Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28057 del 31/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 31/10/2019, (ud. 11/06/2019, dep. 31/10/2019), n.28057

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO – M. –

Dott. NONNO Giacomo Mar – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorsi iscritto al n. 11889 del ruolo generale dell’anno 2017,

proposto da:

s.r.l. SICME ENERGY & GAS, in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a

margine del ricorso, dagli avvocati Oreste Cantillo e Guglielmo

Cantillo, elettivamente domiciliatosi presso lo studio del secondo

in Roma, al Lungotevere dei Mellini, n. 17;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del direttore pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello

Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei

Portoghesi, n. 12, si domicilia.

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Basilicata, depositata in data 8 febbraio 2017, n.

85/2/17;

udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 11 giugno 2019

dal consigliere Angelina-Maria Perrino;

sentita la Procura generale, in persona del sostituto procuratore

generale Federico Sorrentino, che ha concluso per l’accoglimento del

primo motivo;

uditi l’avv. Guglielmo Cantillo per la società e l’avvocato dello

Stato Anna Collabolletta per l’Agenzia.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Sicme Energy e Gas s.r.l. è conferitaria del ramo d’azienda attinente alla vendita del gas naturale, avvenuto in data 20 dicembre 2013 e comunicato all’Agenzia delle dogane il successivo 26 febbraio 2014. Ed è in tale qualità che l’Agenzia ha a essa notificato due avvisi di pagamento e due atti d’irrogazione di sanzioni, riguardanti rispettivamente recupero di accisa sul gas naturale e il relativo conguaglio, nonchè le sanzioni per i corrispondenti omessi versamenti, assumendone la responsabilità solidale con la conferente Sicme Energy s.r.l., la quale, pur avendo anch’essa ricevuto notificazione dei medesimi atti, non li ha impugnati.

La contribuente ha, invece, impugnato avvisi e atti d’irrogazione, senza successo nè in primo, nè in secondo grado.

In particolare, la Commissione tributaria regionale della Basilicata ha ritenuto che il trasferimento d’azienda determini la successione nei rapporti preesistenti, con la conseguente responsabilità della cessionaria per i debiti derivanti dal mancato pagamento dell’imposta dovuta e la responsabilità per le sanzioni conseguenti.

A tanto ha aggiunto che l’ufficio ha fatto espressamente salvo il beneficio di escussione.

Contro questa sentenza la società propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi e che illustra con memoria, cui l’Agenzia replica con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Col primo motivo di ricorso la società denuncia la violazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 14, sostenendo che soltanto dopo l’entrata in vigore delle modifiche apportate dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, art. 16, comma 1, lett. g), che ha esteso la responsabilità in solido dei cessionari a tutte le ipotesi di trasferimento di azienda, ivi compreso il conferimento, si potesse applicare il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 14; laddove, nel caso in esame, il conferimento è antecedente alla novella.

Il motivo, pur essendo ammissibile, in quanto, contrariamente a quanto eccepito in controricorso, espone in maniera adeguata i fatti e le questioni di diritto, è infondato.

1.1.- Stabilisce il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 14, rubricato “cessione d’azienda”, nel testo applicabile all’epoca dei fatti, che: “1. Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell’azienda o del ramo d’azienda, per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonchè per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore”.

1.2.- Questa Corte ha avuto quindi già occasione di stabilire che la norma si applica a qualunque ipotesi di cessione d’azienda, anche a quella attuata mediante conferimento, il quale è cessione d’azienda sostenuta da causa societaria (Cass. 27 febbraio 2017, n. 4959).

Non si dubita, difatti, che nel caso di conferimento di azienda a una società -sia essa di persona o di capitali – si verifica un fenomeno traslativo non soggetto alla disciplina dell’art. 2498 c.c., (concernente esclusivamente il caso di trasformazione di società da un tipo in un altro, con conseguente passaggio ipso iure dalla prima alla seconda di diritti ed obblighi), bensì, ove il trasferimento investa l’intera struttura aziendale o parti di essa idonee a costituire autonome unità organizzative e produttive, alle disposizioni dettate, per gli aspetti generali del fenomeno stesso, dall’art. 2558 c.c. e segg., (Cass. 23 dicembre 2016, n. 26953; in termini, con riguardo al regime del diritto di prelazione stabilito dall’art. 230-bis c.c., comma 5, Cass. 21 aprile 2017, n. 10147).

1.3.- La novella sulla quale punta la società, quindi, ha effetto meramente ricognitivo e non già costitutivo.

Il motivo va quindi respinto.

2.- Col secondo motivo, la società lamenta la violazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 14, là dove il giudice d’appello si è contentato dell’indicazione dell’Agenzia, contenuta nell’atto impugnato, di aver fatto salvo il beneficio di escussione.

Corretta è la statuizione del giudice d’appello, in quanto, sebbene questa sezione dubiti se il beneficium rilevi nella fase riscossiva o in quella di esecuzione, senz’altro non v’è dubbio che esso non acquisiti rilevanza in seno alla pretesa impositiva.

2.1.- E ciò perchè l’osservanza del beneficium excussionis, concerne una condizione posta all’esercizio del diritto del fisco di agire esecutivamente ai suoi danni (in termini, in relazione al beneficium excussionis stabilito dall’art. 2304 c.c., vedi Cass. 14 novembre 2011, n. 23749).

3.- Il ricorso va quindi respinto e le spese seguono la soccombenza.

Sussistono i presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la società a pagare le spese, che liquida in Euro 7000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Sussistono i presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 11 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019

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