Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28049 del 14/10/2021

Cassazione civile sez. III, 14/10/2021, (ud. 19/05/2021, dep. 14/10/2021), n.28049

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14622/2019 proposto da:

B.A., R.C., P.B., M.M.,

PA.DA., PI.CL., G.G.A.,

D.H.V., PE.PI., PO.EL., K.R., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CHIUSI 31, presso lo studio dell’Avvocato

PIO CORTI, rappresentati e difesi dagli Avvocati FAUSTO CAPELLI, e

ANGELO REBUFFINI;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI BARESE – COMO – MONZA

BRIANZA – BUSTO ARSIZIO, elettivamente domiciliata in VARESE, VIA

SAN MARTINO 5, presso lo studio dell’Avvocato Daniele LUCCHETTI, che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5741/2018 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 27/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. B.A., R.C., P.B., M.M., Pa.Da., Pi.Cl., G.G.A., D.H.V. (quale erede di D.H.P.), Pe.Pi., Po.El. e K.R., ricorrono, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 5741/18, del 27 febbraio 2019, della Corte di Appello di Milano, che – accogliendo il gravame esperito, in via di principalità, dall’Azienda lombarda per l’edilizia residenziale di Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio (d’ora in poi, “ALER”) avverso la sentenza n. 808/16, dell’11 luglio 2016, del Tribunale di Varese, respingendo, invece, quello incidentale di B.A. più altri sessantatre’ soggetti (tra i quali, anche tutti gli altri dieci odierni ricorrenti) – ha rigettato la domanda dagli stessi proposta volta a far accertare e dichiarare che i canoni di locazione fissati unilateralmente dall’ALER, per gli alloggi da essi abitati, superano di gran lunga i canoni di locazione praticati alle condizioni di mercato nelle stesse aree, ed in pari condizioni di degrado, con condanna della stessa ALER a restituire quanto indebitamente percepito.

2. In punto di fatto, i ricorrenti riferiscono di aver agito, unitamente ad altri soggetti, sul presupposto di condurre in locazione degli alloggi – oggi gestiti dall’ALER – destinati, sin dagli anni ‘50, sulla base di una convenzione intervenuta tra lo Stato italiano e la Commissione Europea per l’Energia Atomica, al personale (e ai loro familiari) operante presso il Centro Comune di Ricerca istituito in Ispra. Assumendo di aver corrisposto, quale canone locatizio, somme eccedenti quelle dovute, atteso che la predetta convenzione stabiliva che la misura dello stesso dovesse corrispondere a quella dei canoni di locazione praticati alle condizioni di mercato, nelle stesse aree (per alloggi in pari condizioni di degrado), essi hanno agito per ripetere le somme corrisposte in eccesso, convenendo in giudizio l’ALER e la Commissione Europea (quest’ultima poi estromessa dal giudizio).

Il giudice di prime cure rigettava la domanda della quasi totalità degli attori (tra i quali tutti gli odierni ricorrenti), accogliendola solo per tre di essi, sul rilievo che unicamente costoro avessero fornito prova documentale che aveva permesso di verificare il possesso dei requisiti per l’occupazione degli alloggi “de quibus” e, dunque, dei requisiti per fruire del canone agevolato.

Esperito gravame, in via di principalità, dall’ALER e, in via incidentale, dagli attori soccombenti, il giudice di appello ha confermato, quanto agli odierni ricorrenti, che essi non hanno assolto “l’onere di provare di essere titolari di un contratto di locazione” (anzi, ancor prima, di “essere dipendenti del Centro di Ricerca”), riformando, invece, la sentenza impugnata – quanto ai tre soli soggetti dei quali era stato riconosciuto il diritto a ripetere quanto pagato in eccesso – sul rilievo che, venuta a scadenza la convenzione suddetta, le clausole contrattuali erano state oggetto di sostituzione imperativa con la disciplina legale di cui alla L.R. Lombardia 8 novembre 2007, n. 27, che aveva escluso l’agevolazione.

3. Avverso la sentenza della Corte ambrosiana ricorrono per cassazione i soggetti sopra meglio identificati, sulla base – come detto – di quattro motivi.

