Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28048 del 31/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 31/10/2019, (ud. 22/05/2019, dep. 31/10/2019), n.28048

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3706-2015 preposto da:

GESET ITALIA SPA, In persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA ISONZIO 42/A, presso lo studio

dell’avvocato ANTONELLA PUOTI rappresentata e difesa dagli avvocati

ROBERTA FINIZIO, AMEDEO FINIZIO, GENNARO D’ANDRIA, giusta pro giura

a margine;

– ricorrente –

contro

M.C. DI S. M. & C. SAS, COMUNE SOMMA VESUVIANA;

– intimati –

Nonchè da:

M.C. DI S. M. & C. SAS, in persona del legale

rappresentante pro tempore, con domicilio in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’Avvocato GENNARO ESPOSITO, citata procura margine;

– controricorrente incidentale –

contro

GESET ITALIA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5317/2014 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 03/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/05/2019 dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALZANO FRANCESCO che ne concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

1. – La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 5317/39/14 del 15 gennaio 2014 (pubblicata il 3 giugno 2014), ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli n. 94/31/19 del 14 febbraio 2012, che – in parziale accoglimento del ricorso proposto dal contribuente società M.C. di S.M. & C. s.a.s. avverso l’avviso di pagamento, recante l’importo di Euro 7.068,00 a titolo di tassa sui rifiuti solidi urbani, dovuta per l’anno 2009 ai Comune di Somma vesuviana – aveva disposto la rideterminazione del tributo in relazione (e limitatamente) alle sole spese generali per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento.

2. – L’Agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, mediante atto del 19 gennaio 2015.

3. – La società M. FRUTTA SECCA s.r.l., succeduta per trasformazione alla intimata società di persone, ha resistito mediante controricorso del 26 febbraio 2015, coi quale ha dispiegato ricorso incidentale (tardivo), affidato a un unico motivo; e, con memoria depositata il 19 aprile 2019, colla quale ha insistito per l’accoglimento delle proprie conclusioni, allegando copia delle sentenze Sez. 5, n.ri 1952, 1953 e 1954 tutte del 24/01/2019.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – La Commissione tributaria regionale ha motivato la conferma della decisione (appellata dall’Ente impositore e della contribuente) sulla base del ribadito rilievo, reputato assorbente, (della efficacia espansiva) del giudicato esterno costituito dalla sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli n. 236/4o /2006 del 26 aprile 2006 (pubblicata il 7 giugno 2006), pronunciata sul ricorso proposto dalla medesima contribuente avverso l’avviso di accertamento del tributo in parola, relativo all’anno di imposta 2004.

Colla ridetta sentenza era stata disposta la riduzione del tributo, negli analoghi termini sopra indicati, sulla base dell’accertamento che la contribuente ” aveva in corso un contratto di smaltimento con ditta specializzata nel recupero e riciclaggio ” dei rifiuti.

In relazione alle censure dell’Agente della riscossione, appellante principale, il quale aveva sostenuto ” l’inopponibilità del giudicato ” in quanto a) la precedente sentenza era stata pronunciata nei confronti del so lo Ente impositore; b) l’atto impugnato era diverso; c) la imposizione concernente anno diverso di imposta è autonoma, il Giudice del gravame ha osservato: ” il giudicato è intervenuto tra i soggetti del rapporto tributario “; è irrilevante la diversità degli atti impositivi; il principio della ” autonomia degli anni di imposta ” è invocato ” malamente t…) a fronte della esistenza della res iudicata “.

2. – L’Agente della riscossione, ricorrente principale denunziando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. ed ” errata applicazione del giudicate) esterno “, deduce: il giudicato relativo alla annualità 2004 della tassa non può ” estendersi ” per l’arco temporale di cinque anni, fino al 2009, a dispetto della ” notevole evoluzione normativa nazionale e comunitaria ” del tributo; secondo la giurisprudenza di legittimità per la ” estensione ” del giudicato a un periodo di imposta diverso è necessario che concorrano le condizioni della ” coincidenza tra le parti ” e della identità della ” situazione oggettiva ” la quale sia, inoltre, insuscettibile ” per sua natura ” di modifica; mentre, nella specie, l’agente della riscossione non è stato parte del giudizio precedente; nè è certa la identità della situazione oggettiva.

