Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28051 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. II, 21/12/2011, (ud. 28/11/2011, dep. 21/12/2011), n.28051

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.A. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e

difeso, in virtù di procura speciale a margine del ricorso,

dall’Avv. SOLA Vito ed elettivamente domiciliato presso il suo

studio, in Roma, alla via U. Moricca;

– ricorrente –

contro

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA di Roma, in persona

del Prefetto pro tempore;

– intimato –

Avverso la sentenza del Giudice di pace di Palestrina n. 269/2005,

depositata il 13 settembre 2005;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 28

novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 19 luglio 2004, il sig. M.A. proponeva opposizione, dinanzi al Giudice di pace di Palestrina, avverso il verbale di contestazione in data (OMISSIS), della Polizia Provinciale di Roma per violazione degli artt. 186 e 187 C.d.S., essendosi esso istante rifiutato di sottoporsi all’accertamento dello stato di ebbrezza alcolica ed alterazione psico-fisica correlata all’uso di sostanze stupefacenti. Nella contumacia dell’opposto Ufficio Territoriale del Governo di Roma, l’adito giudice di pace, con sentenza n. 269 del 2005 (depositata il 13 settembre 2005), rigettava il ricorso. A sostegno dell’adottata decisione il suddetto giudice di pace rilevava la legittimità del verbale di accertamento anche in considerazione della sua natura di atto pubblico in relazione ai fatti attestati dai pubblici ufficiali accertatori (e che, ritualmente escussi, avevano confermato il suo contenuto).

Nei confronti di detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il M.A. basato su due motivi, avverso il quale l’intimata Amministrazione non ha svolto attività difensiva in questa fase.

Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione della sentenza in forma semplificata.

Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la nullità del procedimento per violazione delle norme processuali ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, sul presupposto della illegittimità dello svolgimento del processo in conseguenza della tardiva (e, perciò, inammissibile) acquisizione del referto del pronto soccorso dal quale si deduceva il suo rifiuto alla sottoposizione al prelievo di sangue ed urine (intervenuta quando la fase istruttoria si sarebbe dovuta ritenere già esaurita).

Con il secondo motivo il ricorrente ha prospettato l’insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, avuto riguardo all’inadeguato percorso argomentativo – fondato sulle risultanze del verbale di accertamento, delle deposizioni dei verbalizzanti e della documentazione acquisita -adottato dal giudice di pace alla stregua del quale, tuttavia, non poteva ritenersi che egli fosse stato trovato effettivamente in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente perchè strettamente connessi e, comunque, involgenti un questione pregiudiziale comune.

Rileva, infatti, il collegio che, in effetti, nella fattispecie, con l’opposizione proposta in primo grado dinanzi al giudice di pace di Roma il M. aveva impugnato direttamente un verbale di accertamento inerente l’illecito – elevato, nel maggio del 2004, a seguito delle verifiche conseguenti all’intervento dell’organo accertatore per un sinistro stradale – di cui agli artt. 186 e 187 C.d.S., senza che la domanda avesse investito eventuali provvedimenti amministrativi irrogativi di sanzioni accessorie conseguenti al fatto accertato.

Il giudice di pace investito, in sede civile, da tale opposizione l’ha decisa nel merito rigettandola, senza, però, verificare preventivamente la natura giuridica dell’illecito oggetto di contestazione e dell’atto impugnato. Con detta pronuncia, perciò, lo stesso giudice di pace non si è conformato alla giurisprudenza di questa Corte (v., ad es., Cass. n. 13207 del 2005; Cass. n. 22467 del 2006 e Cass. n. 17342 del 2007), la quale ha condivisibilmente statuito che, in tema di violazione delle norme del codice della strada, poichè l’art. 186 C.d.S., comma 2, (“guida sotto l’influenza dell’alcool”), al quale si ricollega anche il successivo art. 187 C.d.S., prevedeva, prima delle modifiche introdotte dalle L. n. 160 del 2007 e L. n. 120 del 2010 (inapplicabili “ratione temporis” nel caso di specie, essendo stato l’illecito accertato nel 2004), esclusivamente le sanzioni penali dell’arresto e dell’ammenda, oltre quella accessoria della sospensione della patente, il processo verbale che avesse accertato siffatto illecito, in quanto costituente una vera e propria “notitia criminis”, non poteva rientrare nella giurisdizione del giudice civile, in particolare di quella del giudice di pace, di cui all’art. 204 bis C.d.S. in relazione alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22. Del resto (prima della sopravvenuta distinzione dei vati tipi di illecito in funzione della loro gravità in materia di guida in stato di ebbrezza) era stato affermato che, in tema di sanzioni amministrative, il principio secondo il quale, in materia di infrazioni al C.d.S., è consentita l’opposizione immediata in sede giurisdizionale avverso il processo verbale di accertamento, non può essere esteso anche a violazioni soggette a sanzione penale, poichè il presupposto della eccezionale opponibilità del verbale di infrazioni al C.d.S. risiede nella sua potenziale attitudine a divenire titolo esecutivo, ponendosi, per l’effetto, come atto terminale del procedimento sanzionatorio in luogo dell’ordinanza-ingiunzione (così giustificando l’immediata opposizione in sede giurisdizionale), mentre, nel caso delle suddette violazioni, il medesimo verbale di accertamento – con il quale gli organi accenditori si limitano a constatare il fatto e sono tenuti a farne rapporto all’autorità giudiziaria inquirente – è privo di tale, potenziale efficacia, e non è, pertanto, direttamente impugnabile in sede giurisdizionale.

Di conseguenza, previa cassazione senza rinvio della sentenza impugnata e decidendo ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, si deve pervenire alla declaratoria di inammissibilità dell’opposizione formulata in primo grado dal M., proprio perchè, per le spiegate ragioni, la domanda non avrebbe potuto – in relazione al suo oggetto e all’ambito di cognizione del giudice civile – essere proposta dinanzi al giudice di pace adito.

Stante la mancata costituzione in questo giudizio (come in quello di primo grado) dell’autorità amministrativa intimata non occorre adottare alcuna statuizione sulle spese.

P.Q.M.

La Corte, decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata dichiarando l’inammissibilità dell’opposizione avverso il verbale di accertamento proposta in primo grado dal ricorrente M. A..

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 28 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

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