Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28050 del 16/12/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 28050 Anno 2013
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

SENTENZA

R.G.N.

sul ricorso 9017-2010 proposto da:
M.R.

01407570702,

S.R.L.

in

del

suo

aministratore e legale rappresentante p.t., Sig.ra

presso

CASSAZIONE,

la CANCELLERIA DELLA CORTE

DI

rappresentata e difesa dall’avvocato

PALLADINO CLAUDIO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

1891
contro

FRIGO ADRIATICA S.R.L.,

in persona del legale

rappresentante pro tempore sig. GIUSEPPE DOMENICO

1

C5°

Rep.
Ud. 11/10/2013

ANNA D’ONOFRIO, elettivamente domiciliata ex lege in pu
ROMA,

9017/2010

Cron.22

persona

Data pubblicazione: 16/12/2013

MONTAGANO, elettivamente domiciliata in ROMA, V.
DELLA FERRATELLA IN LATERANO 33, presso lo studio
dell’avvocato FRANCO CONSOLI, rappresentata e difesa
dall’avvocato COLUCCI MARIO giusta delega in atti;
TERFINANCE S.P.A. (gia’ TERLEASING S.P.A.)

Vice Presidente Dott. NICO LUCIDI, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA G.FERRARI 11, presso lo
studio dell’avvocato VALENZA DINO, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato DEL TORTO CARLO
giusta delega in atti;
– controricorrenti nonchè contro

DELTA SERV DI MARCINAO NICOLA & FIGLI S.N.C.,
MARCIANO CONCEZIO, MARCIANO RODOLFO, MARCIANO
ANTONIO, SELMABIPIEMME LEASING S.P.A.;
– Intimati –

avverso la sentenza n. 6/2009 della CORTE D’APPELLO
di CAMPOBASSO, depositata il 21/02/2009 R.G.N.
232/2007 R.G.N. 232/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/10/2013 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO;
udito l’Avvocato CARLO ROMEO per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per

0010600677, in persona del suo legale rappresentante,

l’inammissibilita’ del ricorso, in subordine per il

3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 21/2/2009 la Corte d’Appello di Campobasso
respingeva i gravami interposti dalla società M.R. s.r.1., in
via principale, e dalla società Tearleasing s.p.a., in via
incidentale, in relazione alla pronunzia Trib. Larino del

sede, della domanda dalla prima proposta nei confronti delle
società Tearleasing s.p.a. e Frigo Adriatica s.r.l. di sgombero
di capannone industriale già oggetto di locazione giusta
contratto d.d. 11/10/2001.
Domanda nei confronti della società L.A.B. s.r.l. -cui era
il 23/4/2003 subentrata la Frigo Adriatica s.r.1.- spiegata
all’esito della relativa riconsegna alla concedente effettuata
benché il detto immobile fosse ancora occupato da impianti
frigoriferi ed anticella in pennellatura isotermica, beni
costituenti oggetto di contratti di leasing.
Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello la
società M.R. s.r.l. propone ora ricorso per cassazione, affidato
a 5 motivi.
Resistono con separati controricorsi le società Tearleasing
s.p.a. e Frigo Adriatica s.r.l.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 0 motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa
applicazione degli artt. 1227, 1362, 1590, 1965, 1967 c.c., in
riferimento all’art. 360, 1 0 co. n. 3, c.p.c.; nonché

4

10/5/2007 di rigetto, per quanto ancora d’interesse in questa

contraddittoria

motivazione

su

punto

decisivo

della

controversia, in riferimento all’art. 360, l ° co. n. 5, c.p.c.
Pone al riguardo i seguenti quesiti: «l) Vero o meno che il
contratto di transazione è caratterizzato dalla incertezza del
rapporto giuridico, dalla sussistenza di

res litigiosa,

nonché

Vero o meno che la transazione va provata per iscritto ? 3) Vero
o meno che il principio di cui all’art. 1590 c.c., che legittima
il locatore a rifiutare la riconsegna dell’immobile ed a
pretendere il pagamento del canone fino alla sua rimessione in
pristino, va coordinato con il principio di cui all’art. 1227
c.c. comma II, secondo il quale in base alle regole
dell’ordinaria diligenza il creditore ha il dovere di non
aggravare con il fatto proprio il pregiudizio subito ? 4) Vero o
meno che nella interpretazione di un contratto si deve tener
conto ed è rilevante la condotta successiva alla stipula
dell’atto tenuta dalle parti ?>>.
Con il 2 ° motivo denunzia violazione e falsa applicazione
degli artt. 437, 345, 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360,
1 ° co. n. 3, c.p.c.; nonché <> motivazione su punto decisivo della
controversia, in riferimento all’art. 360, 1 0 co. n. 5, c.p.c.
Pone al riguardo il seguente quesito: «l) Vero o meno che
le ordinarie preclusioni istruttorie non operano ai fini
dell’accertamento della legittimazione processuale, che può

