Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28054 del 31/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 31/10/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 31/10/2019), n.28054

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – rel. Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso 12854/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del Direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici domicilia in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

ASTRIC S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avv. Enrico Bracco in forza di procura

speciale rilasciata in calce al controricorso ed elettivamente

dom.to presso il suo studio in Roma, via Flaminia Vecchia 732/0;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 79/10/11 della Commissione tributaria

regionale del Lazio, depositata il 28 marzo 2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28

maggio 2019 dal Consigliere Gianluca Grasso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Federico

Sorrentino che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato dello Stato Francesca Subrani e l’Avv. Enrico

Bracco.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – La Astric s.r.l. ha richiesto l’annullamento dell’avviso di pagamento n. (OMISSIS) prot. (OMISSIS) emesso dalla Agenzia delle dogane all’esito della propria attività ispettiva svolta nel 2006, con cui è stato accertato che la società, importatrice di olii lubrificanti di provenienza comunitaria, avrebbe successivamente rivenduto gli stessi senza assolvere al versamento dell’accisa.

La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 338/40/08, ha accolto il ricorso.

2. – La Commissione tributaria regionale del Lazio ha respinto l’appello dell’Agenzia delle dogane, sulla base della interpretazione della Dir. n. 2003/96 CE, del 27 ottobre 2003, che obbligava gli Stati membri a tassare i prodotti energetici, tra i quali gli oli lubrificanti. Poichè la Dir. 2003/96/CE è stata recepita nell’ordinamento italiano in data 2 febbraio 2007 dal D.Lgs. n. 26 del 2007, con efficacia dal 1 giugno 2007, solo a partire da questa data l’olio di cui trattasi sarebbe soggetto ad accisa. La pretesa avanzata dall’Ufficio era priva di fondamento nel caso di specie, poichè l’impugnato avviso di pagamento atteneva all’anno 2005.

3. – L’Agenzia delle entrata ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La società contribuente resiste con controricorso.

In prossimità dell’udienza, la controricorrente ha depositato una memoria ex art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 62, anche in relazione al D.L. n. 452 del 2001, art. 6, in combinato disposto con in D.L. 24 settembre 2002, n. 209, conv. con mod. con la L. 22 novembre 2002, n. 265, e alla L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 116, – legge finanziaria 2006. Violazione della Dir. CE del Consiglio 27 ottobre 2003, n. 96 del 2003, (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Parte ricorrente sostiene che il D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 62, – secondo cui gli oli lubrificanti sono sottoposti ad imposta di consumo se destinati, messi in vendita o impiegati per usi diversi dalla combustione e carburazione e il cui comma 5, stabilisce che gli oli lubrificanti e gli altri oli minerali, ottenuti congiuntamente dalla rigenerazione di oli esausti, derivanti da oli, a base minerale o sintetica, già immessi in consumo sono sottoposti ad imposta pari al 50% dell’aliquota normale prevista per gli oli di prima distillazione – imponeva la tassazione degli oli lubrificanti a far data dal 1 gennaio 2004. La Dir. 2003/96/CEE del 27 ottobre 2003, nel ristrutturare il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, ha fatto venir meno l’obbligo in precedenza imposto agli Stati membri di non prelevare tributi su taluni prodotti energetici, tra i quali gli oli lubrificanti, a seguito dell’abrogazione espressa, a partire dal 31 dicembre 2003, delle direttive 92/81/CEE (relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali) e 92/82/CEE (relativa al ravvicinamento delle aliquote di minerali). Il D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 62, inoltre, non risulta abrogato dalla L. 22 novembre 2002, n. 265, che ha rinviato l’entrata in vigore della disposizione abrogativa alla data in cui sarebbe divenuto efficace un regolamento recante l’istituzione di un contributo di riciclaggio che non è stato mai emanato. Lo Stato italiano si è attivato per chiarire gli effetti dell’adozione della Dir. n. 96 del 2003, stabilendo, nella L. finanziaria n. 266 del 2005, art. 1, comma 116, in applicazione della citata Dir., che l’art. 62, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, continua a esplicare i suoi effetti e al primo periodo del medesimo art. 62, comma 5, la denominazione “oli usati” deve intendersi riferita ad oli usati raccolti in Italia. Tale tesi sarebbe stata recepita da alcune pronunce della Suprema Corte in ambito tributario penale.

2.1. – Il motivo è fondato.

In tema di oli lubrificanti, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 1 marzo 2019, n. 6138; Cass. 29 dicembre 2011, n. 29571), la Dir. del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, come modificata dalla Dir. del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/75/CE, deve essere interpretata – come affermato dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea 5 luglio 2007, cause riunite C-145/06 e 146/06, Fendt Italiana Srl contro Agenzia Dogane – Ufficio Dogane di (OMISSIS) – nel senso che la normativa nazionale di cui al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 62 e della L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 116, che prevede la riscossione di un’imposta di consumo gravante sugli oli lubrificanti quando sono destinati, messi in vendita o impiegati per usi diversi da quelli di carburante per motori o combustibile per riscaldamento, non si pone in contrasto con il diritto dell’Unione, essendo gli Stati membri liberi di imporre una propria tassazione sui prodotti energetici.

Il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 62, non contrasta con il diritto dell’Unione, poichè l’emanazione della Dir. 2003/96/CE – che ha abrogato le precedenti Dir. 92/81/CEE e Dir. 92/82/CEE, – ha eliso i profili di incompatibilità con la normativa Europea e gli oli lubrificanti non sono assoggettati all’accisa armonizzata, configurandosi come prodotti in relazione ai quali gli Stati membri conservano la facoltà impositiva, a condizione di non dare luogo, negli scambi fra Stati membri, a formalità connesse al passaggio di frontiera (Cass. n. 6138 del 2019; Corte di giustizia UE, sentenza 5 luglio 2007, cause riunite C-145/06 e C-146/06, Fendt Italiana Srl contro Agenzia Dogane – Ufficio Dogane di (OMISSIS), pt. 44).

Non essendo divenuto operativo il meccanismo abrogativo-sostitutivo delineato dal D.L. n. 452 del 2001, conv., con modif., in L. n. 16 del 2002, in mancanza del regolamento attuativo correlato all’introduzione del nuovo contributo di riciclaggio e risanamento ambientale, il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 62, è tuttora vigente (Cass. 21 marzo 2019, n. 7945).

Va dunque negato il diritto al rimborso per le imposte versate in periodi successivi al 31 dicembre 2003, data da cui sono abrogate le Dir. 92/81/CEE e Dir. 92/82/CEE ai sensi della Dir. 2003/96/CE, art. 30 (Cass. n. 6138 del 2019).

Nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto nella pronuncia impugnata, l’imposta è dunque dovuta, in quanto relativa all’anno 2005.

2. – Inammissibile, in quanto estraneo alle doglianze riconducibili all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è il secondo motivo di ricorso concernente l’omessa motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), che non attiene a un fatto controverso ma a una questione interpretativa riguardante l’applicazione dell’imposizione fiscale, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 62, agli oli lubrificanti messi in vendita o impiegati per usi diversi dalla combustione e carburazione nell’anno 2005 e cioè prima del D.Lgs. n. 26 del 2007.

3. – La pronuncia va pertanto cassata in relazione al motivo accolto. Non essendo necessario nessun’altro accertamento di merito, il ricorso originario va respinto.

4. – Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, mentre quelle di merito vengono integralmente compensate, stante l’incertezza interpretativa al momento della pronuncia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario. Compensa le spese di merito e condanna la contribuente al pagamento delle spese di legittimità che liquida in Euro 2.900,00 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione civile, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019

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