Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28050 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. II, 21/12/2011, (ud. 28/11/2011, dep. 21/12/2011), n.28050

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del

Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale

dello Stato e domiciliato per legge in Roma presso i suoi Uffici,

alla via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

P.G. (C.F.: (OMISSIS));

– intimato –

Avverso la sentenza del Giudice di pace di Cetraro n. 254/2005,

depositata il 5 aprile 2005;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 28

novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso, in via principale, per

l’improcedibilità del ricorso e, in linea subordinata, per il suo

accoglimento.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso formulato ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22 depositato il 4 novembre 2004, il sig. P.G. proponeva opposizione, dinanzi al Giudice di pace di Cetraro, avverso l’ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 60 del 2004, emessa dalla Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Vibo Valentia il 17 settembre 2004, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 160,10 a seguito del verbale n (OMISSIS) relativo alla violazione dell’art. 1178 del cd. Cod. nav..

Nella costituzione dell’Amministrazione opposta, il giudice di pace adito, con sentenza n. 254 del 2005 (depositata il 5 aprile 2005), accoglieva parzialmente la formulata opposizione riducendo soltanto l’importo della sanzione irrogata con il provvedimento impugnato alla misura di Euro 50,00, compensando tra le parti le spese giudiziali.

A sostegno dell’adottata decisione il suddetto giudice di pace, ritenendo che fosse comunque competente sulla scorta dell’accertata residenza dell’opponente in (OMISSIS), aveva rilevato la parziale fondatezza dell’opposizione sulla scorta del principio di buona fede e dell’esimente dello stato di necessità comprovato dalla certificazione medica in atti prodotta dal ricorrente inerente le condizioni del figlio che trovavasi insieme a lui sull’imbarcazione da pesca al momento dell’accertamento.

Nei confronti della menzionata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti basato su quattro motivi, avverso il quale l’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione della sentenza in forma semplificata.

Con il primo motivo l’Amministrazione ricorrente ha dedotto la violazione della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 22 bis (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 2), evidenziando che, poichè la violazione da cui era scaturito il provvedimento sanzionatorio era stata commessa nello specchio d’acqua antistante il Comune di Paola, il ricorso avrebbe dovuto essere proposto dinanzi al giudice di pace di Paola e non quello di Cetraro, da ritenersi, perciò, incompetente per territorio e che, invece, si era dichiarato competente, in tal senso rigettando l’eccezione tempestivamente formulata da essa P.A..

Con il secondo motivo la ricorrente ha prospettato la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 23 e art. 112 c.p.c. (in ordine all’art. 360 c.p.c., n. 3), avendo il giudice di pace di Cetraro, nella sentenza impugnata, ridotto la sanzione pecuniaria in favore dell’opponente al di sotto del minimo edittale previsto dall’art. 1178 del c.d. cod. nav., senza nemmeno giustificare, sul piano della motivazione, i criteri tenuti presenti per pervenire alla rideterminazione della sanzione pecuniaria.

Con il terzo motivo la ricorrente ha denunciato la falsa applicazione dell’art. 54 c.p. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), avendo il giudice di pace, nella sentenza impugnata, ritenuto applicabile l’esimente dello stato di necessità malgrado non ne ricossero i presupposti (non trattandosi, in ogni caso, di pericolo non altrimenti evitabile).

Con il quarto ed ultimo motivo la ricorrente ha censurato la motivazione della sentenza impugnata per contraddittorietà in relazione al percorso argomentativo adottato in relazione alla rilevata sussistenza della indicata esimente.

Rileva il collegio che il ricorso deve essere dichiarato – ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, – improcedibile poichè non risulta che il ricorrente Ministero abbia depositato, unitamente al ricorso, copia autentica della sentenza impugnata, emergendo l’allegazione di una mera fotocopia della stessa, per come attestato anche dalla cancelleria di questa Sezione.

Pertanto, in conformità della costante giurisprudenza di questa Corte (v., ad es., Cass. n. 13204 del 2006, ord., e, da ultimo, Cass. n. 1115 del 2011) e della testuale sanzione prescritta dalla richiamata norma del codice di rito, non può che pervenirsi alla declaratoria di improcedibilità del formulato ricorso. Per mera completezza argomentativa si evidenzia al riguardo che questa stessa Corte (v. Cass. n. 22108 del 2006, ord.) ha già ritenuto manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, nella parte in cui stabilisce che il ricorso per cassazione è improcedibile quando il ricorrente non abbia depositato copia autentica del provvedimento impugnato, sollevata in riferimento agli art. 24 Cost., comma 2, e art. 111 Cost., in quanto la norma mira a garantire, non irragionevolmente, le esigenze di certezza della conformità della copia del provvedimento all’originale, stabilendo un adempimento che non è particolarmente complesso, e non si pone in contrasto con le regole che devono improntare il giusto processo e neppure ostacola apprezzabilmente l’esercizio del diritto di difesa.

In difetto della costituzione dell’intimato non bisogna adottare alcuna statuizione sulle spese giudiziali della presente fase.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 28 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

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