Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28056 del 09/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 09/12/2020, (ud. 26/06/2020, dep. 09/12/2020), n.28056

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14917-2015 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUNIO

BAZZONI 1, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ASCIANO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSITENZA A FAVORE DEI DOTTORI

COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 7, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE MAURIZIO CESARIO, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARIA PUNZI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3094/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 15/12/2014 r.g.n. 983/2013.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 9.12.2014, la Corte d’appello di Bari, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di M.M. volta a sentir dichiarare la legittimità della sua iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti nel periodo 1974-1988 e, conseguentemente, la nullità del provvedimento con cui la Cassa aveva disconosciuto la regolarità della sua iscrizione per il contemporaneo svolgimento dell’attività incompatibile di agente assicurativo;

che avverso tale pronuncia M.M. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, poi illustrati con memoria;

che la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione della L. n. 21 del 1988, artt. 20-22, per avere la Corte di merito ritenuto che la Cassa abbia il potere di annullare periodi di assicurazione durante i quali la professione sia stata svolta in situazione di incompatibilità, ancorchè quest’ultima non sia stata accertata e sanzionata dal competente Consiglio dell’Ordine;

che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per non avere la Corte territoriale valutato se, nel caso di specie, l’esercizio dell’attività di agente assicurativo concretasse realmente una causa d’incompatibilità, avuto riguardo alle sue caratteristiche di fatto (ridotte dimensioni dell’agenzia, modestia del portafoglio clienti, mancata iscrizione all’albo degli agenti, ecc.), non potendosi presumere alcuna mancata contestazione da parte sua delle anzidette circostanze in dipendenza della mancata riproposizione in appello della relativa questione, che era rimasta assorbita in prime cure per avere il giudice accolto la censura principale circa il difetto di potere della Cassa di annullare periodi di iscrizione in assenza di provvedimenti del Consiglio dell’Ordine;

che il primo motivo è infondato, essendosi consolidato il principio di diritto secondo cui la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti deve ritenersi titolare del potere di accertare, sia all’atto dell’iscrizione ad essa, sia periodicamente e comunque prima dell’erogazione di qualsiasi trattamento previdenziale, ed a tale limitato fine, che l’esercizio della corrispondente professione non sia stato svolto nelle situazioni di incompatibilità di cui al D.P.R. n. 1067 del 1953, art. 3 (ora D.Lgs. n. 139 del 2005, art. 4), ancorchè quest’ultima non sia stata accertata dal Consiglio dell’Ordine competente (Cass. S.U. n. 2612 del 2017, cui ha dato continuità, tra le più recenti, Cass. n. 19638 del 2018);

che parimenti infondato è il secondo motivo, essendosi chiarito che le parti del processo di impugnazione sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale ex art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell’art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite (Cass. S.U. n. 7940 del 2019), ciò che nella specie non è pacificamente avvenuto (cfr. pagg. 8-9 del ricorso per cassazione);

che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza;

che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA