Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28051 del 31/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 31/10/2019, (ud. 22/05/2019, dep. 31/10/2019), n.28051

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13722–2016 proposto da:

COMUNE DI PALERMO, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro

tempore, con domicilio eletto in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato EZIO TOMASELLO (ex art. 135) PIAZZA MARINA 39 –

PALERMO, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

C.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5149/2015 della COMM. TRIB. REG. di PALERMO,

depositata il 09/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/05/2019 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALZANO FRANCESCO che ha concluso per l’accoglimento dei ricorso.

Fatto

1. – La Commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza n. 5149/15 del 23 settembre 2015 (pubblicata il 9 dicembre 2015), ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Palermo 324/11/13 del 4 ottobre 2013, di parziale accoglimento del ricorso proposto dal contribuente C.M. avverso gli avvisi di accertamento della maggiore tassa sui rifiuti solidi urbani, dovuta per gli anni 2008 / 2011, limitatamente ai maggiori importi pretesi, sulla base delle tariffe maggiorate (rispetto a quella in vigore fino al 31 dicembre 2005), fissate dalla Giunta del Comune di Palermo per gli anni ridetti.

2. – L’Ente impositore ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, mediante atto rimesso per la notificazione tramite il servizio postale mediante spedizione raccomandata del 27 maggio 2016.

3.- Il contribuente intimato non ha svolto in questa sede alcuna attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso è inammissibile.

1.1 – Laddove il contribuente intimato non si è costituito nel presente giudizio, l’Ente impositore ricorrente non ha prodotto – nè in originale, nè in copia – l’avviso di ricevimento del plico raccomandato del ricorso per cassazione, rimesso per la notificazione al procuratore (avv. Fabrizio Buscaglia) del contribuente tramite il servizio postale; nè ha dedotto l’esistenza di obiettive circostanze di fatto tali da impedire, nonostante l’impiego della normale diligenza, la tempestiva richiesta del duplicato dell’avviso di ricevimento.

1.2 – Orbene, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, ” la notifica a mezzo servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto luci si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento, prescritto dall’art. 149 c.p.c. e dalle disposizioni della L. n. 890 del 1982, n. 890, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna sia la data di essa e l’identità e idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita. Ne consegue che, anche nel processo tributario, qualora tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta, non la mera nullità, ma la insussistenza della conoscibilità legale dell’atto cui tende la notificazione, nonchè l’inammissibilità del ricorso medesimo, non potendosi accertare l’effettiva e valida costituzione del contraddittorio, in caso di mancata costituzione in giudizio della controparte ” (Sez. 5, ordinanza n. 25912 del 31/10/2017, Rv. 646173 – 01; cui adde Sez. 6 – 5, ordinanza n. 9432 del 17/04/2018, Rv. 647733 – 01; Sez. 6 – 5, ordinanza n. 25552 del 27/10/2017, Rv. 646413 – 01; Sez. 5, ordinanza n. 25912 del 31/10/2017, Rv. 646173 – 01; Sez. 5, sentenza n. 8717 del 10/04/2013, Rv. 626427 – 01; Sez. 5, sentenza n. 10506 del 08/05/2006, Rv. 589477 – 01).

1.3 – Consegue, in applicazione del superiore principio di diritto cui il Collegio si uniforma, condividendo le ragioni che lo sorreggono ampiamente illustrate nei pertinenti arresti, la dichiarazione della inammissibilità del ricorso per cassazione.

2. – Nessun provvedimento deve essere adottato per il regolamento delle spese del presente giudizio, in quanto il vittorioso contribuente intimato non ha svolto alcuna attività difensiva.

3. – La inammissibilità del ricorso comporta, infine, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 31 gennaio 2013, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pali a quello dovuto per il ricorso ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione Civile, il 22 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019

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