Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2805 del 06/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/02/2020, (ud. 09/10/2019, dep. 06/02/2020), n.2805

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21992-2018 proposto da:

CALIFORNIA BAKERY SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ELEONORA D’ARBOREA

30, presso lo studio dell’Avvocato BERNARDO CARTONI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 173/15/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 22/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

DELL’ORFANO ANTONELLA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la società California Bakery S.r.L. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, indicata in epigrafe, che aveva respinto l’appello contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 2794/2016 in rigetto del ricorso proposto avverso cartella esattoriale IRAP IVA IRES 2006 emessa dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione;

si è costituita l’Agenzia delle Entrate mentre l’Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta intimata

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. va preliminarmente dichiarata inammissibile la costituzione, nel presente grado di giudizio, dell’Agenzia delle Entrate, che non risulta, in precedenza, essere stata parte del giudizio, con compensazione delle spese di lite stante il rilievo d’ufficio dell’inammissibilità;

2.1. a seguire, con il primo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione di norme di diritto (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 5 e art. 2697 c.c.) per avere la CTR ritenuto che la cartella impugnata fosse stata regolarmente notificata sulla base della sola esibizione dell’avviso di ricevimento della raccomandata, senza l’esibizione della cartella stessa quale prova della sua avvenuta consegna, come contestato dalla ricorrente;

2.2. con il secondo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, nullità della sentenza per insanabile contrasto tra parte motiva e dispositiva, avendo la CTR respinto l’appello, in relazione alla lamentata mancata notifica della cartella impugnata, da una parte dando atto dell’obbligo, in capo al Concessionario, di conservare la matrice o la copia della cartella notificata, e dall’altra riconoscendo insussistente l’obbligo di disporne l’esibizione;

2.3. le censure, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, vanno disattese;

2.4. va premesso che la ricorrente, diversamente da quanto afferma nel ricorso (cfr. pagg. 7 e 8), non ha mai contestato la riferibilità dell’avviso di ricevimento della raccomandata postale ed il contenuto di quest’ultima, essendosi limitata a richiedere l’esibizione in giudizio, da parte di Equitalia, della cartella impugnata, come si desume dal contenuto del ricorso di primo grado trascritto a pag. 9 del ricorso in cassazione;

2.5. ciò posto, quanto alle modalità con cui si debba fornire la prova della notifica della cartella esattoriale, questa Corte si è già espressa nel senso che non sussiste un onere, in capo al Concessionario, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella, poichè tale obbligo, in particolare, non discende dal richiamato dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 comma 4, che peraltro prevede, a fini amministrativi, la conservazione di copia della cartella in alternativa alla “matrice” (la quale – come chiarito da Cass. n. 10326/2014 – è l’unico documento che resta nella disponibilità del concessionario per la riscossione nel caso in cui opti per la notificazione della cartella di pagamento nelle forme ordinarie o comunque con messo notificatore anzichè con raccomandata con avviso di ricevimento);

2.6. deve ritenersi, pertanto, ammissibile la prova della notificazione mediante produzione, ove il Concessionario opti per tali forme di notificazione, della relata (che contiene riferimenti alla cartella) separatamente dalla copia della cartella, della matrice o dell’estratto di ruolo, il quale ultimo è, ai fini che interessano, equipollente alla prima (cfr. Cass. n. 6395/2014; conf. Cass. nn. 15795/2016, 23039/2016, 23902/2017);

2.7. occorre inoltre evidenziare che la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato, contenente la copia dell’atto processuale spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, richiesta dalla legge in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, può avvenire anche mediante l’allegazione di fotocopie non autenticate, ove manchi contestazione in proposito, poichè la regola posta dall’art. 2719 c.c. – per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, non solo se la loro conformità all’originale è attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta conformità non sia disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nell’attività di disconoscimento alla parte interessata, pure se contumace – trova applicazione generalizzata per tutti i documenti (cfr. Cass. n. 13439/2012);

3. per quanto fin qui osservato nel caso di specie la statuizione della CTR, che è conforme a tali principi e non risulta affetta da alcuna insanabile contraddizione nelle motivazioni poste alla base del decisum, va confermata e, conseguentemente, il ricorso va integralmente rigettato;

4. nulla sulle le spese della presente fase di giudizio stante la mancata costituzione in giudizio del Concessionario.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese di lite tra la ricorrente e l’Agenzia delle Entrate.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 9 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 6 febbraio 2020

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