Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28052 del 16/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 28052 Anno 2013
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: AMATUCCI ALFONSO

PU

SENTENZA

sul ricorso 5488-2007 proposto da:
PIRAS

GIULIANO

PRSGLN76S03A454Q,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA G.G. BELLI 27, presso lo
studio dell’avvocato GENTILE MICHELE M., rappresentato
e difeso dall’avvocato USAI PIETRO giusta delega in
atti;
– ricorrente –

2013
contro

2044
INA

ASSITALIA S.P.A. 00409920584 in persona del

Procuratore speciale Avv. MAURIZIO FUGGITTI,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRISTOFORO

1

Data pubblicazione: 16/12/2013

COLOMBO 440, presso lo studio dell’avvocato TASSONI
FRANCESCO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato TASSONI FRANCO giusta delega in atti;
COMUNE DI TORTOLI’ in persona del Sindaco pro tempore
Avv. MARCELLA LEPORI, domiciliato ex lege in ROMA,

rappresentato e difeso dall’avvocato PILIA BRUNO
giusta delega in atti;
– con troricorrenti –

avverso la sentenza n. 207/2006 del TRIBUNALE di
LANUSEI, depositata il 13/07/2006, R.G.N. 477/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/11/2013 dal Consigliere Dott. ALFONSO
AMATUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso;

2

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l.- Nel 2003 (atto di citazione notificato in data 11.9.2003)

Giuliano Piras convenne in giudizio il Comune di Tortolì innanzi
al locale Giudice di pace, domandandone la condanna al
risarcimento dei danni (C 738,00) riportati dalla propria

una profonda buca completamente piena d’acqua e quindi dissimulata
alla vista.
Il Comune resistette e chiamò in causa, in garanzia impropria,
la società Assitalia in base a polizza assicurativa che copriva
la responsabilità del Comune per eventi del tipo di quelli in
questione. Assitalia a sua volta resistette, adducendo
l’inoperatività della polizza per omesso pagamento del premio e,
comunque, l’infondatezza della domanda attorea.
Con sentenza n. 98/04 il Giudice di pace rigettò la domanda del
Piras e lo condannò alle spese nei confronti del Comune,
compensando quelle tra chiamante e chiamata.
2.-

L’appello del soccombente è stato dichiarato inammissibile

dal Tribunale di Lanusei con sentenza n. 207/06, pubblicata il
13.7.2006, sul rilievo che avverso le sentenze del giudice di pace
pronunciate secondo equità in relazione al valore inferiore ai
1.100 euro, come quella di specie, non era previsto l’appello. Il
Comune aveva proposto appello incidentale condizionato nei
confronti della società di assicurazione.

3

autovettura, che in una strada del centro abitato era incappata in

3.- Il Piras ricorre per cassazione articolando tre motivi, cui

resistono con controricorsi il Comune di Tortolì e l’Ina
Assitalia s.p.a.
Ricorrente

ed

Ina

Assitalia

hanno

depositato

memoria

illustrativa.

l.-

Coi primi due motivi il ricorrente si duole – deducendo

violazione o falsa applicazione degli artt. 32, 40, 113 e 339
c.p.c., 1917 e 1932 c.c. – che il Tribunale non abbia considerato
che, essendo la causa principale, di valore inferiore ai 1.100
euro, connessa con la causa di garanzia da decidersi secondo
diritto ex art. 113 c.p.c. (sia ratione materiae, perché derivante
da rapporto giuridico concluso secondo le modalità di cui all’art.
1342 c.c., in particolare con l’utilizzo di moduli o formulari;
sia ratione valoris,

in ragione dell’indeterminatezza del valore

della causa di garanzia), l’esigenza del simultaneus processus non
poteva non riverberarsi sul regime delle impugnazioni proponibili,
che essendo appunto l’appello per la causa di garanzia decisa
secondo diritto

(ex

art. 339 c.p.c.), non poteva che essere

l’appello anche per domanda principale.
Col terzo motivo la sentenza è censurata per vizio di
motivazione in ordine all’interpretazione di quanto affermato
dall’attore con l’atto di citazione e di appello circa la regola
di giudizio applicabile.
2. – Il primo motivo è fondato.

