Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28048 del 16/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28048 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro

Bozza Germanà Angela, elett.te dom.ta in Catania, alla via Aldebaran 21 , presso lo studio
dell’avv. Vincenzo Taranto, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti
Controricorrente
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n.
244/18/11

depositata 1’8/9/2011 ;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 28/11/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Bozza Germanà Angela,

contro l’Agenzia delle Entrate è

stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto

dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Catania

Corte Suprema di Cassazione—VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 24022/12

B2
22

,

n. 333/6/2007 che

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 16/12/2013

aveva accolto

il ricorso della contribuente

avverso l’avviso di accertamento n.

RJ8014100563 per irpef 1998, quale maggior reddito di partecipazione alla Sicula Carni di
Bonaccorso Francesco s.n.c. della quale la Germanà era socia al 50%
Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate si articola in unico motivo. Resiste con controricorso la contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo

l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.
Motivi della decisione
Secondo quanto affermato dalle Sezioni UU. ( Sentenza n. 14815 del 04/06/2008) in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni
dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n.
917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun
socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla
percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo
avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che
tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi
soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere
decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi. Conseguentemente, il ricorso proposto anche
da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi
dell’art. 14 d.lgs. 546/92 ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento,
anche di ufficio.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le
spese di questo grado, ad altra sezione della CTP di Catania, compensando tra le parti le
spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di
questo grado, ad altra sezione della CTP di Catania, compensando tra le parti le spese
dell’intero giudizio
I Pr idente

Così deciso in Roma, 28/11/2013
DEPOSITATO IN CANCELORIA

dott.

l’accoglimento del ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del 28/11/2013 per

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