Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28051 del 09/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 09/12/2020, (ud. 26/06/2020, dep. 09/12/2020), n.28051

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1911/2015 proposto da:

B.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENRICO

TAZZOLI 2, presso lo studio dell’avvocato MANLIO NARDI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ALDO NOSCHESE;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati MAURO RICCI, EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 468/2014 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 11/07/2014 r.g.n. 115/13.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Potenza, in riforma della sentenza del Tribunale, ha rigettato la domanda di B.L. volta ad ottenere l’assegno di invalidità civile.

La Corte ha affermato, per quel che qui rileva, che il CTU, nominato in appello, aveva accertato una percentuale di invalidità del 62%; che in particolare la diagnosi era di sindrome Turner, stenosi valvolare aortica di grado moderato (I e II classe NYHA), stato ansiosa depressivo; che le conclusioni erano state contestate dall’appellata a cui il CTU aveva replicato segnalando che la documentazione attestante l’aggravamento della patologia cardiaca, associata alla sindrome Turner, di per sè non invalidante, era stata depositata solo allegata alle note di replica e che tale produzione era tardiva e quindi inammissibile avendo,inoltre, data anteriore alla visita medico legale.

2. Avverso la sentenza ricorre la B. con un motivo ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c.. Resiste l’Inps.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3.La ricorrente denuncia violazione della L. n. 118 del 1971, art. 13; artt. 194 e 195 c.p.c. e art. 149 disp. att. c.p.c., nonchè omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Lamenta che la Corte d’appello ha omesso del tutto di esaminare la relazione integrativa redatta in data 10/6/2014 dal CTU nominato in appello a seguito delle contestazioni della B. e,comunque, ne aveva dato una lettura contraddittoria, totalmente travisata e con motivazione solo apparente pur avendo dichiarato di volersi uniformare ad essa. Da tale integrazione risultava, infatti, che “pur essendo asintomatica la valvulopatia aortica, pur essendo controllate farmacologicamente le crisi asmatiche, le percentuali di invalidità attribuite dalle tabelle ministeriali alla stenosi aortica moderata (50%) e alla bronchite cronica asmatica (45% fisso) comportano il raggiungimento di una percentuale di invalidità del 78% (calcolata con il metodo riduzionistico) che può essere riconosciuto a partire dall’epoca della domanda amministrativa in quanto dalla documentazione sanitaria allegata alla richiesta di chiarimenti del CTP, la bronchite cronica asmatica era già presente a quell’epoca”.

Censura inoltre la sentenza per aver affermato che il CTU aveva replicato alle osservazioni del CTP segnalando che la documentazione attestante l’aggravamento della patologia cardiaca, associata alla sindrome Turner, di per sè non invalidante, non fosse presente nel fascicolo processuale; che era stata depositata solo allegata alle note di replica e che tale produzione era tardiva e quindi inammissibile avendo,inoltre, data anteriore alla visita medico legale.Deduce che la Corte avrebbe comunque dovuto esaminare vagliare e valutare la documentazione sanitaria esibita dalla B.’ per effetto del disposto dell’art. 149 disp. att. e sia per effetto degli artt. 194 e 195 c.p.c., palesemente violati e disattesi dalla Corte. Osserva, a riguardo, che, comunque, la sussistenza di un quadro invalidante nella misura del 78% non era conseguenza dell’aggravamento della patologia cardiaca, associata alla sindrome turner, di per sè non invalidante, come erroneamente affermato dalla Corte, ma conseguenza del riconoscimento della bronchite cronica asmatiforme che, se pur non rilevata nella prima relazione medica dal CTU per evidente errore diagnostico, era stata affermata nella relazione integrativa del 10/6/2014 e ritenuta presente fin dalla domanda amministrativa poichè già riconosciuta nella relazione del consulente del Tribunale e del consulente di parte.

4. Il ricorso va accolto.

Il ricorso è autosufficiente: in esso sono riportati ampi stralci della relazione integrativa ed inoltre la ricorrente ha depositato in cassazione la CTU svolta in Tribunale, quella eseguita in Corte d’appello nonchè la relativa relazione integrativa.

Pur non essendo ravvisabile la violazione dell’art. 13 L. del 1971, atteso che la Corte ha applicato i criteri fissati dalla legge per il riconoscimento della prestazione richiesta, deve invece ravvisarsi la violazione dell’art. 149 disp. att., in quanto la Corte afferma erroneamente di non poter esaminare la documentazione attestante un aggravamento della patologia cardiaca.

E’noto che l’art. 149 disp. att. c.p.c., impone di valutare gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario. Essa è espressione di un principio generale di economia processuale, nonchè in base al canone interpretativo desunto dal precetto costituzionale di razionalità e di uguaglianza. L’operatività della citata disposizione non può ritenersi limitata al solo giudizio di primo grado, giacchè il giudizio concernente le prestazioni assistenziali non ha per oggetto l’atto amministrativo di reiezione della domanda bensì l’esistenza del diritto dell’assicurato alla prestazione stessa, e quindi dei relativi presupposti che, in applicazione dell’art. 149 disp. att. c.p.c., devono essere accertati non solo con riferimento alla data dell’atto amministrativo di reiezione, ma con riferimento al periodo successivo e fino alla pronuncia giudiziaria.

Il relativo obbligo non è subordinato ad una richiesta di parte e neanche alla produzione di documenti ad opera di questa, ma può essere assolto d’ufficio, anche in appello, conservando il giudice anche in tale fase, nei limiti del devoluto, l’insindacabile potere di apprezzare l’idoneità degli elementi prospettati dalla parte o rilevati d’ufficio ad esprimere un sopravvenuto deterioramento della condizione patologica e a delineare l’esigenza di conseguenti accertamenti (cfr. Cass. 19005 del 12/12/2003).

La Corte territoriale ha invece ritenuto, in violazione di detta norma,di non poter esaminare la documentazione che la stessa Corte assume rappresentare un aggravamento della patologia cardiaca.

La decisione è ancor più errata ove si consideri che il CTU – secondo quanto riferisce la ricorrente richiamando gli accertamenti peritali svolti in appello di cui riporta ampi stralci ai fini dell’autosufficienza del ricorso – nella relazione integrativa aveva evidenziato la presenza di una bronchite asmatica, non rilevata nella sua prima relazione medica, che determinava il raggiungimento della percentuale di invalidità idonea al riconoscimento della prestazione richiesta. Tale patologia risultava già accertata dal CTU del Tribunale e lo stesso CTU, nominato in appello l’ha ritenuta decisiva ai fini del riconoscimento della prestazione.

Va, dunque, rilevato che la Corte,a prescindere del fatto che potesse trasferirsi dell’ipotesi di aggravamento della patologia cardiaca o di mancato riscontro della patologia asmatica preesistente, era tenuta a valutare tale documentazione non potendo affermarne la sua inammissibilità.

Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Il giudizio va rinviato alla Corte d’appello di Potenza in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Potenza anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2020

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