Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28047 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. II, 21/12/2011, (ud. 28/11/2011, dep. 21/12/2011), n.28047

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI VENEZIA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato

e difeso, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli

Avv.ti GIDONI Giulio, Maria Maddalena Morino, Antonio Iannotta e

Nicolo Paletti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del

quarto, in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 34;

– ricorrente –

contro

MINA s.r.l. (P.I.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di

procura speciale rilasciata per notar Morsello di Milano del 16

ottobre 2006 (rep. 52894), dagli Avv.ti Guzzardi Gaetano e Gabriele

Pafundi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in

Roma, al viale Giulio Cesare, n. 14-A/4;

– controricorrente –

Avverso la sentenza del Tribunale di Venezia, in composizione

monocratica, n. 1479/2005, depositata il 4 luglio 2005;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 28

novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per la dichiarazione di

estinzione del giudizio.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso formulato ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22 depositato il 21 ottobre 2004, la Mina s.r.l., con sede in (OMISSIS), proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Venezia, avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 1440/2004 del 17 settembre 2004, con la quale il Dirigente addetto alla Direzione Centrale della Polizia Municipale del Comune di Venezia ingiungeva alla Alilaguna s.r.l. il pagamento di una sanzione pecuniaria per la violazione dell’art. 5, comma5, in relazione alla L.R. Veneto n. 63 del 1993, art. 43, lett. a) con riferimento all’accertato svolgimento, in Venezia (a seguito di verbale del (OMISSIS)), di servizio di noleggio con conducente in difetto di autorizzazione comunale e, nel contempo, disponeva la sanzione accessoria della confisca del motoscafo targ.

(OMISSIS), di proprietà della Mina s.r.l., chiedendone l’annullamento.

Nella costituzione dell’opposto Comune di Venezia, il suddetto Tribunale, con sentenza n. 1479 del 2005 (depositata il 4 luglio 2005), accoglieva la formulata opposizione, annullando l’impugnata ordinanza-ingiunzione e condanna l’ente resistente al pagamento delle spese giudiziali.

A sostegno dell’adottata decisione il menzionato Tribunale, sul presupposto che l’opposizione era stata proposta per far dichiarare l’illegittimità dell’ordinata confisca dell’indicata imbarcazione di proprietà della ricorrente, rilevava che la domanda era fondata sotto il profilo dell’accertata estraneità della stessa società proprietaria alla violazione accertata, posto che il motoscafo era stato ceduto in locazione alla Alilaguna s.r.l. con la necessaria annotazione del relativo contratto nel ruolino di equipaggio e senza che fosse emersa alcuna prova sull’effettivo concorso della società opponente nella consumazione del richiamato illecito amministrativo.

Nei confronti della riportata sentenza del Tribunale lagunare ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Venezia, basato su un unico complesso motivo, al quale ha resistito con controricorso l’intimata Mina s.r.l..

In particolare, con l’unico motivo proposto, il Comune di Venezia ha dedotto la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 20, comma 5, e art. 6, comma 1, (avuto riguardo all’art. 360 c.p.c., n. 3), censurando la sentenza impugnata in ordine all’applicazione delle richiamate norme e chiedendo a questa Corte di statuire sul se la Mina s.r.l., in quanto proprietaria del natante utilizzato per l’esercizio dell’attività di trasporto pubblico sanzionata come abusiva ed oggetto di confisca, per essere considerata estranea alla violazione (e, quindi, ai fini dell’applicazione della citata L. n. 689 del 1981, art. 20, comma 5), fosse o meno tenuta a provare che l’imbarcazione era stata utilizzata contro la sua volontà.

Ritiene il collegio che sussistono le condizioni, nel caso di specie, per pervenire, in relazione al ricorso proposto, alla declaratoria di estinzione del presente processo. Invero, risulta depositato, in data 11 novembre 2011, atto di rinuncia da parte del Comune di Venezia sottoscritto dai relativi difensori (cui era stato conferito specificamente anche tale potere), ritualmente accettato dalla Mina s.r.l., per mezzo del suo legale rappresentante, e dal suo difensore (che risultano aver controfirmato l’atto di rinuncia per adesione).

Pertanto, alla stregua di tale risultanza ed in virtù della sussistenza delle complessive condizioni previste dal combinato disposto degli artt. 390 e 391 c.p.c., si deve pervenire alla pronuncia dell’estinzione (in forma tipica) del presente processo, con la conseguente compensazione delle inerenti spese giudiziali, come dalle stesse parti concordato.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del presente processo e compensa per intero tra le parti le relative spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 28 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

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