Soggiunge il ricorrente principale che la giurisprudenza comunitaria ha ribadito il principio della autonomia delle diverse annualità di imposizione del medesimo tributo.

3. – La contribuente ricorrente incidentale, denunziando ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per inosservanza dell’art. 112 c.p.c. a cagione di omessa pronuncia, censura che la Commissione tributaria regionale non ha deliberato sulla eccezione – formulata colle controdeduzioni presentate al giudice a quo – di inammissibilità dell’appello principale dell’Agente della riscossione.

Espone, in proposito, la contribuente di aver eccepito ehe, in violazione dell’art. 57 delle Disposizioni sul processo tributario, emanate con D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (N. B. d’ora innanzi infra indicate: “disp. proc. trib.”), e dell’art. 115 c.p.c., l’appellante Agente della riscossione aveva contestato, mediante eccezione nuova, ” il giudicato esterno “, laddove non lo aveva ” in alcun modo contrastato ” all’atto della costituzione in prime cure.

4. – L’impugnazione incidentale – meritevole di preliminare esame siccome potenzialmente preclusiva dello scrutinio del ricorso principale, concernendo la ammissibilità del gravame di merito in precedenza proposto dall’odierno ricorrente principale – è inammissibile, in quanto sulla relativa questione difetta il presupposto della soccombenza dell’appellante incidentale.

4.1 – Secondo la giurisprudenza di legittimità dominante a) la impugnazione incidentale (pur se condizionata) presuppone sempre la soccombenza della parte; b) se la impugnazione verte su questione proposta della parte vittoriosa, che tuttavia il giudice a quo non ha preso in esame (nè tampoeo respinto), reputandola assorbita, non è configurabile nessuna soccombenza; c) la esclusione della soccombenza osta, in tal caso, alla ammissione della impugnazione incidentale (Sez. L, sentenza n. 5970 del 14/03/2011, Rv. 616425 – 01; Sez. L, sentenza n. 6491 del 23/04/2003, Rv. 562440 – 01; Sez. L, sentenza n. 507 del 21/01/1981, Rv. 410985 – 01; Sez. 1, sentenza n. 1475 del 09/03/1979, RV. 397813 – 01; Sez. L, sentenza n. 4357 del 19/11/1976, Rv. 383062 – 01; Sez. 2, sentenza n. 3751 del 22/10/1976, Rv. 382450 01; Sez. 2, sentenza n. 2306 del 11/06/1975, Rv. 376139 – 01; Sez. 3, sentenza n. 3649 del 20/12/1972, Rv. 361676 – 01; Sez. 3, sentenza n. 2465 del 18/07/1972, Rv. 359932 – 01; Sez. i, sentenza n. 178 del 28/01/1970, Rv. 344968 – 01; Sez. 2, sentenza n. 366o del 15/12/1971, Rv. 355407 – 01).

Nella specie, in mancanza di alcuna statuizione di rigettn della eccezione di inammissibilità dell’appello principale, proposto dall’Agente della riscossione (eccezione che la Commissione tributaria regionale ha reputato assorbita nella pronuncia di merito favorevole alla contribuente appellata) risulta esclusa la possibilità della impugnazione incidentale.

4.2 – Beninteso resta ovviamente consentita nel presente giudizio la riproposi-zione (da parte della vittoriosa contribuente intimata) della eccezione assorbita.

La eccezione de qua è infondata

La confutazione dell’effetto espansivo del giudicato esterno, dedotto dalla contribuente nel libello introduttivo, costituisce materia di m e r a difes a e non di eccezione di senso stretto, vietata, a pena di inammissibilità, dell’art. 57, comma 2, disp. proc. trib..

Ed è, poi, appena il caso di aggiungere che la quaestio iuris relativa esula manifestamente, dall’ambito della previsione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, (evocato dalla ricorrente incidentale) che riguarda esclusivamente ” i fatti “.

5. – Il ricorso principale è fondato.

5.1 – E’ appena il caso di premettere che gli arresti di legittimità, citati dalla società contribuente nella memoria (e allegati in copia a corredo dell’atto difensivo) non sono influenti ai fini dello scrutinio della quaestio iuris dedotta dalla ricorrente prinicipale.

