Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28056 del 24/11/2017


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 28056 Anno 2017
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: TRICOMI LAURA

SENTENZA

sul ricorso 9746-2010 proposto da:
CIDIEMME DI DE MARTIN CLAUDIO & C. SNC in persona del
legale

rappresentante

pro

tempore,

elettivamente

domiciliato in ROMA PIAZZA DEI MARTIRI DI BELFIORE 2,
presso lo studio dell’avvocato ANGELO STEFANORI, che
lo rappresenta e difende giusta delega in calce;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 24/11/2017

- resistente con atto di costituzione avverso la sentenza n. 34/2009 della COMM.TRIB.REG. df< VENE10, depositata il 10/11/2009; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/09/2017 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI; Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per l'annullamento delle sentenze di merito, in subordine accoglimento per guanto di ragione del ricorso; udito per il ricorrente l'Avvocato STEFANORI che ha chiesto l'accoglimento; udito per il resistente l'Avvocato PISANA che ha chiesto il rigetto. udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore FATTI DI CAUSA La società Cidiemme SNC di De Martin Claudio ricorre con quattro regionale del Veneto in epigrafe indicata che, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittima la cartella di pagamento emessa per IRPEG per l'anno 2000 nei confronti della originaria società Enoimpianti SPA, trasformatasi in data 27.07.2007, dopo la notifica della cartella, in Cidiemme SNC. Il giudice di appello ha ritenuto fondata la pretesa dell'Amministrazione, sulla considerazione che la dichiarazione integrativa, attraverso la quale la società aveva voluto far valere un suo preteso errore dichiarativo, era stata presentata telematicamente il 24.10.2002, oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo (il 30.09.2002) e, quindi, fuori termine. L'Agenzia delle entrate ha partecipato alla pubblica udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Preliminarmente va osservato che, nel caso in esame, non ricorre alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario tra società di persone e soci, posto che la società destinataria della cartella, concernente l'IRPEG, era una società di capitali ed il debito di imposta in contestazione afferisce solo alla società di persone così come trasformata, quale pregresso debito sociale, e non ai soci. 1.2. Primo motivo - Violazione e falsa applicazione dell'art.2, commi 8 e 8 bis, del d.P.R. n.322/1998 (art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.), in riferimento alla individuazione del termine entro il quale è possibile presentare la dichiarazione integrativa telematica. motivi per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria Sostiene la ricorrente che il comportamento della contribuente doveva essere valutato tenendo conto della disposizione introdotta dal d.P.R. n.435/2001 con decorrenza dal 1° gennaio 2002 secondo la quale, nel caso di dichiarazione integrativa a favore del contribuente il termine di presentazione, come per la dichiarazione dei redditi dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche trasmessa a quello di chiusura del periodo di imposta, e che tale termine era da individuare nel 31 ottobre 2002. 1.3. Secondo motivo - Violazione e/o falsa applicazione dell'art.9 della legge n.289/2002 e dell'art.2, comma 8 bis, del d.P.R. n.322/1988 (art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.) in riferimento alla individuazione dei limiti di applicabilità della irrilevanza della presentazione di dichiarazioni dei redditi rettificative nell'anno 2002. Sostiene la ricorrente che la dichiarazione integrativa non poteva essere considerata tardiva perché presentata dopo il 30 settembre 2002, in quanto la disposizione dell'art.9 cit., che stabiliva l'irrilevanza ai fini del condono delle dichiarazioni rettificative presentate oltre il 30.09.2002, riguardava un ambito impositivo diverso da quello oggetto della controversia. 1.4. Terzo motivo - Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del d.P.R. n.322/1988, nel testo pro tempore vigente (art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ. ) ai fini della determinazione della data di invio telematico delle dichiarazioni rettificative. 1.5. Quarto motivo - Violazione e/o falsa applicazione dell'art.127 del d.P.R. n.917/1986 (art.360, comma 1, n.3, cod. proc. civ. ). Sostiene il ricorrente che, qualora non si ritenesse fondato il giudicato endoprocedimentale in ordine ai profili sostanziali della vicenda, la decisione dovrebbe comunque essere censurata per non avere tento conto la CTR del divieto di doppia imposizione. R.G.N.9746/2010 Cons. est. Laura Tricorni 9 telematicamente, scadeva l'ultimo giorno del decimo mese successivo 2.1. Il primo ed il secondo motivo sono fondati e vanno accolti, nei termini di seguito precisati, con assorbimento degli altri motivi. 2.2. Innanzi tutto va osservato che la CTR ha riconosciuto che la dichiarazione integrativa de quo agitur venne presentata telematicamente in data 24.10.2002, ed ha altresì statuito che era irrilevante che tale documento fosse stato consegnato società) poiché - con accertamento in fatto non censurato ai sensi dell'art.360, comma 5, cod. proc. civ. - la ricevuta rilasciata dall'intermediario "... non dà la certezza, mentre è certa la data di ricevimento per via telematica dell'A. F. ...". Tanto premesso in fatto, va considerato che ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.P.R. n.322/1988, nel testo vigente ratione temporis, il termine per la presentazione della dichiarazione fiscale in via telematica era fissato al 31 ottobre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta e tale termine va applicato anche alla dichiarazione integrativa trasmessa con il medesimo mezzo. Ne consegue che la pronuncia di tardività formulata dalla CTR risulta errata, in riferimento a detto quadro normativo. 2.3. Pur osservando che la motivazione, estremamente stringata, non consente di comprendere in che misura il riferimento alla data del 30.09.2002 sia ricollegabile all'applicazione dell'art.9, comma 16, della legge n.289/2002, è comunque di tutta evidenza che la statuizione di tardività non può trovare conforto nemmeno in detta ultima disposizione, che non sancisce alcun autonomo termine decadenziale con riferimento al 30.09.2002, ma stabilisce che la domanda di condono debba riguardare la dichiarazione originaria, e non la integrativa presentata successivamente al 30.09.2002, precisando che i contribuenti, accedendo al condono, implicitamente rinunciano agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative, posto che la norma così recita «16. I contribuenti che hanno presentato R.G.N.9746/2010 Cons. est. Laura Tricorni 3 all'intermediario finanziario il 31.05.2002 (come sostenuto dalla successivamente al 30 settembre 2002 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.322, e successive modificazioni, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo sulla base delle dichiarazioni originarie costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.». Ne consegue che la pronuncia di tardività non è compatibile nemmeno con detto quadro normativo. 3.1. L'accoglimento dei primi due motivi comporta l'assorbimento degli ultimi due motivi, con la precisazione che la questione circa la eventuale ricorrenza di un giudicato endoprocessuale sui profili sostanziali della vicenda è posta incidentalmente nel quarto motivo in maniera inammissibile, a tacere del fatto che la motivazione della decisione impugnata nella sua estrema sinteticità non consente di ravvisare alcuna pronuncia né esplicita, né implicita sul merito della questione. 3. In conclusione il ricorso va accolto sui motivi primo e secondo, assorbiti gli altri. La sentenza va cassata e rinviata alla CTR del Veneto per il riesame e la statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. - Accoglie il ricorso sui motivi primo e secondo, assorbirgli altri; - Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Veneto per il presentate. L'esercizio della facoltà di cui al periodo precedente riesame e la statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 14 settembre 2017. DEP077.,\T^ NCATELLERIA

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