Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28056 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. II, 21/12/2011, (ud. 29/11/2011, dep. 21/12/2011), n.28056

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.I. (c.f. (OMISSIS)) rappresentato e difeso

dall’avv. Lepera Carmelo giusta procura a margine del ricorso e

domiciliato ex lege presso la Cancelleria della Suprema Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

Condominio (OMISSIS) sito in

(OMISSIS) – (c.f. );

– Intimato –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n.111/05,

dep.ta l’08/02/2005;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del

29/11/2011 dal Consigliere Dott. Bianchini Bruno;

Udito l’avv. Barbuto Luca, per la parte ricorrente , giusta delega

dell’avv. Lepera Carmelo che ha insistito per l’accoglimento del

ricorso;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RUSSO Rosario, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.I. citò innanzi al Tribunale di Cosenza il Condominio (OMISSIS), affinchè venisse dichiarato il proprio diritto, contestato dall’ente di gestione anche mediante la minacciata apposizione di un cancello, di utilizzare il cortile condominiale, adducente alla corte di proprietà esclusiva di mq 105, antistante locali di proprietà, adibiti ad esercizio commerciale, siti al piano terra nel complesso condominiale e con accesso dalla via (OMISSIS). Il Condominio convenuto, costituitosi per resistere a tali domande, chiese in via riconvenzionale: che venisse dichiarata la nullità dell’art. 5 del regolamento condominiale, predisposto dal costruttore, che aveva consentito l’utilizzo commerciale dei locali del B.; che fosse autorizzata la chiusura mediante cancello elettrico del passaggio carrabile, al fine di consentire l’uso del cortile a tutti i condomini e non già solo al B. o ai clienti della di lui attività commerciale; che fosse dichiarata la nullità della vendita all’attore della porzione di mq 105 della corte comune (richiesta quest’ultima che aveva peraltro originato separato giudizio, all’epoca pendente). L’adito Tribunale, con sentenza n. 367/2002, accolse la domanda del B. e respinse le richieste riconvenzionali. La Corte di Appello di Catanzaro, pronunziando sentenza n. 111 /2005 – resa peraltro nei confronti del Condominio (OMISSIS) – dichiarò la nullità degli atti del processo di primo grado e della conseguente sentenza, rinviando le parti innanzi al Tribunale di Cosenza, avendo rilevato d’ufficio che l’amministratore del Condominio aveva agito, sia in primo che in secondo grado, senza produrre alcuna deliberazione assembleare, adottata all’unanimità, che a ciò lo autorizzasse, pur essendo ciò necessario, dal momento che tutti i condomini sarebbero stati litisconsorti necessari dell’azione intrapresa dal B., in quanto l’accoglimento della domanda del predetto avrebbe compresso il diritto di tutti gli altri condomini. Per la cassazione di tale pronunzia il B. ha proposto ricorso, basandolo su due motivi.

Il Condominio non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Con il primo motivo viene denunziata la “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 354 e 102 c.p.c. e dell’art. 1131 c.p.c., comma 2; violazione dell’art. 112 c.p.c. – contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia” assumendo il ricorrente che le proprie richieste non erano dirette a limitare il diritto di ciascun condomino sulla corte comune (anche mediante la costituzione di un diritto reale in proprio favore su detto bene) bensì a far accertare l’illegittimità della contestazione del proprio diritto di proprietà su parte di essa: in tale prospettiva dunque l’amministratore del condominio aveva la piena legittimazione passiva a resistere alle pretese di esso ricorrente, con la conseguenza che non sarebbe stata necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini.

2 – Con il secondo motivo viene fatta valere la “violazione e/o falsa applicazione delle seguenti norme: art. 102 c.p.c.; artt. 948 e 1130 c.c. in relazione alla domanda riconvenzionale spinta dal Condominio (OMISSIS) avente ad oggetto la dichiarazione di nullità, in parte qua, del rogito di acquisto del B. ” osservando il ricorrente che la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità delle domande riconvenzionali del Condominio, dal momento che l’ente di gestione, chiedendo accertarsi la nullità del rogito di trasferimento della proprietà dell’area di mq 105, in considerazione dell’effetto acquisitivo – pro quota – che l’accoglimento di tale richiesta avrebbe comportato per i singoli condomini, avrebbe dovuto citarli in giudizio, siccome litisconsorzi necessari.

3 – I due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro evidente connessione, sono fondati.

3/a – Va innanzi tutto evidenziato che la controversia non riguardava – a parte rei – i diritti dominicali spettanti ai condomini uti singuli bensì quelli che di cui gli stessi erano titolari per la partecipazione alle parti comuni ex art. 1117 cod. civ.; da ciò deriva che l’ente di gestione, essendo rappresentante – pur senza personalità giuridica – dei condomini medesimi, ben poteva esser chiamato in giudizio al fine di ottenere una pronunzia dichiarativa della illegittimità delle contestazioni del diritto dominicale del B. che facesse stato nei confronti di tutti i condomini.

3/b – Da ciò derivava poi l’inapplicabilità della giurisprudenza richiamata dalla Corte catanzarese – Cass. 10.828/2001 – a sostegno della eccezione al principio della legittimazione generale dell’amministratore di condominio nei casi in cui si controverta in merito alla richiesta di un condomino di vedersi riconosciuta la proprietà singolare su un bene comune.

4/a – La questione sollevata d’ufficio dalla Corte territoriale, oltre ad essere errata in punto di diritto con riferimento alla legittimazione, non è condivisibile neppure allorquando accomuna detto profilo – attinente alla titolarità della situazione fatta valere in giudizio – a quello relativo alla rappresentanza processuale dell’amministratore del condominio la quale, attenendo alla legitimatio ad processum, ben può formare oggetto di esercizio di poteri officiosi di regolarizzazione – su cui v. Cass. Sez. Un n. 18331/2010-IV/b – Nella fattispecie peraltro la Corte distrettuale, pur non correttamente accomunando i due profili sopra indicati – rappresentanza processuale e titolarità – ha escluso la legittimazione sostanziale, in capo all’ente di gestione, di chiedere la nullità di un negozio – la compravendita della porzione di cortile al B. – che rappresentava res inter alios e che avrebbe comportato comunque la necessità della chiamata in causa di tutti i condomini.

4/c – Ne consegue che la Corte calabrese non avrebbe potuto dichiarare la nullità dell’intero giudizio di primo grado – anche dunque per il capo di decisione attinente l’accoglimento della domanda del B. – ma solo di quella parte interessante la domanda riconvenzionale del Condominio.

5 – La sentenza va dunque cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte di Appello di Catanzaro che si atterrà al principio di diritto sopra delineato e che pronunzierà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per la ripartizione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2A Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 29 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

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