4

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’atto di citazione fu notificato in data 11.9.2003, successiva
all’entrata in vigore del d.l. 6 febbraio 2003, n. 18 (convertito
con modificazioni dalla legge 7 aprile.2003, n. 63), il cui art. l
bis

stabilisce che le disposizioni dell’art. l (modificativo

dell’art. 113, secondo comma, c.p.c.) si applicano ai giudizi

occorre avere riguardo alla nuova formulazione dell’art. 113,
secondo comma, c.p.c., che prescrive la decisione secondo diritto
(anche) per le cause “derivanti da rapporti giuridici relativi a
contratti conclusi secondo le modalità di cui all’art. 1342 c.c.”.
La causa di garanzia doveva essere dunque decisa secondo
diritto, concernendo un rapporto relativo ad un contratto concluso
mediante la sottoscrizione di un modulo predisposto
dall’assicuratore. Ed è irrilevante che non sia stata decisa
affatto per essere rimasta assorbita dal rigetto della domanda
principale, perché il rapporto assicurativo era stato comunque
posto a fondamento della domanda di manleva (cfr., per quanto
attiene al rilievo da conferire alla domanda, Cass., sez. un.,
n.13917/2006). La quale era certamente connessa a quella
principale, come non può escludersi una volta riconosciutosi che
la disciplina ordinariamente prevista dall’art. 1917 c.c. per
l’assicurazione della responsabilità civile (non obbligatoria)
istituisce un collegamento giuridico tra le posizioni sostanziali
del preteso danneggiato e del terzo assicuratore, idoneo a dare un
fondamento legislativo alla chiamata in garanzia ed a

5

instaurati con citazione notificata dal 10 febbraio 2003; sicché

giustificare, quindi, la deroga alla competenza di cui all’art. 32
c.p.c. (così Cass., sez. un., 26 luglio 2004, n. 13968).
E’ stato poi chiarito che la connessione, quando una domanda si
sarebbe dovuta decidere secondo diritto e l’altra secondo equità,
comporta che l’intero giudizio debba essere deciso secondo

impugnazione è l’appello (Cass. nn. 2889 e 7293/2003).
Va soggiunto che –

anche a prescindere da quanto appena

osservato circa la necessità che sia decisa secondo diritto anche
la causa che sarebbe stata decisa secondo equità se non fosse
stata connessa a causa da decidersi secondo diritto – si attaglia
anche ai casi di connessione diversi da quelli dipendenti dalla
riconvenzione il principio secondo il quale, tra le soluzioni
astrattamente prospettabili in assenza di una norma che disciplini
esplicitamente il regime dell’impugnazione per una causa decisa
secondo equità e per una decisa secondo diritto, l’applicazione
del combinato disposto delle norme di cui agli artt. 36, 38, 40, 6
e 7, 113 e 114 cod. proc. civ. postula l’applicabilità del regime
di impugnazione dell’appello per l’intera sentenza, con

diritto, con la conseguenza che per entrambi il mezzo di

conseguente inammissibilità dell’eventuale ricorso per cassazione
contro di essa proposto (così, in fattispecie di domanda
riconvenzionale eccedente il valore di due milioni di lire, Cass.
n. 2890/2003).
Del resto, che tale sia la corretta soluzione ermeneutica è
insito nel rilievo che le opzioni alternative o non
consentirebbero il simultaneus processus in sede di gravame (come

6

.,

accadrebbe ipotizzando impugnazioni innanzi a giudici diversi, con
frustrazione di un’esigenza di simultaneità insita nella
connessione e nella relativa disciplina) o comporterebbero, se per
entrambe le cause si pensasse al ricorso per cassazione, il
sacrifico della possibilità di una

revisio prioris istantiae per

quale l’appello è invece previsto dalla legge.
Correttamente, pertanto, l’attore soccombente aveva impugnato la
sentenza con atto di appello.
3.-

Assorbiti il secondo ed il terzo motivo, la sentenza va

conclusivamente cassata con rinvio allo stesso Tribunale, in
persona di diverso giudicante, perché si pronunci sull’appello del
Piras (ed, eventualmente, su quello incidentale condizionato del
Comune nei confronti della società assicuratrice) e regoli anche
le spese del giudizio di legittimità sulla base dell’esito
complessivo della controversia.
P.Q.M.

accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti gli altri, cassa e
rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Lanusei in persona di
diverso giudicante.
Roma, 7 novembre 2013

la causa eccedente i limiti del giudizio secondo equità, per la

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA