Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28052 del 09/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 09/12/2020, (ud. 26/06/2020, dep. 09/12/2020), n.28052

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1712/2015 proposto da:

G.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DI PIETRA

26, presso lo studio dell’avvocato DANIELA JOUVENAL, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ARIANNA VALENZA;

– ricorrenti –

contro

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE, EQUITALIA SUD

S.P.A.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 6169/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/07/2014 r.g.n. 3878/2013.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con sentenza in data 7 luglio 2014, la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’opposizione, svolta dall’attuale ricorrente, avverso la cartella esattoriale emessa per la somma di Euro 590,92 a titolo di sanzioni e interessi per ritardato pagamento dei contributi, soggettivo ed integrativo, dovuti per l’anno 2005 alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense;

2. per la Corte territoriale non era stata specificamente confutata, con il gravame, la ritenuta irrilevanza dell’eccezione di illegittimità dell’iscrizione a ruolo, in pendenza del gravame amministrativo, dovendo il giudice comunque esaminare e decidere il merito dell’opposizione a cartella; la cartella opposta conteneva tutti gli elementi identificativi del debito; andava esclusa l’equivalenza giuridica tra il pagamento eseguito nel termine di scadenza e il pagamento effettuato, come nella specie, successivamente alla scadenza ma con valuta retrodatata (e maggiorato dell’interesse di mora); la mancata disponibilità, per la Cassa, entro il termine ultimo per il pagamento (nella specie, il 31 luglio 2006) dei contributi dovuti e, dunque, della somma destinata ad assolvere compiti previdenziali e assistenziali in favore di tutti gli iscritti, era stata validamente sanzionata;

3. avverso tale sentenza l’avvocato G.C. ha proposto ricorso affidato a tre motivi, al quale la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense e Equitalia Sud s.p.a., ora Agenzia delle Entrate Riscossione, non hanno opposto difese;

4. il ricorrente ha depositato procura speciale per la nomina di nuovo difensore.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

5. con i motivi di ricorso il ricorrente deduce violazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 4, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 3, L. n. 241 del 1990 e art. 24 Cost., per avere la Corte di merito ritenuto irrilevante la dedotta eccezione di illegittimità dell’iscrizione a ruolo prima della definizione del gravame amministrativo e non confutata specificamente la decisione di primo grado, pur avendo lamentato la radicale carenza di motivazione su tale eccezione (primo motivo); violazione della L. n. 576 del 1980, art. 18, comma 4, artt. 1823,1852 c.c., art. 115 c.p.c., per avere escluso l’effettiva disponibilità delle somme da parte della Cassa e non avere fondato la decisione sulla circostanza di fatto della messa a disposizione dei contributi a decorrere dal 30 luglio 2006, come comprovato da documentazione bancaria e non specificamente contestato dalla Cassa; per avere violato le norme codicistiche sulla pattuizione, valida ratione temporis, relativa all’accredito di bonifici con valuta antergata; per avere applicato, con interpretazione estensiva, le norme sanzionatorie per il ritardato pagamento, al pagamento con valuta antergata, vale a dire al ritardato ordine di bonifico attribuendo esclusivo rilievo al momento (il 30 luglio 2006) in cui la Cassa ha acquisito la giuridica disponibilità dei contributi (secondo motivo); violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in considerazione dei giustificati motivi che avrebbero dovuto indurre la Corte territoriale a compensare le spese, per la novità e complessità della questione e per l’erroneo riconoscimento, in primo grado, del litisconsorzio necessario tra Cassa e Equitalia Sud s.p.a. (terzo motivo);

6. il primo motivo risulta inammissibile perchè non si confronta con la sentenza impugnata che pone in rilievo l’obbligo del giudice dell’opposizione a cartella esattoriale di decidere nel merito e tanto basta per ritenere assorbite e prive di rilievo le ulteriori censure sugli argomenti pur posti dalla Corte territoriale, ad abundantiam, a sostegno della statuizione (v., fra le altre, Cass. n. 1558 del 2020; Cass. n. 12025 del 2019; Cass. n. 3486 del 2016);

7. il secondo motivo è inammissibile sia perchè pur devolvendo le censure secondo il paradigma della violazione di legge, e di malgoverno dell’art. 115 c.p.c., tenta di incrinare il processo di sussunzione correttamente operato dalla Corte di merito valorizzando l’effettiva disponibilità dei contributi versati alla scadenza sia perchè deduce la violazione di norme codicistiche, gli artt. 1823 e 1852 c.c. (assumendone l’applicabilità, ratione temporis, alla vicenda, prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 11 del 2010), del tutto ininfluenti agli effetti dell’adempimento dell’obbligazione contributiva posto che le pattuizioni negoziali concernenti l’accreditamento di bonifici con valuta antergata rilevano esclusivamente nei rapporti negoziali tra istituto di credito e correntista e non dispiegano alcun effetto nei confronti della Cassa, estranea a quelle pattuizioni;

8. la doglianza in ordine all’inammissibile interpretazione estensiva della norma sanzionatoria difetta di interesse tenuto conto che la condotta sanzionata è integrata, anche nella vicenda all’esame, dal ritardato adempimento dell’obbligazione contributiva e, pertanto, non viene in rilievo altra e peculiare condotta inadempiente, diversamente da quanto assume l’attuale ricorrente che pretende di valorizzare ex se il ritardato pagamento come effetto di specifiche pattuizioni emergenti dal contratto bancario;

9. è infondato, infine, il terzo motivo giacchè rientra nel potere discrezionale del giudice la valutazione dell’opportunità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite, in deroga al principio della soccombenza (v., fra le tante, Cass., Sez. U., n. 14989 del 2005 e numerose successive conformi);

10. nessun provvedimento sulle spese deve adottarsi per non avere le parti intimate svolto attività difensiva;

11. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 26 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2020

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