Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28055 del 31/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 31/10/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 31/10/2019), n.28055

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – rel. Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23078/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici domicilia in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

PETROLIFERA SEBINA S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 92/46/11 della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, depositata il 14 luglio 2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28

maggio 2019 dal Consigliere Gianluca Grasso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Federico

Sorrentino che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato dello Stato Francesca Subrani.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – La Petrolifera Sebina s.r.l. ha impugnato gli avvisi di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva rettificato le dichiarazioni IVA presentate dalla società per gli anni 2001 e 2002, contestando analoghi rilievi sui seguenti profili: 1) cessione senza fattura di kerosene, riprendendo la relativa IVA e irrogando una sanzione; 2) omessa regolarizzazione di acquisti di gasolio, irrogando la relativa sanzione; 3) emissione di fatture irregolari con le quali si indicava un prodotto – kerosene – diverso da quello effettivamente ceduto (gasolio); con irrogazione della conseguenziale sanzione; 4) presentazione di dichiarazione con indicazione di IVA inferiore a quella dovuta.

La Commissione tributaria provinciale di Bergamo, riuniti i ricorsi, con sentenza n. 107/06/2007, depositata il 12 settembre 2007, ha accolto parzialmente le doglianze della società contribuente in merito ai rilievi riguardanti la cessione del kerosene.

2. – La Commissione tributaria regionale della Lombardia ha respinto l’impugnazione dell’Agenzia delle entrate e accolto parzialmente l’appello incidentale della società, annullando gli avvisi di accertamento per le annualità di imposta 2001 e 2002 limitatamente alle violazioni per omissione di fatturazione di operazioni imponibili ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, per omessa regolarizzazione di operazioni imponibili ai sensi del D.P.R. n. 441 del 1997, art. 4, e per infedele dichiarazione IVA, ai sensi del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8, confermando la legittimità dei rilievi per le differenze residue delle rimanenze e delle sanzioni per le restanti violazioni.

3. – L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

La società contribuente, pur regolarmente intimata, non si è costituita in giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione D.P.R. n. 441 del 1997, art. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Parte ricorrente evidenzia che la Commissione tributaria regionale ha ritenuto erroneamente non applicabile la presunzione di cessione o acquisto, accogliendo una deduzione di controparte che essa riporta nella sentenza, secondo cui il D.P.R. n. 441 del 1997, art. 4, non avrebbe potuto trovare applicazione in quanto la rilevazione fisica delle giacenze è avvenuta nel 2004, mentre le presunzioni si appuntano su rimanenze risultanti dalle movimentazioni della merce (e sulle rimanenze dichiarate in contabilità) nel 2001 e 2002. La Commissione tributaria regionale avrebbe travisato il significato del D.P.R. n. 441 del 1997, art. 4, comma 1, poichè la norma si limita a individuare il momento in cui operano le presunzioni, ove vi sia stata una rilevazione fisica delle rimanenze, ma non ne limita l’operatività nè al solo caso che vi sia stata rilevazione fisica delle rimanenze, nè dispone che l’operatività della presunzione decorra dal momento in cui vi sia stata rilevazione (fisica o fatta altrimenti) delle rimanenze.

1.1. – Il motivo è fondato.

In tema di accertamento dell’IVA e delle imposte sui redditi, in base al D.P.R. n. 441 del 1997, art. 4, comma 2, le eventuali differenze quantitative derivanti dal raffronto tra le risultanze delle scritture ausiliarie di magazzino di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 14, comma 1, lett. d), o della documentazione obbligatoria emessa e ricevuta, e le consistenze delle rimanenze registrate, costituiscono presunzione di cessione o di acquisto per il periodo d’imposta oggetto del controllo, presunzione che è relativa e superabile non con qualunque mezzo di prova, ma solo con le prove tassativamente indicate dal cit. D.P.R. n. 441 del 1997, artt. 1 e 2, (Cass. 4 dicembre 2018, n. 31273).

Nel caso di specie, appare congrua la ricostruzione effettuata in sede di accertamento dalla Guardia di Finanza sulla base delle rimanenze contabili del kerosene alla luce delle fatture e dei documenti accompagnamento per gli anni oggetto del controllo, per cui non si ravvisa il contrasto con la disposizione di cui al D.P.R. n. 441 del 1997, art. 4.

2. – Con il secondo motivo di ricorso si contesta la motivazione omessa o insufficiente in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella parte in cui la sentenza si limita ad affermare che ritiene congruente alla vendita di gasolio fatturato come kerosene, l’acquisto di gasolio fatturato come kerosene, ma tale fatto non dimostra l’acquisto del gasolio, prospettandone la mera possibilità. Su tale fatto decisivo la Commissione tributaria regionale sostanzialmente omette di motivare o quantomeno incorre in una motivazione gravemente insufficiente.

2.1. – Il motivo è fondato.

Ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – nel testo applicabile ratione temporis anteriormente alla riformulazione disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, – quando il giudice di merito ometta di indicare, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. 6 giugno 2012, n. 9113; Cass. 27 gennaio 2006, n. 1756; Cass. 25 febbraio 1998, n. 2067. In senso conforme, sia pur sotto la nuova disciplina, Cass. 18 giugno 2018, n. 16057; Cass. 7 aprile 2017, n. 9105; Cass., Sez. Un., 3 novembre 2016, n. 22232).

Nel caso di specie, la pronuncia impugnata risulta del tutto incomprensibile in ordine all’acquisto dei prodotti oggetto della controversia (gasolio e kerosene) e alla loro relativa fatturazione, per cui la Commissione tributaria regionale non ha effettuato una approfondita disamina logica e giuridica delle risultanze istruttorie, come sarebbe stato necessario, rendendo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.

3. – L’accoglimento dei primi due motivi determina l’assorbimento dei restanti profili di doglianza (con il terzo motivo si denuncia la violazione falsa applicazione del D.Lgs. n. 47 del 1997, art. 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contestando parte ricorrente la motivazione nella parte in cui ha ritenuto che non potesse contestarsi a controparte la omessa regolarizzazione degli acquisti, posto che il prodotto ceduto e quello fatturato avevano stessa quantità e valore; con il quarto motivo di ricorso si prospetta la motivazione omessa o insufficiente su un fatto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in merito alla affermazione secondo cui i quantitativi di kerosene fatturato e quelli di gasolio effettivamente ceduti avevano lo stesso valore/prezzo di acquisto).

4. – La pronuncia va pertanto cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione civile, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019

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