Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28047 del 16/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28047 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per legge Ricorrente
Contro
Ceschi Vittoria, elett.te dom.ta in Roma, alla via Baldo degli Ubaldi 66, presso lo studio
dell’avv. Simona Rinaldi Gallicani, rapp.ta e difesa dall’avv. Roberto Montagnani
Controricorrente
per la cassazione della sentenza della CTC n. 1290/11/00 depositata il 15/6/2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 28/11/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia ha ad oggetto l’avviso di accertamento notificato il 18/12/1990 con il quale
l’ufficio contestava a Stefanini Renato, dante causa della Ceschi, una plusvalenza in ordine
alla cessione di un capannone ad uso commerciale registrata il 17/4/1988.

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 19593/12

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Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 16/12/2013

Il ricorso e’ fondato su unico motivo. Resiste Ceschi Vittoria. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo il rigetto del ricorso. Il presidente ha fissato l’udienza
del 28/11/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. La Ceschi ha depositato memoria.
Motivi della decisione

escluso nell’alienazione del capannone la sussistenza dell’intento speculativo, ritenendo la
vendita necessitata da forza maggiore.
La censura è infondata.

L’art. 76 cit. dispone che concorrono alla formazione del reddito le plusvalenze conseguite
mediante operazioni poste in essere a fini speculativi.
Il comma 3 , laddove Si considerano in ogni caso fatti con fini speculativi, senza possibilita’ di prova contraria: 1) la lottizzazione o l’esecuzione di opere intese a rendere
edificabili terreni inclusi in piani regolatori o, in programmi di fabbricazione e la successiva vendita anche parziale dei terreni stessi- postula che la lottizzazione o le opere
intese a rendere edificabili i terreni e la successiva vendita anche parziale dei terreni siano
realizzate dall’alienante, come strumento o mezzo (e non mera occasione) per la fruizione di
un più consistente corrispettivo rispetto la prezzo dell’originario acquisto.
Ciò non ricorre nel caso in esame laddove l’alienazione del capannone risulta operata, dopo
circa 18 anni dalla realizzazione dello stesso, strumentale all’ attività di commercio di bevande — svolta dallo Stefanini per un decennio-, a seguito di una grave malattia.
Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione,
in favore della Ceschi, delle spese del grado che si liquidano in complessivi E 4.100,00, di
cui E 100,00 per spese, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della Ceschi,
delle spese del grado che si liquidano in complessivi E 4.100,00, di cui E 100,00 per spese,
oltre accessori di legge
Così deciso in Roma, 28/11/2013

re ente
dott

Cicala

Assume la ricorrente la violazione dell’art. 76 del DPR n. 597/1973 laddove la CTC ha

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