3.1. Con il primo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 439 e 426 c.p.c..

Si censura la sentenza impugnata in ragione del vizio processuale conseguente all’avvenuta conversione del rito (da ordinario a locatizio) soltanto in appello.

3.2. Il secondo motivo denuncia – sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e falsa applicazione della L. 14 novembre 1961, n. 1288.

Si evidenzia che l’art. 2 di tale legge prevedeva che le modalità di assegnazione e gestione degli alloggi dovessero essere stabilite in forza di convenzione con la Commissione Europea (che ha avuto ininterrotta applicazione dal 1966 al 2007), sicché la sentenza impugnata non avrebbe considerato che l’ALER non ha ottemperato all’obbligo di rinnovare detta convenzione con la Commissione Europea.

3.3. Il terzo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – denuncia “omessa motivazione su un punto decisivo della controversia”, ovvero in relazione all’obbligo di cui alla citata L. n. 1288 del 1961, essendosi la sentenza impugnata limitata ad affermare l’applicabilità, invece, della L.R. n. 27 del 2007.

3.4. Il quarto motivo, infine, denuncia – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5) – “omessa motivazione su un punto decisivo della controversia”, “violazione e falsa applicazione di norme di diritto”, contestando al giudice di appello di aver “del tutto ignorato la CTU”.

4. Ha resistito alla proposta impugnazione, con controricorso, l’ALER, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Il ricorso è inammissibile.

5.1. Deve, infatti, accogliersi la preliminare eccezione d’inammissibilità, formulata dall’ALER, per non avere i ricorrenti censurato la statuizione della Corte milanese che li ha riconosciuti, in difetto di prova di “essere dipendenti del Centro di Ricerca” esistente in Ispra (e, dunque, locatori degli alloggi già oggetto di convenzione tra lo Stato italiano e la Commissione Europea per l’energia atomica), privi della titolarità del diritto azionato.

Sul punto, infatti, va ribadito che la titolarità del diritto si pone alla stregua di “un elemento costitutivo della domanda”, in quanto “chi fa valere un diritto in giudizio, non può limitarsi ad allegare che un diritto sussiste ma deve allegare che quel diritto gli appartiene, deve dimostrare che vi sono ragioni giuridiche che collegano il diritto alla sua persona” (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 16 febbraio 2016, n. 2951). Ne consegue, pertanto, che “sul piano dell’onere probatorio, in base alla ripartizione fissata dall’art. 2697 c.c., la titolarità del diritto è un fatto, appartenente alla categoria dei fatti-diritto, che della domanda costituisce il fondamento”, sicché esso forma oggetto di una “mera difesa” e non di “un’eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo”, né, tantomeno, di “un’eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d’ufficio”, sicché pure “il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d’ufficio (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 16 febbraio 2016, n. 2951).

Orbene, la statuizione con cui il giudice di appello ha dichiarato il difetto di titolarità del diritto azionato, in capo agli odierni ricorrenti, non ha formato oggetto di impugnazione con il presente ricorso, che censura la sentenza della Corte territoriale, come si è visto, sotto altri profili.

Il giudicato, pertanto, intervenuto sul punto, in uno con l’estraneità delle censure formulate con il presente ricorso rispetto alla “ratio decidendi” espressa dalla Corte ambrosiana comportano l’inammissibilità del ricorso, in applicazione del principio secondo cui la “proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., n. 4), con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio” (Cass. Sez. 6-1, ord. 7 settembre 2017, n. 20910, Rv. 645744-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2020, n. 13735, Rv. 658411-01).

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

7. A carico dei ricorrenti, infine, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando B.A., R.C., P.B., M.M., Pa.Da., Pi.Cl., G.G.A., D.H.V., Pe.Pi., Po.El. e K.R. a rifondere, all’Azienda lombarda per l’edilizia residenziale di Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio, le spese del presente giudizio, liquidate in Euro 6.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, più 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’esito di pubblica udienza della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi – in forma camerale, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, convertito in L. 18 dicembre 2020, n. 176, il 19 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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