5.2 – Sempre in limine deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità della impugnazione formulata nel controricorso sotto il profilo della genericità del riferimento normativo operato dal ricorrente principale.

La questione di diritto della osservanza dei limiti oggettivi e soggettivi alla efficacia espansiva del giudicato esterno è stata posta in modo puntuale e specifico dal ricorrente principale, anche con richiamo alla giurisprudenza di legittimità.

5.3 – Il giudicato, di cui alla sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli, n. 236/4o /2006 del 26 aprile 2006 (pubblicata il 7 giugno 2006), relativa alla imposizione della tassa sui rifiuti solidi urbani, dovuta per l’anno 2004, non è idoneo ad espandere la propria efficacia alla tassazione per l’anno 2009 sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo

Sotto il primo profilo risulta pacificamente che l’Agente della riscossione non rivestì la qualità di parte nel precedente giudizio (instaurato della società contribuente esclusivamente nei confronti dell’Ente impositore) sicchè la cosa giudicata non fa stato, ai sensi dell’art. 2909 c.c., nei suoi confronti.

Nè hanno pregio le obiezioni della controricorrente circa la comunanza del rapporto tributario all’Ente impositore e all’Agente della riscossione e circa la ritenuta carenza in capo a quest’ultimo di ” un interesse diverso da quello del Comune “, Per vero il requisito della identità delle parti è imprescindibile e, in proposito, soccorre l’arresto di questa Corte suprema di cassazione, secondo il quale il giudicato esterno relativo al medesimo rapporto giuridico non ha efficacia nei confronti di altro ufficio della medesima Amministrazione finanziaria diverso da quello che fu parte nel pregresso giudizio, in quanto ” l’efficacia soggettiva del giudicato è circoscritta, ai sensi dell’art. 2909 c.c., ai soggetti posti in condizione di intervenire nel processo ” (Sez. 5, sentenza n. 3187 del 18/02/2015, Rv. 634517 – 01; cui adde Sez. 5, sentenza n. 2786 del 08/02/2006, Rv. 586966 – 01).

Sotto il secondo profilo anche recentissimamente questa Corte suprema di cassazione ha ribadito il principio di diritto secondo il quale ” il giudicato formatosi su alcune annualità fa stato con riferimento anche ad annualità diverse, in relazione a quei fatti che costituiscono elementi costitutivi della fattispecie a carattere te n-de nzial m e nt e permanente ma non con riferimento ad elementi variabili: ne deriva che (…) il giudicato sulle modalità di esercizio di una determinata attività, che sono suscettibili di modificarsi nel tempo, non spiega efficacia espansiva negli altri periodi di imposta ” (Sez. 5, ordinanza n. 7417 del 15/03/2019, Rv. 653514 – 01; cui a dde Sez. 5, sentenza n. 32254 del 13/12/2018, Rv. 651786 01; Sez. 6 – 5, ordinanza n. 18875 del 26/09/2016, Rv. 641480 – 01; e Sez. Un., sentenza n. 13916 del 16/06/2006, Rv. 589696 – 01).

Orbene, nella specie, l’applicazione del superiore principio di diritto conduce alla esclusione della efficacia espansiva del giudicato esterno addotto dalla contribuente, in quanto la circostanza (posta a fondamento della precedente decisione) che la società aveva ” per l’anno 2004 (…) provveduto a mezzo ditte specializzate (Ecologia Bruscino s.r.l. ed Ecosumrna s.r.l.) al recupero dei rifiuti assimilati ” non ha – alla evidenza – ” carattere tendenzialmente permanente ” e, incontestabilmente, è suscettibile di modificarsi nel tempo.

5.4 – Conseguono alle considerazioni che precedono l’accoglimento del ricorso principale, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio – anche per il regolamento spese del presente giudizio di legittimità – alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, la quale (alla luce della affermata esclusione dell’efficacia espansiva del giudicato esterno, dedotto dalla società contribuente) deciderà le residue questioni.

6. – La inammissibilità del ricorso incidentale comporta, infine, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 31 gennaio 2013, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile, il 22 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 31 ottobre 2019

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