Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28054 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. II, 21/12/2011, (ud. 28/11/2011, dep. 21/12/2011), n.28054

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.N.A.S. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al

ricorso, dall’Avv. Scaramuzzino Pasquale ed elettivamente domiciliata

presso lo studio dell’Avv. Maione Nicola, in Roma, via Garigliano, n.

11;

– ricorrente –

contro

R.M.;

– intimata –

Avverso la sentenza del Giudice di pace di Chiaravalle Centrale n.

29/2006, depositata il 25 gennaio 2006;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 28

novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 27 giugno 2004 presso la cancelleria del Giudice di pace di Chiaravalle Centrale, la signora R.M. si opponeva al verbale elevato dall’A.N.A.S. s.p.a. n. 2028 del 2003, con il quale le era stata contestata la violazione di cui all’art. 30 C.d.S., commi 1 e 8, C.d.S. 1992. Nella costituzione dell’opposta, il suddetto giudice di pace, con sentenza n. 20 del 2006 (depositata il 25 gennaio 2006), accoglieva l’opposizione e, per l’effetto, annullava l’impugnato verbale di contestazione, estrometteva dal giudizio la Prefettura di Catanzaro e condannava l’A.N.A.S. al pagamento delle spese processuali. A sostegno dell’adottata decisione, il predetto giudice di pace rilevava che il ricorrente aveva dimostrato di aver ottenuto la prescritta autorizzazione per il ripristino ed il rifacimento di una struttura già preesistente e che i lavori si erano necessari proprio per ovviare al pericolo derivante dal precedente manufatto.

Nei confronti di detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’A.N.A.S. s.p.a. basato su un unico motivo, avverso il quale l’intimata non ha svolto attività difensiva in questa fase.

Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione della sentenza in forma semplificata.

Con l’unico complesso motivo proposto l’A.N.A.S. s.p.a. ha dedotto la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 14, 15, 16, 21, 26, 27 e 30, nonchè del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 26 e, infine, del D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 10 e 22.

Il ricorso è inammissibile perchè, nella mancata costituzione dell’intimata ed avendo il ricorrente provveduto alla notificazione dello stesso ricorso a mezzo del servizio postale, non ha adempiuto all’allegazione della necessaria ricevuta di ritorno del piego raccomandato, risultando acquisita agli atti la sola ricevuta di spedizione.

Alla luce di tale riscontro deve, perciò, essere ribadito il principio recepito dalla giurisprudenza di questa Corte (e già affermato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 627 del 2008), secondo il quale la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postate ai sensi dell’art. 149 c.p.c. (o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c.), è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio, con la conseguenza che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380-bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato (come verificatosi nella fattispecie), il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (cfr., da ultimo, anche Cass. n. 9453 del 2011 e Cass. n. 13923 del 2011).

Non vi è luogo a provvedere sulle spese (proprio in virtù della mancata costituzione dell’intimata).

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 28 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA