Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2805 del 02/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 02/02/2017, (ud. 13/12/2016, dep.02/02/2017),  n. 2805

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1783-2012 proposto da:

RIMA CFM SRL (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SOGLIANO 70, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE AMETRANO,

rappresentato e difeso dall’avvocato EMILIO BATTISTA BERETTA;

– ricorrente –

contro

STS TRASPORTI & SERVIZI DI S.A., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA VARRONE 9, presso lo studio dell’avvocato

ANGELO GRANDONI, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato RAFFAELLA MARIA COLOMBO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2590/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 22/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/12/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO GUIDO;

udito l’Avvocato GRANDONI Angelo, difensore del resistente che ha

chiesto l’accoglimento del controricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IACOVIELLO FRANCESCO MAURO che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

La RIMA CFM srl, società incorporante la CFM srl, propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi, nei confronti di S.A., quale titolare della impresa individuale STS Trasporti & Servizi, avverso la sentenza n. 2590/2011 della Corte d’Appello di Milano, pubblicata il 22 settembre 2011, con la quale, in riforma della sentenza di primo grado, è stata respinta l’opposizione proposta dalla CFM srl avverso il decreto ingiuntivo emesso a suo carico, su ricorso del S..

La Corte d’Appello, per quanto qui ancora interessa, ha affermato che tra le parti era intervenuto un primo contratto di appalto per il quale era stato pattuito il versamento di un corrispettivo mensile di Lire 80.000.000 e per il quale era stata prevista la durata di un anno, a partire dall’1 febbraio 2000, ma con la facoltà per ciascuna parte di recedere anticipatamente, con comunicazione da inviarsi con un preavviso di almeno 90 giorni.

Il 2 gennaio 2001, la CFM aveva comunicato alla controparte la decisione di non rinnovare il contratto, affermando che lo stesso sarebbe venuto a scadenza il successivo 31 marzo, vale a dire 90 gg dopo la suddetta comunicazione.

A tale disdetta, aveva fatto seguito la comunicazione del successivo 25 gennaio con cui il S. aveva formulato una diversa offerta, che la Corte ha qualificato come controproposta ex art. 1326 c.c., u.c., caratterizzata dalla previsione di una diversa modalità di determinazione del corrispettivo, sulla base del nuovo criterio delle tariffe orarie.

Il rapporto tra le parti era proseguito senza soluzione di continuità e la CFM, da un lato aveva trasmesso, il 28 febbraio, al S. una nuova proposta contrattuale, dall’altro aveva pagato una prima fattura, emessa dal S. in relazione al mese di Febbraio, con l’adozione del nuovo metodo di computo del corrispettivo, come da controproposta del 25 gennaio.

La Corte ha dunque concluso che a partire dal febbraio 2001 e fino alla risoluzione del contratto i rapporti tra le parti erano disciplinati dalla nuova proposta del S. del 25 gennaio 2001, tacitamente accettata dalla CFM.

Il S. ha resistito con controricorso.

Il difensore del S. ha altresì depositato, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., copia della sentenza n. 279/2015 del 26 marzo 2015, con cui il Tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento di Rima CFM srl in liquidazione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Deve anzitutto disattendersi l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal S. per violazione dell’art. 366 c.p.c., nn. 3) e 6), atteso che il ricorso contiene l’esposizione chiara ed esauriente dei fatti di causa, dalla quale risultano le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte, in modo sintetico ma esauriente, nonchè lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni essenziali (Cass. 19767/2015), contenendo in sè tutti gli elementi necessari ad evidenziare le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito (Cass. 14784/2015).

Deve altresì rilevarsi, avuto riguardo alla produzione ex art. 372 c.p.c., da parte del resistente della sentenza di fallimento della RIMA CFM srl, che nel giudizio di cassazione, l’intervenuta modifica della L.Fall., art. 43, per effetto del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, art. 41, nella parte in cui recita che “l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo”, non comporta una causa di interruzione del giudizio in corso in sede di legittimità posto che in quest’ultimo, che è dominato dall’impulso d’ufficio, non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge (Cass. 21153/2010).

Ciò premesso, con il primo motivo il ricorrente denunzia la illogicità e contraddittorietà della motivazione circa un fatto decisivo del giudizio ex art. 360, n. 5) codice di rito, in relazione alla clausola n. 5) di un contratto, non meglio identificato, concluso dalle parti, con decorrenza dal 1/3/2001 al 30/6/2001.

Il motivo è inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza.

Premesso che, com’è noto, l’interpretazione del contratto, traducendosi in un’operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito (Cass. 14355/2016), la ricorrente censura in modo generico l’interpretazione di una clausola contrattuale, estrapolata dal contesto, senza precisare in cosa sia consistita l’inadeguatezza della motivazione del giudice di merito, nè quale sia il passo o le statuizioni della sentenza contenenti il ragionamento illogico o contraddittorio.

Il motivo è inammissibile anche sotto altro profilo, in quanto non attinge la ratio della statuizione impugnata.

La Corte d’Appello ha infatti evidenziato che il contratto indicato dalla ricorrente era stato certamente concluso in data successiva al 1 marzo, poichè in esso si faceva riferimento ad un criterio di determinazione del corrispettivo che rinviava ad una tariffa del successivo mese di aprile e non vi era nel contenuto del contratto alcun elemento che attestasse un’efficacia retroattiva dell’accordo.

Tale ratio posta a fondamento della statuizione della Corte non risulta specificamente censurata ed adeguatamente contraddetta dalla ricorrente. Con il secondo motivo si denunzia la violazione dell’art. 1322 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3), lamentando che la Corte d’Appello abbia negato validità alla pattuizione delle parti, di far decorrere dal 1 marzo 2001 la disciplina concordata, in contrasto con il principio di autonomia negoziale.

Anche in questo caso la doglianza è del tutto generica, non risultando specificamente indicata la statuizione della sentenza in contrasto con la disposizione dell’art. 1322 c.c., mentre la ricorrente censura, genericamente, il fatto che la Corte abbia negato efficacia alla su menzionata pattuizione, sulla base di una formalità non direttamente legata al contenuto del contratto.

Si osserva anche in questo caso che non risulta specificamente censurata la ratio della pronuncia impugnata, fondata sulla difformità tra la presunta data di conclusione del contratto e quella effettiva.

La Corte ha infatti evidenziato che il negozio rinviava ad un’ offerta tariffaria effettuata in data successiva, di oltre un mese, a quella di apparente conclusione del contratto, ferma la mancanza di elementi che indicassero l’intenzione delle parti di attribuire alle modalità di determinazione del corrispettivo efficacia retroattiva.

Con il terzo motivo si denunzia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), lamentando il vizio di ultra petizione della sentenza impugnata, per avere la Corte statuito oltre i limiti della domanda, affermando la nullità, invalidità ed inefficacia del contratto stipulato tra le parti.

Pure tale motivo è infondato.

La Corte non ha infatti affermato la invalidità o inefficacia del contratto indicato dalla ricorrente, ma ha invece ritenuto, sulla base dell’interpretazione del complessivo contenuto negoziale, nel quale si faceva espresso riferimento alla “tariffe allegate all’offerta del 4 aprile”, che il nuovo criterio di computo del corrispettivo (ad un prezzo inferiore) non poteva che applicarsi dal mese di aprile, dovendo escludersi un’efficacia retroattiva del nuovo criterio e restando il bimestre precedente regolato dalla proposta del S. del 28 gennaio, tacitamente accettata dalla ricorrente.

Il ricorso va dunque respinto a le ricorrente va condannata alla refusione del spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte respinge il ricorso.

Condanna la Rima CFM srl al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi 3.200,00 Euro di cui 200,00 Euro per rimborso spese vive, oltre ad accessori di legge.

Cosi deciso in Roma, il 13 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017

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