Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28055 del 16/12/2013


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 28055 Anno 2013
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: D’AMICO PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso 14059-2007 proposto da:
CARDONE BRUNO, CARDONE ANTONELLA, FERRERI ROBERTO
FRRRRT63A18B841P, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA G. PAISIELLO 55, presso lo studio dell’avvocato
SCOCA MARIA CHIARA, rappresentati e difesi dagli
avvocati MARTINETTI ENRICO, COLAGRANDE ROBERTO giusta
delega in atti;
– ricorrenti contro

2013
2047

BOTTERO

MICHELE

BTTMHL38A18G697A,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63,
presso lo studio dell’avvocato CONTALDI MARIO, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati BARALE

1

Data pubblicazione: 16/12/2013

PIERCARLO, DEMARIA CLAUDIO giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1428/2006 della CORTE
D’APPELLO di TORINO, depositata il 19/09/2006, R.G.N.
487/2004;

udienza del 07/11/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’AMICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’estinzione per rinuncia;

2

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 23 marzo 1999 Michele
w Bottero convenne dinanzi al Tribunale di Mondovì, Roberto
Ferreri e Antonella e Bruno Cardone chiedendo, previa
dichiarazione di illegittimità di un nuovo edificio costruito

risarcimento dei danni a lui cagionati dall’edificazione di
tale edificio.
Il Tribunale di Mondovì accolse le domande attrici e,
previa dichiarazione di illegittimità del fabbricato, condannò
i convenuti al risarcimento dei danni, liquidati in complessivi
C 56.328,92, oltre accessori.
Avverso tale sentenza proposero appello Roberto Ferreri e
Antonella e Bruno Cardone.
La Corte d’appello, in parziale accoglimento del gravame,
ha condannato gli appellanti, in solido, al risarcimento dei
m

danni subiti dal Bottero nella minor somma di C 19.367,13,
oltre accessori.

4
Ha confermato nel resto la sentenza appellata.
Hanno proposto ricorso per cassazione Roberto Ferreri e
Antonella e Bruno Cardone con otto motivi.
Ha resistito con controricorso Michele Bottero.
In data 7 novembre 2013, avendo le parti definito
transattivamente e stragiudizialmente la lite, è pervenuta la

3

dai medesimi convenuti, che questi ultimi fossero condannati al

rinuncia al ricorso per cassazione talché il P.G. d’udienza ha
chiesto che venga dichiarata l’estinzione del processo.
La richiesta va accolta.
La rinuncia infatti è formalmente perfetta in guanto
sottoscritta da Roberto Ferreri, da Antonella e Bruno Cardone
nonché dall’Avv. Enrico Martinetti.
Detta rinuncia è stata accettata e sottoscritta da Michele
Bottero nonché dagli Avv. Piercarlo Barale e Claudio Demaria.
Ne consegue l’estinzione del giudizio di cassazione per
rinuncia al ricorso.
Non v’è luogo a disporre sulle spese del giudizio di
cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo e non dispone sulle
spese del giudizio di cassazione.
Roma, 7 novembre 2013

%

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