Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28057 del 24/11/2017


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 28057 Anno 2017
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: TRICOMI LAURA

SENTENZA
sul ricorso 20404-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

MEDICI FABIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI
VILLA SACCHETTI 9, presso lo studio dell’avvocato
GIUSEPPE MARINI, che lo rappresenta

e

difende

unitamente all’avvocato LORIS TOSI giusta delega a
margine;

Data pubblicazione: 24/11/2017

- controricorrente non chè contro

EQUITALIA POLIS SPA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 22/2009 della COMM.TRIB.REG.
VENETCA, depositata il 09/06/2009;

udienza del 14/09/2017 dal Consigliere Dott. LAURA
TRICOMI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per
l’accoglimento per guanto di ragione del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle entrate ricorre con due motivi per la cassazione della

notificata, che, confermando la prima decisione, ha annullato la
cartella di pagamento emessa nei confronti di Fabio Medici, a seguito
della definitività di tre avvisi di accertamento, notificatigli il
27.10.2005, riferiti agli anni 1998/2000, ed emessi a rettifica del
reddito; la CTR ha ritenuto che il contribuente avesse fatto legittimo
affidamento su quanto preannunciatogli via email in data 19.04.2006
da un funzionario dell’Agenzia circa l’intenzione di quest’ultima di
annullare l’avviso per il 1998 e di rettificare quelli per il 1999 ed il
2000, e, considerando tale documento ufficialmente autorizzato e
valido a tutti gli effetti, non avesse ravvisato la necessità di
provvedere all’impugnazione degli avvisi.
Il contribuente resiste con controricorso e così Equitalia Polis SPA.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1,
n.5, cod. proc. civ., la contraddittoria motivazione.
Secondo la ricorrente, la CTR ha sostenuto contraddittoriamente che
il contribuente era stato indotto a non impugnare gli avvisi di
accertamento in conseguenza della email del funzionario, e ciò
nonostante il suo potere impugnatorio si fosse già consumato in data
5.4.2006, e cioè prima della ricezione della email in data 19.04.2006,
di guisa che non poteva ravvisarsi alcun effetto causale tra i due fatti.
2. Con il secondo motivo si denuncia ai sensi dell’art. 360, comma 1,
n.3,

cod.

proc.

civ.,

la

violazione dell’art.21-nonies,

legge

n.241/1990, in combinato disposto all’art.2-quater, d.l. n.564/1994,

sentenza della CTR del Veneto, depositata il 09.06.2009 e non

conv. in legge n. 656/1994, sostenendo che erroneamente la CTR ha
implicitamente ritenuto che la email spedita a titolo personale dal
funzionario potesse integrare un vero e proprio provvedimento di
annullamento in autotutela.
3. Il primo motivo è fondato e va accolto.
Premesso che la sentenza impugnata soggiace al regime del

ratione

temporis dell’art. 366 bis cod. proc. civ, si ritiene di ravvisarlo nel
paragrafo conclusivo del fol. 4 del ricorso.
4.

Passando al merito, si osserva che, contrariamente a quanto

sostiene il controricorrente, il ragionamento svolto dalla CTR si
incardina esplicitamente sull’affidamento indotto dalla email e ne
evidenzia il nesso causale, insistendo sulle conseguenze determinate
da tale affidamento in ordine al mancato esercizio dei poteri difensivi
ed a tutela che l’ordinamento tributario riconosce al contribuente, ove
afferma «Il contribuente di certo, vistosi recapitare una tale
dichiarazione ha legittimamente creduto che fosse un documento
ufficialmente autorizzato e quindi valido a tutti gli aspetti, non
ravvisandosi la necessità, visto l’esito positivo ottenuto dal
contraddittorio, di dover procedere all’impugnazione degli avvisi in
quanto in procinto di essere sostituiti».
Ciò posto la contraddittorietà della pronuncia appare evidente.
Va considerato infatti che è acclarato nella stessa sentenza che gli
avvisi erano divenuti definitivi per decorso del termine impugnatorio,
maggiorato di novanta giorni per la presentazione dell’istanza di
accertamento per adesione in data 06.12.2005, ancor prima della
email, in quanto quest’ultima

– come si desume dalla stessa

decisione – non conteneva alcun riferimento alla sottoscrizione di un
atto di accertamento con adesione ex art.7, legge n.218/1997, ma
preannunciava l’annullamento in autotutela di un avviso e la
emissione di due avvisi rettificati, e cioè atti amministrativi
R.G.N.20404/2010
Cons. est. Laura Tricorni

7

momento di sintesi (o quesito), stante la applicabilità

evidentemente diretti ad incidere sui pregressi e definitivi avvisi: ne
consegue che, in evidente contraddizione, la CTR ha ritenuto che
l’affidamento del contribuente avesse paralizzato l’esercizio del mezzo
impugnatorio che, in realtà, era oramai inammissibile e non più
esercitabile.
5. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del

6. In conclusione il ricorso va accolto sul primo motivo, assorbito il
secondo; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla
CTR del Veneto in diversa composizione per il riesame, la compiuta
motivazione e l’esame delle questioni assorbite.

P.Q.M.
– Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo;
– Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Veneto in diversa
composizione per il riesame, la compiuta motivazione e l’esame delle
questioni assorbite.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2017.

secondo.

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