Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28058 del 02/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 02/11/2018, (ud. 09/10/2018, dep. 02/11/2018), n.28058

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16439/2017 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIANGIACOMO

PORRO, 8 presso lo studio dell’avvocato SIMONA CAPRIOLO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO RIGHINI;

– ricorrente –

BANCA POPOLARE DI SPOLETO SPA, in persona del procuratore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 6, presso lo studio

dell’avvocato PIERLUIGI ACQUARELLI, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARCELLO BARBONI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 390/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

emessa il 14/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 09/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA

NAZZICONE.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

– che è stato proposto ricorso, sulla base di tre motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona del 14 marzo 2017, che, in riforma della decisione di primo grado, la quale aveva accolto la domanda di risarcimento del danno, ha respinto le domande proposte contro la Banca Popolare di Spoleto s.p.a., volte alla dichiarazione di nullità, all’annullamento ed alla risoluzione del contratto di acquisto di obbligazioni argentine del 3 dicembre 1999, oltre al risarcimento del danno;

– che la Banca Popolare di Spoleto s.p.a. ha proposto ricorso incidentale condizionato;

– che la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

– che i motivi di ricorso possono essere così riassunti:

1) violazione del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21, artt. 26 e 28 Reg. Consob 11522/98, in quanto la corte del merito non ha ritenuto l’intermediario inadempiente all’obbligo di informare la cliente circa le caratteristiche dei prodotti offerti;

2) violazione degli artt. 1175,1176,2697 c.c., art. 29 Reg. Consob 11522/98, in quanto la corte del merito non ha rilevato come la cliente non fosse un investitore propenso al rischio, nè che il titolo era già speculativo, non valutando adeguatamente le prove offerte;

3) violazione dell’art. 1453 c.c., in quanto la corte del merito ha respinto la domanda di restituzione delle somme impiegate per l’acquisto dei titoli, senza rilevare l’errore del tribunale, secondo cui non si dà azione di risoluzione del singolo ordine, tesi invece in fondata;

– che i tre motivi, esaminabili congiuntamente sono inammissibili, riproponendo un non consentito giudizio di fatto;

– che, invero, la corte territoriale ha escluso la violazione degli obblighi informativi da parte dell’intermediario, rilevando – in punto di fatto – che l’investitrice riferì, mediante la sottoscrizione del c.d. foglio informazioni, la propria pregressa esperienza finanziaria e gli obiettivi di investimento caratterizzati da rivalutabilità, circostanze confermate dagli elementi probatori raccolti nel corso del giudizio, di natura testimoniale e documentale, da cui emerge un profilo finanziario disponibile al rischio; inoltre, ha accertato come, all’epoca dell’acquisto, le caratteristiche dei titoli, sebbene a natura speculativa, non consentivano una ragionevole previsione del rischio di default dello Stato emittente; ha concluso, quindi, che la banca ha adempiuto ai propri obblighi di informazione e di comunicazione;

– che, pertanto, i motivi sono intesi tutti a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, a “proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, ma tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionale valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice” (Cass. 18039/2012); infatti, questa Corte ha precisato che, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento “opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito (…) configura un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 21, conv., con modif. dalla L. n. 134 del 2012” (Cass. 23940/17);

– che, inoltre, la sentenza impugnata ha correttamente addossato l’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento dei propri obblighi di comunicazione ed informazione in capo alla banca intermediaria, ma li ha ritenuti positivamente assolti;

– che il ricorso incidentale condizionato, il quale espone cinque motivi – volti ad allegare l’adesione dell’investitrice all’offerta di scambio della Repubblica argentina, il valore residuo dei titoli, l’assenza di nesso causale, la limitazione della propria eventuale responsabilità ai danni prevedibili e l’errata attribuzione di rivalutazione ed interessi da parte del tribunale – è, pertanto, assorbito;

– che la condanna alle spese segue la regola della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l’incidentale; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte costituita, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.000,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi), oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2018

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