5

dalla reciprocità delle concessioni e rinunzie delle parti ? 2)

essere compiuto in ogni stato e grado del giudizio, col solo
limite della formazione sul punto della cosa giudicata ?>>
Con il 3 ° motivo denunzia insufficiente e contraddittoria
motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento
all’art. 360, l ° co. n. 5, c.p.c.

appello possono prodursi documenti indispensabili ai fini della
decisione ? 2) Vero o meno che non sono soggetti a preclusioni
istruttorie i documenti comprovanti la legittimazione delle
parti ?>>.
Con il 4 ° motivo denunzia insufficiente e contraddittoria
motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento
all’art. 360, l ° co. n. 5, c.p.c.
Pone al riguardo i seguenti quesiti: «l) Vero o meno che il
depositario può richiedere in ogni tempo che il depositante
riprenda la cosa depositata ? 2 ) Vero o meno che se la cosa
depositata nell’interesse di un terzo che vi ha prestato
adesione, la cosa non può essere restituita senza consenso del
terzo ?>>.
Con il 5 ° motivo denunzia violazione e falsa applicazione
degli artt. 91, 92 c.p.c., in riferimento all’art. 360, l ° co.
n. 3, c.p.c.; nonché << contraddittoria ed illogica>>
motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento
all’art. 360, l ° co. n. 5, c.p.c.
Pone al riguardo il seguente quesito: <>, al <>, a <>,

all’<>;

alla

<>, alle <>, alla «pag. 11 Comparsa>> della società
Selmabipiemme Leasing S.p.a., alla <> della società Terleasing s.p.a., alle

<>, alla
<>, alla <>,
alla <>,
all’<>, alle «Note
autorizzate datate 20.10.2006>>, alla sentenza del giudice di
prime cure, all’atto di appello, alla <>, alla «Memoria di costituzione del 23.11.2007>>,
alla <>, alla <>, alla «Comparsa di Risposta del 27.06.2005>>, alle
«Note autorizzate del 19.10.2006 ( pag. 4 )>>, alla «Comparsa
Conclusionale depositata il 27.04.2007 ( pag. 5 )>> ], di cui
lamenta la mancata o erronea valutazione, limitandosi a
meramente richiamarli, senza invero debitamente -per la parte
d’interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso ovvero
puntualmente indicare in quale sede processuale, pur individuati
in ricorso, risultino prodotti, laddove è al riguardo necessario
che si provveda anche alla relativa individuazione con
riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo

9

«produzioni documentali che si versavano in udienza>>, alla

inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di
Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame ( v., da
ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220 ), con precisazione

(

anche )

dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di
parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio

n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass.,
6/11/2012, n. 19157 ), la mancanza anche di una sola di tali
indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass.,
19/9/2011, n. 19069; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass.,
3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279. E da ultimo,
Cass., 3/11/2011, n. 22726; Cass., 6/11/2012, n. 19157 ).
A tale stregua la ricorrente non deduce le formulate censure
in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura
del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di
adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il
relativo fondamento ( v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass.,
20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass.,
2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass.,
28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777 ) sulla base
delle sole deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non
è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la
Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito
(v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444;
Cass., 1 ° /2/1995, n. 1161).

10

di legittimità ( v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008,

Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel casoapodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, dovendo essere
questa Corte viceversa posta in grado di orientarsi fra le
argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la
pronunzia impugnata (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

recano la prescritta “chiara indicazione” -secondo lo schema e
nei termini delineati da questa Corte- delle relative “ragioni”,
al riguardo non potendo invero nemmeno valorizzarsi i sopra
riportati

quesiti

formulati

in

calce

ai

medesimi,

inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività
esegetica

della

medesima,

con

interpretazione

che

si

risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione
(cfr. Cass. Sez. Un.,
26/03/2007, n. 7258),

5/2/2008, n. 2658; Cass.,

Sez. Un.,

a fortiori non consentita in presenza di

formulazione come detto nella specie altresì violativa dell’art.
366, 1 0 co. n. 6, c.p.c.
I motivi si palesano pertanto privi dei requisiti a pena di
inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella
specie applicantisi nel testo modificato dal d.lgs. n. 40 del
2006, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata
successivamente alla data ( 2 marzo 2006 ) di entrata in vigore
del medesimo.
Le spese, liquidate come in dispositivo in favore di
ciascuna delle controricorrenti, seguono la soccombenza.

11

Quanto al pure denunziato vizio di motivazione, i motivi non

/ /

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle
spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati,
non avendo i medesimi svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la

che liquida in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 8.000,00
per onorari, oltre ad accessori come per legge, in favore di
ciascuna delle controricorrenti.

Roma, 11/10/2013

ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione,

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