Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28058 del 09/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 09/12/2020, (ud. 26/06/2020, dep. 09/12/2020), n.28058

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12354-2015 proposto da:

AZIENDA USL LATINA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIVORNO 6, presso lo studio

dell’avvocato GUIDO DE SANTIS, rappresentata e difesa dall’avvocato

MASSIMO VALLERIANI;

– ricorrente –

contro

– R.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CAPOZZI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELA PERONACE;

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO;

– controricorrenti –

avverso il decreto del TRIBUNALE di LATINA, depositata il 19/03/2015

R.G.N. 844/2014.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con decreto del 19.3.15, il tribunale di Latina ha condannato la ASL di Latina al pagamento delle spese del giudizio ex art. 445 bis c.p.c. – promosso da R.D. nei confronti della detta ASL e dell’INPS – volto ad ottenere l’accertamento della invalidità ai fini della corresponsione dell’assegno di invalidità ed il riconoscimento del diritto all’esenzione ticket sanitario.

2. In particolare, all’esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo, in assenza di contestazioni della consulenza medica ad opera delle parti, il tribunale ha omologato l’accertamento del requisito sanitario e con il detto decreto ha posto a carico della ASL le spese del procedimento.

3. Avverso tale decreto ricorre la ASL per due motivi, cui resistono con controricorso sia l’assistito che l’istituto previdenziale.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente, lamentando violazione degli articoli della L. n. 102 del 2009, della L. n. 203 del 2005, art. 10, comma 6bis e degli artt. 3,24 e 97 Cost., deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – che il decreto impugnato è viziato per aver trascurato che la L. n. 102 del 2009 (come confermato altresì da circolare INPS 93/09) ha previsto l’esclusiva legittimazione passiva dell’INPS nei giudizi relativi agli accertamenti sanitari di invalidità civile, handicap e disabilità.

5. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente, lamentando violazione degli artt. 3,24 e 97 Cost., deduce ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – che il decreto impugnato è viziato per aver trascurato il difetto di legittimazione passiva della ASL, desumibile dalla mancata previsione di avviso alla ASL – ove essa non sia costituita in giudizio – dell’inizio delle operazioni peritali, avviso previsto invece in favore del solo direttore della sede provinciale INPS. Si deduce che ove non fosse riconosciuto il difetto di legittimazione della ASL ne deriverebbe l’illegittimità costituzionale della L. n. 102 del 1990, art. 20 che prevede quel diverso trattamento.

6. I motivi sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente. Parte ricorrente, del resto, non chiede sollevarsi questione di legittimità costituzionale della L. n. 102 del 1990, art. 20 ma si limita a desumere dalla norma l’esclusione della propria legittimazione passiva.

7. La sentenza impugnata ha implicitamente disatteso l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, pronunciando nei confronti della ASL condanna alle spese.

8. I motivi con i quali la ASL censura tale condanna, deducendo carenza della propria legittimazione passiva, sono inammissibili.

9. Questa Corte ha infatti già affermato (Cass., Sez. Lav., n. 11919 del 9 giugno 2015) che, in linea generale, il decreto di omologa di accertamento tecnico preventivo può essere impugnato con ricorso straordinario ex art. 111 Cost. soltanto per la parte relativa alla statuizione sulle spese.

10. In fattispecie simili alla presente relative alla stessa ASL, peraltro, questa Corte (Cass., Sez. Lav., n. 33143 del 16 dicembre 2019; Cass., Sez. Lav., n. 26037 del 15 ottobre 2019) ha ulteriormente precisato che la statuizione sulle spese deve essere censurata – a pena di inammissibilità – con specifico motivo, occorrendo che la censura della sentenza impugnata abbia ad oggetto esclusivo la statuizione sulle spese e che il motivo di ricorso sia logicamente collegato alla medesima statuizione.

11. Secondo tale impostazione, cui il Collegio intende dare continuità, la parte che impugna in cassazione il decreto di omologa non può limitarsi ad affermare di impugnare la statuizione sulle spese, in quanto anche il petitum sostanziale della domanda deve avere ad oggetto la detta statuizione e la parte deve coltivare nei motivi di ricorso una ragione dell’impugnazione specificamente collegata al regolamento delle spese della lite.

12. Nel caso di specie, la parte – pur dichiarando formalmente di impugnare la sentenza della corte d’appello sulle sole spesesi è limitata a richiamare nei motivi la c.d. questione di legittimazione, che è questione attinente al merito della controversia e non alle spese, che dalla soluzione della prima solo dipendono.

13. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso.

14. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

15. Si dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore di ciascun controricorrente delle spese di lite, che si liquidano in Euro 2000 per competenze professionali, oltre Euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 26 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2020

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