Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28056 del 16/12/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 28056 Anno 2013
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: D’AMICO PAOLO

SENTENZA

sul ricorso 26873-2007 proposto da:
LAZZAROTTI GIOVANNI LZZGNN32B29F340K, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CLAUDIO MONTEVERDI 20,
presso lo studio dell’avvocato LAIS GIULIO, che lo

Data pubblicazione: 16/12/2013

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BAZZANI
VIRGILIO giusta delega in atti;
– ricorrente contro

EULER HERMES SIAC SOCIETA’ ITALIANA ASSICURAZIONE
CREDITI (già EULER S.I.A.C. – SOCIETA’ ITALIANA
ASSICURAZIONE CREDITI S.P.A.) 80145410587, in persona

161>

dell’Amministratore Delegato Dott. JEAN FRANCOIS
BELLISSEN elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
BRUNO BUOZZI 82, presso lo studio dell’avvocato
GREGORIO IANNOTTA, che la rappresenta e difende
giusta delega in atti;

avverso la sentenza n. 5284/2006 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 30/11/2006, R.G.N.
4096/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/11/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’AMICO;
udito l’Avvocato GIULIO LAIS;
udito l’Avvocato ANTONELLA IANNOTTA per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso;

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– controrícorrente

Svolgimento del processo

La s.p.a. Autostrade chiese al Presidente del Tribunale
di Roma l’emissione di un decreto ingiuntivo per £
3.999.000.000 nei confronti della s.p.a. S.i.a.c. – Società
italiana assicurazioni e cauzioni – che aveva costituito, per

esponente, una cauzione sino alla concorrenza di £
4.000.000.000.
La Card Service si era obbligata a prestare tale cauzione
a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni nascenti da un
contratto di commercializzazione di tessere prepagate Viacard,
emesse dalla Società Autostrade.
Avverso

il

suddetto

decreto

ingiuntivo

propose

opposizione la S.i.a.c. la quale, in via subordinata, chiese
che la Card Service fosse condannata a restituirle quanto ella
fosse stata eventualmente costretta a versare alla società
Autostrade.
Quest’ultima

si

costituì

chiedendo

il

rigetto

dell’opposizione.
La Card Service, in liquidazione, costituendosi in
giudizio, eccepì la propria carenza di legittimazione e, nel
merito, concluse per il rigetto della domanda di surroga.
Chiese altresì la chiamata in causa di Fernando Ruffo e di
Giovanni Lazzarotti che avevano garantito le obbligazioni

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incarico della s.r.l. Card Service ed a favore di essa

della stessa Card Service, nascenti dalla polizza fideiussoria
azionata dalla società Autostrade.
Si costituirono quindi Ruffo e Lazzarotti chiedendo il
rigetto delle domande contro di loro formulate; il Lazzarotti
in particolare disconobbe la sottoscrizione in calce al

Con separato ricorso monitorio la S.i.a.c. domandò che
venisse ingiunto ai citati Ruffo e Lazzarotti, in solido fra
di loro ed in forza della garanzia prestata, di pagare
l’importo di £ 4.658.282.740, oltre accessori.
Emesso il decreto ingiuntivo, lo stesso fu opposto dal
Lazzarotti.
I due procedimenti furono riuniti.
La causa venne interrotta a seguito del decesso del
procuratore del Lazzarotti e del fallimento della Card Service
e quindi riassunta. Nel relativo procedimento non si costituì
il suddetto fallimento.
Il Tribunale, decidendo sulle due opposizioni con
sentenza n. 9183/2002, le respinse; dichiarò improcedibile la
domanda proposta dalla S.i.a.c. nei confronti del fallimento
della Card Service; condannò la stessa S.i.a.c. alla refusione
delle spese in favore della società Autostrade; condannò il
Lazzarotti a pagare le spese sostenute dalla S.i.a.c., ponendo
a carico del medesimo quelle liquidate per la consulenza
tecnica.
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contratto di garanzia.

Propose appello contro tale decisione la società Euler
S.i.a.c., succeduta alla S.i.a.c. (ed indi trasformatasi in
Euler Hermes S.i.a.c.) chiedendone l’integrale riforma.
Propose appello incidentale il Lazzarotti.
Nessuno si costituì per il fallimento della Card Service

La Corte d’appello respinse l’appello proposto dalla
Euler Hermes S.i.a.c. contro la società Autostrade e separò il
giudizio contro il Lazzarotti.
La medesima Corte, pronunciandosi nel giudizio proposto
dal Lazzarotti, dichiarò inammissibile l’appello incidentale
di quest’ultimo in quanto era decorso il termine annuale per
la sua proposizione.
Propone ricorso per cassazione Giovanni Lazzarotti, con
un unico motivo.
Resiste con controricorso la Euler Hermes S.i.a.c.
Le parti presentano memorie.
Motivi della decisione

Con l’unico motivo del ricorso Giovanni Lazzarotti
denuncia «Violazione/falsa applicazione di norme di dirittoomessa motivazione su punto decisivo della controversia: art.
360, n. 3 e n. 5 c.p.c. con riferimento agli artt. 325, 327,
329, 331, 334, 331 e 102 c.p.c.»
che la sentenza impugnata,

Assume il ricorrente:

affermando che egli avrebbe dovuto proporre tempestivamente
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e per il Ruffo.

appello autonomo avverso la sentenza di primo grado, perché
nel giudizio in esame non si hanno domande tra loro
dipendenti, non ha correttamente utilizzato le norme in
materia di appello incidentale tardivo e in materia di cause
inscindibili e/o dipendenti; che la Corte ha omesso la

rapporto di dipendenza tra le domande proposte con l’appello
principale della S.i.a.c. e le domande proposte con l’appello
incidentale del Lazzarotti.
Il motivo è fondato.
Sulla base del principio dell’interesse all’impugnazione,
le Sezioni Unite di questa Corte, hanno infatti affermato che
l’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a
tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che
l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto di
interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato
solidale aveva prestato acquiescenza.
Conseguentemente, tale appello (incidentale tardivo) è
stato ritenuto ammissibile, sia quando rivesta la forma della
controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale,
sia quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta
contro la parte investita dell’impugnazione principale, anche
se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente
principale, atteso che, anche nelle cause scindibili, il
suddetto interesse sorge dall’impugnazione principale la
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motivazione in ordine alla dichiarata insussistenza di un

quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell’assetto
delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal
coobbligato solidale (Cass., Sez. Un., 27 novembre 2007, n.
24627).
In altri termini, in base al combinato disposto degli

incidentale tardiva anche quando sia scaduto il termine per
l’impugnazione principale e persino se la parte abbia prestato
acquiescenza alla sentenza, indipendentemente dal fatto che si
tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che,
quindi, l’interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che
nessuna distinzione in proposito è contenuta nelle citate
disposizioni; l’unica conseguenza sfavorevole
dell’impugnazione cosiddetta tardiva è che essa perde
efficacia se l’impugnazione principale è dichiarata
inammissibile. Ne consegue che nella fattispecie in esame era
ammissibile l’appello incidentale tardivo del Lazzarotti,
proposto con l’atto di costituzione in appello.
In conclusione, per le ragioni che precedono, il ricorso
deve essere accolto, con cassazione dell’impugnata sentenza e
rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione,
che, adeguandosi al principio stabilito dalle Sezioni Unite di
questa Corte, dovrà esaminare l’appello incidentale tardivo
del Lazzarotti e decidere anche sulle spese del giudizio di
cassazione.
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artt. 334, 343 e 371 c.p.c, è ammessa l’impugnazione

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza
e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in diversa
composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Roma, 7 novembre 2013

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