta, secondo la quale la reale intenzione del testatore sarebbe stata quella di attribuire alle figlie dei beni determinati ed ad essa coniuge una quota di eredità ex certis rebus – e per altro verso infondato, atteso che ripropone nuovamente la tesi, più sopra confutata, dell’esistenza di un errar in judicando in cui sarebbe incorso il giudice dell’appello nel ritenere sussistente un legato in sostituzione di legittima.

5/a – Quanto infine alla tesi – che prende spunto da una passaggio argomentativo della sentenza – secondo la quale se il lascito in questione fosse stato interpretato come fedecommesso de residuo allora sarebbe stata conclamata la qualità di erede della ricorrente, deve affermarsene l’irrilevanza, in quanto il richiamo alla possibile interpretazione del lascito in termini di fedecommesso aveva la dichiarata funzione di mero rafforzamento logico rispetto a tutto il precedente ragionamento svolto dalla Corte territoriale.

6 – Con il quarto motivo censura la ricorrente il ragionamento della Corte territoriale che, dopo aver ritenuto sussistente un legato in sostituzione di legittima, avrebbe omesso di vagliare e decidere le ulteriori questioni poste dalla stessa nell’appello: il motivo è inammissibile in quanto non è fatta menzione di tali questioni operandosi un mero rinvio all’atto di appello.

7 – Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre IVA, CAP e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2A Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 30 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA